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Conciliazione obbligatoria in materia di trasporti

Conciliazione obbligatoria in materia di trasporti

Il servizio di conciliazione permette di risolvere le controversie in materia di trasporti, settore di competenza dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). La procedura conciliativa è non contenziosa, riservata ed informale, in cui la soluzione finale è individuata di comune accordo tra le parti.

Cosa è

Per le controversie che insorgano nel settore di competenza dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità dell'azione da proporre all'Autorità Giudiziaria. Alla stessa ART è stato attribuito il potere di regolamentare le modalità di svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

In caso di controversie tra utenti e operatori economici l’Autorità di Regolazione dei Trasporti individua come tentativo obbligatorio di conciliazione, oltre al proprio servizio di Conciliazione, anche la procedura alternativa svolta presso la Camera di commercio, previa stipula di un protocollo di intesa tra Unioncamere e l’Autorità, come definito nella Delibera 21/2023 dell’8/2/2023 dell’ART “Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell’art. 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118”.

In data 9 marzo 2023 l'Autorità e Unioncamere hanno stipulato una specifica convenzione a cui aderisce la Camera di commercio di Rieti Viterbo: le relative conciliazioni possono quindi essere svolte presso l’Organismo di Mediazione della Camera di commercio di Rieti Viterbo.

Per le controversie insorte fra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporti e utenti di tali servizi, gli interessati possono usufruire del servizio camerale di conciliazione, secondo un procedimento disciplinato dal Regolamento di conciliazione.

L'eventuale accordo raggiunto in esito alla procedura avrà valore di titolo esecutivo.

Le parti hanno facoltà di partecipare al procedimento senza l'assistenza di un avvocato.

Come depositare la domanda

La domanda, da compilarsi utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'Organismo di mediazione, può essere depositata a mezzo pec all’indirizzo: conciliazione.arbitrato@pec.rivt.camcom.it.

L’utente può presentare un’istanza di conciliazione solo se ha già presentato un reclamo o una richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico.

Nel caso in cui l’utente – entro il termine di 30 giorni – abbia ricevuto da parte dell’operatore economico una risposta che reputa insoddisfacente, oppure non abbia ricevuto risposta, può presentare, entro un anno dal reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo, istanza di conciliazione.

Costi

I costi della procedura comprendono le spese di avvio e le spese di conciliazione.

Spese di avvio (da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento):

-          € 30,00 IVA per le liti di valore non superiore a € 50.000,00

-          € 60,00 IVA per le liti di valore superiore a € 50.000,00

Spese di conciliazione:

-              € 40,00 IVA per le liti di valore non superiore a € 50.000,00

-              € 100,00 IVA per le liti di valore superiore a € 50.000,00

Modalità di pagamento

Il pagamento delle spese può avvenire:

-          per contanti, tramite bancomat o carta di credito direttamente allo sportello durante le fasce di apertura al pubblico e preferibilmente previo appuntamento,

-          con avviso di pagamento pagoPA da richiedere all’operatore camerale allo sportello, telefonicamente o tramite posta elettronica,

-          mediante piattaforma pagoPA, in modo spontaneo, senza emissione dell'avviso da parte dell'operatore camerale, selezionando "Servizi di Mediazione, Conciliazione e Arbitrato" e riportando nella causale il nome delle parti coinvolte nella controversia.

 

dati aggiornati al 18 Agosto 2023


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