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Sistema qualificazione agroalimentare

Qualificazione Filiera Agroalimentare

Analisi organolettica olio d'oliva - Panel Test

Il Panel test è un esame organolettico, introdotto dal Reg. CE n. 2568/91 come metodo riconosciuto per il controllo della qualità dell'olio d’oliva con valore legale ai fini dell’attribuzione della classe merceologica.

Per il Panel test è possibile avvalersi dei due Comitati di Assaggio professionale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, istituiti con Decreti Dirigenziali del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. 537493 e prot. 537448 del 18/10/2021.

Gli interessati alla valutazione organolettica dei campioni di olio di oliva devono presentare domanda   alla Camera di Commercio di Rieti Viterbo utilizzando l’apposito modello, con allegata la scheda informativa del campione e procedere al pagamento della relativa tariffa.

Su espressa richiesta dell’interessato, i Comitati di Assaggio professionale   della Camera di Commercio di Viterbo possono, in aggiunta, rilasciare il profilo sensoriale dell’olio assaggiato col Panel test.

Il campione da sottoporre all’esame deve essere consegnato in bottiglia sigillata di vetro da almeno cl 500.

Le tariffe per ogni campione consegnato sono pari a:

-          €. 60,00 Iva per analisi organolettica

-          €. 80,00 Iva per analisi organolettica comprensiva del rilascio del profilo sensoriale. 

Per la consegna dei campioni da sottoporre al Panel test e per il pagamento della relativa tariffa rivolgersi presso la sede dell’Azienda Speciale Centro Italia della CCIAA di Rieti Viterbo, sede di Viterbo Viale Trieste n.127.

Per informazioni contattare il Sig. Giovanni IAPICHINO – tel. 0761-324196, mail: giovanni.iapichino@aziendacentroitalia.it

Per scaricare la modulistica: https://www.aziendacentroitalia.it/servizi/analisi-organolettica-olio-di-oliva-panel-test/ 

Elenco Nazionale tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2022, il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 ottobre 2021, recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell'elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313”.

Il suddetto decreto - che abroga il decreto ministeriale 18 giugno 2014 - disciplina le procedure e le modalità relative al riconoscimento dei panel di assaggiatori, le condizioni per la formazione dei capi panel, nonché le modalità di iscrizione ed aggiornamento dell'elenco nazionale di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini con l'eventuale annotazione del possesso dell'attestato di idoneità di Capo panel.

L'elenco, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 313/1998, articolato su base regionale, è tenuto presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e presso le Regioni. Le domande di iscrizione sono istruite dalla Camera di Commercio del luogo ove ha l’interesse operativo il richiedente.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - PIUE (Ministero-PIUE) aggiorna l'elenco nazionale dei panel di assaggiatori riconosciuti.

Le regioni e le province autonome provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a trasmettere l'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al Ministero.

I tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini iscritti nell’elenco sono tenuti a fare le seguenti comunicazioni, inerenti la permanenza nell’elenco:

a) coloro che si iscriveranno nell’elenco dopo la data di entrata in vigore del presente decreto dovranno comunicare con apposita istanza, alle regioni e alle province autonome di competenza o alle Camere di commercio, ogni tre anni dall'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco e produrre idonea documentazione a dimostrazione delle attività svolte;

b) i tecnici ed esperti già iscritti in elenco alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno comunicare, alle regioni e alle province autonome di competenza o alle Camere di commercio, l'interesse a permanere nell'elenco entro e non oltre i diciotto mesi successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Per gli anni seguenti dovrà essere fatta la comunicazione ogni tre anni.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) comporta la cancellazione dall'elenco (art. 4, comma 10).

Requisiti

Possono iscriversi all’Elenco tutti i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

1)      attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori svolto secondo i criteri stabiliti nel D.M del 7 ottobre 2021 ovvero secondo le disposizioni previgenti;

2)      attestati rilasciati da capi-panel, di cui all'art. 3 comma 7 del D.M. 7/10/2021, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'Allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/1991, ad almeno 20 giornate di assaggio, tenute nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione.

Per iscriversi occorre presentare alla Camera di commercio competente per territorio apposita istanza, redatta su apposito modello conforme all'Allegato V del D.M. 7/10/2021, con apposta una marca da bollo di € 16,00.

Alla domanda occorre allegare:

a)       la documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopra descritti;

b)      copia leggibile di un documento di identità in corso di validità;

c)       copia della dichiarazione, rilasciata dal CREA-IT sede di Pescara o dal soggetto titolare del comitato di assaggio, dalla quale risulti che il Capo panel stesso è responsabile di un Comitato di assaggio riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Procedura di iscrizione

La Camera di Commercio, dopo aver esaminato la regolarità della domanda e il possesso dei requisiti professionali, conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Ove necessario, la Camera competente può richiedere all'interessato eventuali chiarimenti e/o integrazioni della documentazione allegata, secondo la disciplina generale della L. n. 241/1990.

Al temine del procedimento, la Camera competente trasmette l'intera documentazione alla Regione competente, che provvede all'iscrizione dei nominativi proposti, dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché all'interessato tramite la Camera di Commercio.

Variazioni e cancellazioni

Qualsiasi variazione dei dati anagrafici dichiarati in domanda o dei requisiti necessari per l'iscrizione deve essere comunicata alla Regione competente per territorio.

L’eventuale cancellazione dall’Elenco è disposta dalla Regione su segnalazione della Camera di commercio:

–        su domanda dell'interessato;

–        ovvero d'ufficio, per gravi inadempienze verificatesi nell'espletamento dell’attività di tecnico o di esperto degli oli di oliva vergini

L'avvenuta cancellazione dall'Elenco viene notificata dalla Regione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Trasferimento dell’iscrizione da un elenco regionale ad un altro

Nel caso in cui un soggetto iscritto nell’articolazione regionale del Lazio dell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini intenda trasferire l’iscrizione in un’altra articolazione regionale dell’elenco, ai sensi dell’art. 4, comma 9 del decreto ministeriale 7 ottobre 2021, deve presentare apposita richiesta utilizzando la modulistica di cui all’allegato VI al citato D.M. 7 ottobre 2021.

La Regione Lazio, verificata la completezza della richiesta, comunica il proprio assenso alla Regione ricevente per la nuova iscrizione che dovrà essere trasmessa dalla spessa regione ricevente anche al Ministero-PQAI.

Aggiornamento dell'Elenco

Le Regioni provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a trasmettere l'Elenco aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ne cura la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 31 marzo di ogni anno.

Costi

-          Marca da bollo di Euro 16,00 (da apporre sul modulo)

 

Modulistica

- Domanda di iscrizione nell’Elenco nazionale di tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extra vergini (vedi box a sinistra)

- Richiesta di trasferimento dell'iscrizione dall'articolazione regionale dell'elenco di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini (vedi box a sinistra)

 

 

dati aggiornati al 21 Gennaio 2021


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