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Diritto Annuale

Il Diritto Annuale è un tributo che ciascun soggetto iscritto o annotato nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) deve versare ogni anno a favore della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale sono situate la propria sede legale e/o eventuali sedi secondarie/unità locali.

>>>> DIRITTO ANNUALE 2023 <<<<

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale tutti i soggetti che, al 1° gennaio di ogni anno, risultano iscritti o annotati nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), nonché le imprese e i soggetti che si iscrivono nel corso dell’anno di riferimento.

Poiché il presupposto del diritto è l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nel R.E.A., sono soggetti al versamento del diritto annuale anche:

  • le società in liquidazione;
  • le imprese e i soggetti che, pur avendo cessato l'attività, non hanno richiesto la cancellazione dal Registro Imprese o dal R.E.A.;
  • le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria.

Il diritto annuale è dovuto per anno solare e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno; pertanto è dovuto interamente da chi risulta iscritto o annotato nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. anche solo per un giorno dell'anno di riferimento. 

In caso di trasferimento nel corso dell’anno della sede legale e/o unità locali in un’altra provincia, è necessario effettuare il pagamento del diritto annuale esclusivamente a favore della Camera di Commercio nella cui provincia risultava iscritta la sede e/o unità locali al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Sedi secondarie e/o unità locali 

Qualora l'attività economica venga esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali, dovrà inoltre essere versato il diritto relativo a queste ultime, secondo le seguenti modalità:

  • nel caso in cui le sedi secondarie e/o unità locali siano ubicate nella stessa provincia della sede legale, l'impresa dovrà pagare alla Camera di Commercio la somma degli importi dovuti per la sede legale e per le sedi secondarie e/o unità locali;
  • nel caso in cui le sedi secondarie e/o unità locali siano ubicate in province diverse da quella della sede legale, l'impresa dovrà versare il diritto corrispondente a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio;
  • le imprese con sede legale all’estero dovranno pagare il diritto a ciascuna Camera di Commercio di competenza per ogni sede secondaria e/o unità locale iscritta.

I soggetti iscritti esclusivamente al REA (associazioni, enti, fondazioni, comitati, organismi religiosi, ecc.) non sono tenuti al pagamento del diritto annuale per eventuali unità locali.

SOGGETTI NON TENUTI AL PAGAMENTO

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale, ai sensi dell’art.4 del D.M. n. 359/2001:

  • le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ad esclusione dei casi in cui sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio d’impresa. Viceversa le imprese soggette alle altre procedure concorsuali sono escluse dall’esonero. Anche le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria restano obbligate al pagamento;
  • le imprese individuali che abbiano cessato l’attività entro il 31 dicembre e che abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre, purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
  • le società cooperative per le quali sia stato disposto dall'autorità governativa lo scioglimento d'ufficio, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c., entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
  • le start-up innovative e gli incubatori certificati dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all'articolo 25 comma 8 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, per un massimo di 5 anni. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge (vedi art. 25 comma 15 D.L. n. 179/2012).

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

La circolare del Ministero delle Attività Produttive del 16 ottobre 2003 n. 3567/C ha disposto l'applicazione del principio del ravvedimento operoso al mancato versamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio.

L'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472, e ripreso dall'art. 6 del D. L. n. 54/05, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

Condizioni per il ravvedimento operoso

Il contribuente può avvalersi del ravvedimento:

  • purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;
  • provvedendo contestualmente al versamento:
  1. del tributo dovuto
  2. degli interessi moratori
  3. della sanzione ridotta

In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento è inefficace.

  • entro il limite di tempo massimo di un anno dalla commissione della violazione.

Come si calcola

L'omesso o insufficiente versamento del diritto annuale può essere regolarizzato:

1. entro 30 giorni dalla commissione della violazione (cosiddetto ravvedimento breve)  mediante il contestuale pagamento:

a) del tributo dovuto

b) degli interessi moratori commisurati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera, dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento

c) della sanzione ridotta pari al 3,75% dell'importo di cui al punto a)

Il ravvedimento breve è alternativo al pagamento del diritto, che può essere effettuato entro i 30 gg successivi alla scadenza del termine, con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%.

2. entro un anno dalla commissione della violazione (cosiddetto ravvedimento lungo) mediante il contestuale pagamento:

a) del tributo dovuto

b) degli interessi moratori commisurati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento

c) della sanzione ridotta pari al 6% dell'importo di cui al punto a)

Modalità di versamento

Il versamento del diritto, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito con il modello F24, riportando negli appositi spazi, con la massima attenzione, il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del soggetto tenuto al versamento, e compilando la “SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” indicando:

  • nello spazio riservato al “Codice ente”→ la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento (XXX);
  • nello spazio riservato al codice del tributo:  → il codice 3850 per il diritto
                                                                               → il codice 3851 per gli interessi
                                                                               → il codice 3852 per la sanzione ridotta
  • nello spazio riservato all’anno di riferimento → l’anno cui si riferisce il versamento;
  • nello spazio riservato a “Importi a debito versati” → l’importo da versare.

Nel caso di errori di compilazione o di trasmissione del modello F24 (per es.: errata indicazione dell’anno di riferimento e/o del codice fiscale) è possibile richiedere la correzione e l’attribuzione del versamento all’Ufficio del Diritto Annuale utilizzando il modello appositamente predisposto.

I versamenti effettuati utilizzando il codice 3850 possono essere compensati con altri tributi, mentre è esclusa la possibilità di compensare i versamenti effettuati con i codici 3851 e 3852.

(XXX)N.B.: A seguito dell’accorpamento tra la Camera di Commercio di Rieti e quella di Viterbo, in sede di pagamento del diritto annuale, nel mod. F24 occorre indicare il codice ente VT corrispondente alla sigla della provincia in cui il nuovo Ente ha la sede legale (nota MISE n. 0154135 del 31/05/2016)

RIMBORSI

La domanda di rimborso deve essere presentata, da parte di chi ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti o per importi superiori al dovuto, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento (art. 17 comma 3 Legge n. 488/99, art. 10 commi 1 e 2 D.M. n. 359/2001).

La domanda di rimborso deve essere presentata all'Ufficio Diritto annuale utilizzando il modello appositamente predisposto.

 

COMPENSAZIONI

È possibile compensare il diritto annuale con altri tributi e contributi, o con lo stesso diritto annuale. Possono avvalersi della compensazione i contribuenti che per errore:

·         hanno versato il diritto annuale in misura superiore al dovuto;

·         hanno effettuato il versamento ad una Camera di Commercio non territorialmente competente.

Per effettuare la compensazione è necessario compilare il modello F24 nella sezione “Imu ed altri tributi locali” indicando nella colonna “Importi a credito compensati” l’importo del versamento effettuato erroneamente.

Esempio di compilazione di un modello F24 in compensazione di un’impresa individuale, iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese, che ha versato l’importo di euro 88,00 anziché 53,00 sul diritto annuale 2016 e che intende utilizzare l’eccedenza, pari ad euro 35,00, per il versamento del diritto annuale 2017 di euro 53,00:

 

Esempio di compilazione di un modello F24 di un’impresa individuale iscritta alla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo e con sede a Viterbo che vuole richiedere la compensazione del diritto di € 120,00, erroneamente versato alla Camera di Commercio di Roma anziché di Rieti-Viterbo:

Attenzione: non è possibile compensare gli importi versati con codice
3852 (Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale)
3851 (Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale).
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003)

dati aggiornati al 26 Aprile 2021


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