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Diritto Annuale 2019

1. Quanto pagare

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 432856 del 21/12/2018 ha fissato gli importi del diritto annuale 2019.

Al riguardo, con proprio decreto del 22 maggio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 149 del 28/06/2017, il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato la maggiorazione del diritto annuale del 20 per cento, per il finanziamento di progetti strategici.

Tale maggiorazione va applicata al montante già ridotto del 50% per effetto dell’art. 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n.114 e con le modalità applicative di cui al decreto interministeriale dell’8 gennaio 2015. 

Gli importi indicati nella tabella sono già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%.

  

1.1   SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO IN MISURA FISSA  

  

SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE

Sede

Unità locale

Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

52,80(*)

10,56(*)

Società semplici agricole

60,00

12,00

Società semplici non agricole

120,00

24,00

Società tra avvocati (art.16 comma 2 del D. Lgs. N. 96/2001)

120,00

24,00

 

SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESE

Sede

Unità locale

Imprese individuali

120,00

24,00

 

REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA)

Sede

Unità locale/sede secondarie

Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria)

---

66,00

Soggetti iscritti esclusivamente al REA  (associazioni, enti, fondazioni, comitati, organismi religiosi ecc.)

18,00

---

 

(*) L'importo da versare deve essere arrotondato all’unità di euro, secondo il seguente criterio generale: arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto, negli altri casi.

 

 

1.2   SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO IN BASE AL FATTURATO

  • Società in nome collettivo e le società in accomandita semplice
  • Società di capitali, cooperative e consorzi

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009 ha stabilito i criteri per l'esatta individuazione del "fatturato" ai fini del calcolo del diritto annuale.

 

Il calcolo del diritto dovuto per la sede deve essere effettuato sulla base dei seguenti scaglioni:

Scaglioni di fatturato da euro a euro

Misure fisse e aliquote

da 0,00 a 100.000,00

 Euro 200,00 (Misura fissa)(*)

da 100.000,01 a 250.000,00

 Euro 200,00 più 0,015% della parte eccedente 100.000,00

da 250.000,01 a 500.000,00

 Euro 222,50 più 0,013% della parte eccedente 250.000,00

da 500.000,01 a 1.000.000,00

 Euro 255,00 più 0,010% della parte eccedente 500.000,00

da 1.000.000,01 a 10.000.000,00

 Euro 305,00 più 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00

da 10.000.000,01 a 35.000.000,00

 Euro 1.115,00 più 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00

da 35.000.000,01 a 50.000.000,00

 Euro 2.365,00 più 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00

oltre 50.000.000,00

 Euro 2.815,00 più 0,001% della parte eccedente 50.000.000,00 (fino a un massimo di 40.000,00 euro)(**)

L'importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascuna fascia, calcolati applicando la misura fissa e le aliquote per le fasce di fatturato successive fino a quella nella quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa. A tale importo deve essere poi applicata la riduzione del 50% e la maggiorazione del 20%, eseguendo tutti i calcoli mantenendo cinque decimali. 

(*) nel caso di imprese con fatturato da 0 a 100.000,00 euro e senza unità locali, l’importo da versare sarà quindi di euro 120,00 (200,00 euro ridotto del 50% e maggiorato del 20%)

(**) per chi supera i 50.000.000,00 di euro di fatturato, il tetto massimo passa da 40.000,00 euro a 24.000,00 euro (40.000,00 euro ridotto del 50% e maggiorato del 20%).

 

Per ciascuna sede secondaria e/o unità locale, le imprese sono tenute al pagamento del diritto annuale a favore della Camera di commercio nella cui provincia è ubicata ciascuna sede secondaria e/o unità locale. L’importo da pagare è pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino ad un massimo di € 200,00.

Quindi per determinare l’importo totale del diritto annuale è necessario:

a)  calcolare il diritto dovuto per la sede;

b)  calcolare il 20% per ciascuna sede secondaria e/o unità locale;

c) sommare gli importi di cui ai punti a) e b)

d) arrotondare l’importo di cui al punto c) all’unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto).

 

1.3. STRUMENTI DI CALCOLO DEL DIRITTO ANNUALE

Il sistema camerale mette a disposizione un nuovo sito internet (http://dirittoannuale.camcom.it) dal quale calcolare l’esatto importo da versare alla scadenza ordinaria del versamento e ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica.

L’accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione. Sarà sufficiente indicare il proprio codice fiscale e la casella P.E.C. per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo.

Il sito consentirà, inoltre, di procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2018 (è quindi escluso qualsiasi pagamento relativo ad anni precedenti o con ravvedimento operoso) attraverso la piattaforma PAGO PA, modalità alternativa a quella prevista dalla normativa (modello F24).

 

2. Quando pagare

2.1. SCADENZA ORDINARIA PER IMPRESE E UNITA' LOCALI GIA' ISCRITTE AL 01.01.2019

Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, che per il 2019 è il 1° luglio. 

Tale termine è stato prorogato al 30 settembre per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9 -bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze.

Stesso termine, secondo la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 64 del 28.6.2019, si applica a tutti i contribuenti che per il periodo d’imposta 2018:

  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA. 

I soggetti i quali, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, i versamenti devono essere comunque effettuati entro l’ultimo giorno successivo a quello di scadenza del termine stesso.

 

2.2. PAGAMENTO ENTRO UN ANNO DALLA SCADENZA

È ancora possibile pagare il diritto 2019 con il ravvedimento operoso lungo.

Il diritto annuale 2019 è scaduto il 1 luglio 2019 (con proroga al 30 settembre 2019 per tutte le imprese che potevano usufruirne).

Tuttavia, entro un anno da tale scadenza, cioè entro il 1 luglio 2020 (in caso di scadenza ordinaria) o entro il 30 settembre 2020 (per i soggetti che potevano usufruire della proroga) il diritto può essere pagato con il ravvedimento operoso lungo

 

3. Come pagare

Fatta eccezione per coloro che si avvarranno della Piattaforma PAGO PA, il versamento dovrà essere eseguito, in un'unica soluzione, esclusivamente con lo stesso modello utilizzato per le imposte sui redditi ossia il modello F24, riportando negli appositi spazi, con la massima attenzione, il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del soggetto tenuto al versamento. 

Nell modello F24 deve essere compilata la “SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” indicando:

  • nello spazio riservato al “Codice ente” la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento (per Viterbo = VT);
  • nello spazio riservato al codice del tributo il codice 3850
  • nello spazio riservato all’anno di riferimento l’anno cui si riferisce il versamento; 
  • nello spazio riservato a “Importi a debito versati” l’importo da versare.

Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, occorre indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera e i relativi codici di riferimento sopra richiesti.

Esempio di versamento del diritto annuale 2019 a scadenza di un’impresa iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese

Nel caso di errori di compilazione del modello F24 (per es.: errata indicazione dell’anno di riferimento e/o del codice fiscale) è possibile richiedere la correzione e l’attribuzione del versamento all’Ufficio del Diritto Annuale utilizzando il modello appositamente predisposto.

 

4. Nuove iscrizioni 2019

Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2011, tutti i soggetti che, in corso d’anno, vengono iscritti e/o annotati nel Registro delle Imprese e/o nel REA o che, sempre in corso d’anno, iscrivono nuove unità locali/sedi secondarie, devono versare il diritto annuale al momento della presentazione della domanda di iscrizione/annotazione oppure nei trenta giorni successivi ad essa.

Il versamento del diritto annuale può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

  • tramite ComUnica, al momento della presentazione della domanda di iscrizione/annotazione;
  • tramite modello F24 entro 30 giorni oppure in contanti (presso gli sportelli camerali), entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta domanda di iscrizione e/o di annotazione.

 

SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE

Sede

Unità locale

Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

52,80(*)

10,56(*)

Società semplici agricole

60,00

12,00

Società semplici non agricole

120,00

24,00

Società tra avvocati (art.16 comma 2 del D. Lgs. N. 96/2001)

120,00

24,00

 

SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESE

Sede

Unità locale

Imprese individuali

120,00

24,00

Tutte le altre categorie di soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc.)

120,00

24,00

 

REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA)

Sede

Unità locale/sede secondarie

Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria)

---

66,00

Soggetti iscritti esclusivamente al REA  (associazioni, enti, fondazioni, comitati, organismi religiosi ecc.)

18,00

---

 

(*) L'importo da versare deve essere arrotondato all’unità di euro, secondo il seguente criterio generale: arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto, negli altri casi. 

 

dati aggiornati al 15 Gennaio 2021


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