SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE
Sede
Unità locale
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Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
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53,00(*)
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11,00(*)
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Società semplici agricole
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60,00
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12,00
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Società semplici non agricole
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120,00
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24,00
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Società tra avvocati (art.16 comma 2 del D. Lgs. N. 96/2001)
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120,00
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24,00
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SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESE
Sede
Unità locale
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Imprese individuali
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120,00
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24,00
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REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA)
Sede
Unità locale/sede secondarie
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Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria)
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66,00
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Soggetti iscritti esclusivamente al REA (associazioni, enti, fondazioni, comitati, organismi religiosi ecc.)
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18,00
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I soggetti iscritti esclusivamente al REA (associazioni, enti, fondazioni, comitati, organismi religiosi ecc.) non sono tenuti al pagamento del diritto annuale per eventuali unità locali.
Gli importi sono stati indicati già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%. Le somme indicate tengono conto della necessità che il versamento sia effettuato con arrotondamento all’unità di euro, sulla base della nota del MISE n. 19230/09, (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).
1.2 SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO IN BASE AL FATTURATO
SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESE
· Società in nome collettivo e le società in accomandita semplice
· Società di capitali, cooperative e consorzi.
La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009 ha stabilito i criteri per l'esatta individuazione del "fatturato" ai fini del calcolo del diritto annuale.
Il calcolo del diritto dovuto per la sede deve essere effettuato sulla base dei seguenti scaglioni:
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Scaglioni di fatturato da euro a euro
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Misure fisse e aliquote
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da 0,00 a 100.000,00
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Euro 200,00 (Misura fissa)(*)
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da 100.000,01 a 250.000,00
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Euro 200,00 più 0,015% della parte eccedente 100.000,00
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da 250.000,01 a 500.000,00
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Euro 222,50 più 0,013% della parte eccedente 250.000,00
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da 500.000,01 a 1.000.000,00
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Euro 255,00 più 0,010% della parte eccedente 500.000,00
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da 1.000.000,01 a 10.000.000,00
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Euro 305,00 più 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00
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da 10.000.000,01 a 35.000.000,00
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Euro 1.115,00 più 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00
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da 35.000.000,01 a 50.000.000,00
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Euro 2.365,00 più 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00
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oltre 50.000.000,00
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Euro 2.815,00 più 0,001% della parte eccedente 50.000.000,00 (fino a un massimo di 40.000,00 euro)(**)
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L'importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascuna fascia calcolati applicando la misura fissa e le aliquote per le fasce di fatturato successive fino a quella nella quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa. A tale importo deve essere poi applicata la riduzione del 50% e la maggiorazione del 20%, eseguendo tutti i calcoli mantenendo cinque decimali.
* Nel caso di imprese con fatturato da 0 a 100.000,00 euro e senza unità locali, l’importo da versare sarà quindi di € 120,00 (€ 200,00 – 50% 20%).
Per ciascuna sede secondaria e/o unità locale, le imprese sono tenute al pagamento del diritto annuale a favore della Camera di commercio nella cui provincia è ubicata ciascuna sede secondaria e/o unità locale. L’importo da pagare è pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino ad un massimo di € 200,00.
Quindi per determinare l’importo totale del diritto annuale è necessario:
- calcolare il diritto dovuto per la sede;
- calcolare il 20% per ciascuna sede secondaria e/o unità locale;
- sommare gli importi di cui ai punti a) e b)
- arrotondare l’importo di cui al punto c) all’unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto).
1.3. STRUMENTI DI CALCOLO DEL DIRITTO ANNUALE
Il sistema camerale mette a disposizione un nuovo sito internet (http://dirittoannuale.camcom.it) dal quale calcolare l’esatto importo da versare alla scadenza ordinaria del versamento e ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo elettronico.
L’accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale e la casella P.E.C. per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo.
Il sito consentirà, inoltre, di procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2018 (è quindi escluso qualsiasi pagamento relativo ad anni precedenti o con ravvedimento operoso) attraverso la piattaforma PAGO PA, modalità alternativa a quella prevista dalla normativa (modello F24).
2. Quando pagare
2.1. SCADENZA ORDINARIA PER IMPRESE E UNITA' LOCALI GIA' ISCRITTE ALL’01/01/2018
Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, che per il 2018 è il 2 luglio (in quanto il 30 giugno è sabato).
I soggetti i quali, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, i versamenti devono essere comunque effettuati entro l’ultimo giorno successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Le imprese per le quali il 2 luglio è il termine ultimo per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, possono effettuare il pagamento del diritto annuale 2018 anche dal 3 luglio al 20 agosto 2018, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Le imprese che hanno il termine di pagamento diverso dal 2 luglio dovranno versare il diritto per l'anno 2018 entro il diverso termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero entro 30 giorni dalla data di scadenza, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
2.2. PAGAMENTO ENTRO IL 30° GIORNO DALLA SCADENZA
Entro il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza, i soggetti obbligati possono effettuare il pagamento della somma maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).
Tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.
Il pagamento del diritto secondo questa modalità è alternativo al ravvedimento operoso breve.
3. Come pagare
Fatta eccezione per coloro che si avvarranno della Piattaforma PAGO PA, il versamento dovrà essere eseguito, in un'unica soluzione, esclusivamente con lo stesso modello utilizzato per le imposte sui redditi ossia il modello F24, riportando negli appositi spazi, con la massima attenzione, il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del soggetto tenuto al versamento.
Nell modello F24 deve essere compilata la “SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” indicando:
- nello spazio riservato al “Codice ente”→ la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento (per Viterbo = VT);
- nello spazio riservato al codice del tributo → il codice 3850
- nello spazio riservato all’anno di riferimento → l’anno cui si riferisce il versamento;
- nello spazio riservato a “Importi a debito versati” → l’importo da versare.
Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, occorre indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera e i relativi codici di riferimento sopra richiesti.
Esempio di versamento del diritto annuale 2018 a scadenza di un’impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese
Nel caso di errori di compilazione del modello F24 (per es.: errata indicazione dell’anno di riferimento e/o del codice fiscale) è possibile richiedere la correzione e l’attribuzione del versamento all’Ufficio del Diritto Annuale utilizzando il modello appositamente predisposto.
4. Nuove iscrizioni 2018
Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2011, tutti i soggetti che, in corso d’anno, vengono iscritti e/o annotati nel Registro delle Imprese e/o nel REA o che, sempre in corso d’anno, iscrivono nuove unità locali/sedi secondarie, devono versare il diritto annuale al momento della presentazione della domanda di iscrizione/annotazione oppure nei trenta giorni successivi ad essa.
Il versamento del diritto annuale può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
- tramite ComUnica, al momento della presentazione della domanda di iscrizione/annotazione;
- tramite modello F24 oppure in contanti (presso gli sportelli camerali), entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta domanda di iscrizione e/o di annotazione.
SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE
Sede
Unità locale
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Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
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53,00(*)
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11,00(*)
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Società semplici agricole
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60,00
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12,00
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Società semplici non agricole
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120,00
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24,00
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Società tra avvocati (art.16 comma 2 del D. Lgs. N. 96/2001)
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120,00
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24,00
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SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESE
Sede
Unità locale
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Imprese individuali
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120,00
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24,00
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Tutte le altre categorie di soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc.)
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120,00
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24,00
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REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA)
Sede
Unità locale/sede secondarie
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Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria)
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66,00
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Soggetti iscritti esclusivamente al REA (associazioni, enti, fondazioni, comitati, organismi religiosi ecc.)
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18,00
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dati aggiornati al 15 Gennaio 2021
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