Cos'è la Mediazione civile e commerciale
La mediazione - procedura alternativa alla giustizia ordinaria - consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura.
La mediazione civile e commerciale è disciplinata dal D.Lgs. n.28/2010 e ss.mm.ii. e può svolgersi presso enti pubblici o privati iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
ll Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Rieti Viterbo è iscritto al n. 72 del Registro Nazionale degli organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, la mediazione si può distinguere in:
Con la mediazione è possibile risolvere una lite tra due o più soggetti con l’aiuto del mediatore, figura super partes che ha il compito di facilitare il dialogo e condurre il contenzioso a una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa.
Nessuna decisione viene imposta: se la mediazione va a buon fine le parti sottoscrivono un accordo che ha valore di contratto. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo di conciliazione che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di mediazione, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
Procedura in breve
All'atto della presentazione della domanda, l'Organismo di mediazione designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che avviene tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda (termine non perentorio).
La domanda e la data dell'incontro sono comunicate all'altra parte.
Le parti partecipano personalmente alla procedura, e possono delegare un rappresentante, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della controversia, solo in presenza di giustificati motivi.
Nei casi di mediazione obbligatoria per legge o demandata dal giudice, le parti devono essere assistite dai rispettivi legali.
Gli incontri di mediazione possono svolgersi sia presso le sedi di Rieti e Viterbo dell'Organismo, sia con collegamento da remoto. In questo caso, è necessario essere in possesso di dispositivo di firma digitale o, in subordine, delegare alla firma un terzo che ne sia provvisto.
In conclusione del primo incontro, le parti possono decidere di non proseguire la mediazione, e in questo caso non sono dovute ulteriori spese rispetto a quelle già versate con la domanda di mediazione o con la comunicazione di adesione. Se le parti raggiungono un accordo al primo incontro o proseguono la mediazione in successivi incontri, sono dovute le ulteriori spese di mediazione, nella misura individuata dal tariffario in vigore e comunicata alle parti con la convocazione del primo incontro.
Se la mediazione riesce, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore: al verbale viene allegato il testo dell'accordo raggiunto.
Se, in sede di incontro, l'accordo non viene raggiunto, il mediatore, su richiesta di tutte le parti, può formulare una proposta di mediazione. Se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Se la mediazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta (verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore).
Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabili, prima della scadenza del termine, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. In caso di mediazione demandata dal giudice, il termine è prorogabile, per una sola volta, di ulteriori tre mesi. I termini non sono soggetti a sospensione feriale.
Modalità di presentazione delle domande di mediazione
Le domande possono essere presentate:
- per posta ordinaria o raccomandata, indirizzata a Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, sede di Viterbo, Via F.lli Rosselli n. 4 - 01100 Viterbo o sede di Rieti, Via Paolo Borsellino n. 16 - 02100 Rieti;
- a mano presso la Segreteria dell’Organismo;
- per posta elettronica certificata all'indirizzo: conciliazione.arbitrato@pec.rivt.camcom.it;
- on line, tramite l'applicativo ConciliaCamera (previa registrazione).
Il modulo di domanda deve essere compilato sul modello editabile e può essere firmato digitalmente, in alternativa è necessario stamparlo, sottoscriverlo e scannerizzarlo.
Tutti i campi del modulo devono essere compilati: indirizzo completo anche di C.A.P., Codice Fiscale / Partita I.V.A., recapiti telefonici, e-mail e/o P.E.C., dati completi dell'Avvocato.
Vanno compilati, pena la sospensione della domanda, i campi relativi:
oggetto della controversia e ragioni della pretesa (è possibile allegare in un documento separato una breve sintesi esplicativa dei motivi per cui si è attivata la procedura e per meglio chiarire le ragioni dell'invito in mediazione);
valore della lite in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore (art. 29, com. 1 D.M. n. 150/2023).
Il modulo di domanda deve essere datato e sottoscritto dalla parte istante con allegata copia del documento di identità.
In caso di più parti istanti o invitate, devono essere compilati i relativi moduli integrativi.
Tariffe e modalità di pagamento
Alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione devono essere versate, le spese di avvio del procedimento e per il primo incontro nella misura di:
INDENNITÀ DI I INCONTRO DA VERSARE PER LE MATERIE VOLONTARIE
| Valore della lite |
Indennità per lo svolgimento del I incontro (spese di avvio spese di mediazione) |
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| Spese di avvio | Spese di mediazione | Versamento totale | |
| Fino € 1.000,00 | € 40,00 più IVA | € 60,00 più IVA | € 100,00 più IVA (€122,00) |
| Da € 1.001,00 a €50.000,00 | € 75,00 più IVA | € 120,00 più IVA | € 195,00 più IVA (€237,90) |
| Oltre € 50.001,00 | € 110,00 più IVA | € 170,00 più IVA | € 280,00 più IVA (€341,60) |
| Indeterminabile basso, fino a € 1.000,00 | € 110,00 più IVA | € 60,00 più IVA | € 170,00 più IVA (€207,40) |
| Indeterminabile medio, da € 1.001,00 a € 50.000,00 | € 110,00 più IVA | € 120,00 più IVA | € 230,00 più IVA (€280,60) |
| Indeterminabile alto, oltre € 50.001,00 | € 110,00 più IVA | € 170,00 più IVA | € 280,00 più IVA (€341,60) |
INDENNITÀ DI I INCONTRO DA VERSARE PER LE MATERIE OBBLIGATORIE E DELEGATE DAL GIUDICE
Le indennità di I incontro sono ridotte di 1/5 per le materie condizione di procedibilità (art. 5 comma 1 d.lgs. 28/2010) o demandate dal giudice ai sensi dell’art. 28, comma 8, del D.M. n. 150/2023
| Valore della lite | Indennità per lo svolgimento del I incontro (spese di avvio spese di mediazione pe lo svolgimento del I incontro) | ||
| Spese di avvio | Spese di mediazione | Versamento totale | |
| Fino € 1.000,00 | € 32,00 più IVA | € 48,00 più IVA | € 80,00 più IVA (€ 97,60) |
| Da € 1.001,00 a €50.000,00 | € 60,00 più IVA | € 96,00 più IVA | € 156,00 più IVA (€ 190,32) |
| Oltre € 50.001,00 | € 88,00 più IVA | € 136,00 più IVA | € 224,00 più IVA (€ 273,28) |
| Indeterminabile basso, fino a € 1.000,00 | € 88,00 più IVA | € 48,00 più IVA | € 136,00 più IVA (€ 165,90) |
| Indeterminabile medio, da € 1.001,00 a € 50.000,00 | € 88,00 più IVA | € 96,00 più IVA | € 184,00 più IVA (€ 224,50) |
| Indeterminabile alto, oltre € 50.001,00 | € 88,00 più IVA | € 136,00 più IVA | € 224,00 più IVA (€ 273,28) |
Valore della lite
Indennità per lo svolgimento del I incontro (spese di avvio spese di mediazione per lo svolgimento del I incontro)
Sono altresì dovute e versate le spese vive nella misura di Euro 5,00 per ogni raccomandata a/r inviata dall’Organismo per la convocazione delle parti.
Le spese di avvio del procedimento di mediazione e per il primo incontro, nonché le spese vive possono essere pagate con le seguenti modalità:
Le fatture relative alle spese di avvio saranno emesse esclusivamente a nome delle parti direttamente interessate dalla procedura di mediazione (Ris. del 13/06/1981 n. 331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari). Non è possibile intestare le fatture ai difensori o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione.
Incontri di mediazione
Le parti partecipano personalmente agli incontri di mediazione e devono farsi assistere da un avvocato qualora la mediazione sia riferita alle materie obbligatorie o sia demandata dal giudice.
In presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Gli incontri di mediazione possono essere svolti anche con sistemi di videoconferenza.
La videoconferenza può essere utilizzata anche solo per taluni incontri (ad esempio il primo incontro, gli incontri intermedi), non deve necessariamente essere estesa a tutta la procedura.
Al primo incontro, il Mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controversie.
Il Mediatore condurrà gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.
Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri, comprese eventuali motivazioni, non può essere verbalizzato e divulgato.
Se la mediazione ha esito positivo, il Mediatore redige apposito verbale, al quale è allegato il testo dell'accordo, sottoscritto dalle parti, dagli avvocati, dagli altri partecipanti alla procedura e dallo stesso Mediatore. Nel caso in cui tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo. In tutti gli altri casi l'accordo potrà essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale.
Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore ne dà atto nel verbale conclusivo della mediazione, sottoscritto dalle parti, dagli avvocati, dagli altri partecipanti alla procedura e dallo stesso Mediatore.
Spese di mediazione
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non sono dovuti ulteriori importi.
In caso di conciliazione al primo incontro sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione, calcolate secondo la tabella di cui all’Allegato A al D.M. n. 150/2023, detratte le spese per il primo incontro, con una maggiorazione del 10%.
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all’Allegato A al D.M. n. 150/2023, detratte le spese per il primo incontro, con una maggiorazione del 25%.
Quando il procedimento prosegue con incontro successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all’Allegato A al DM. n. 150/2023, detratte le spese per il primo incontro.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità o è demandata dal giudice, le ulteriori spese di mediazione sono ridotte di un quinto.
Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’Organismo di Mediazione le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi ai primi.
Per la quantificazione delle spese consultare l’Allegato C) al Regolamento di mediazione.
Gratuito patrocinio
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1bis, del D. Lgs. 28/2010 all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
Mediazione in materia Assicurativa
Al momento del deposito di una istanza di mediazione in materia assicurativa è necessario allegare alla domanda anche il modulo aggiuntivo in materia assicurativa.
Il protocollo d’intesa tra ANIA e Unioncamere per lo sviluppo dell’utilizzo della mediazione delle camere di commercio nel settore assicurativo
Elenco delle imprese assicuratrici aderenti alle linee guida ANIA
Normativa
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
DECRETO 24 ottobre 2023, n.150
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonchè l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonchè il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (23G00163)
DECRETO 18 ottobre 2010, n. 180
(abrogato dal DM 150/2023) Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Katia Santantonio - sede di Viterbo
Tel. 0761.234459
Eleonora Rapiti - sede di Viterbo
Tel. 0761.234420
Daniela Accardi - sede di Rieti
Tel. 0746.1898241
Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
conciliazione@rivt.camcom.it
Allegato B - Accettazione e dichiarazione di indipendenza e di imparzialità del mediatore
Allegato C - Indennità e spese di mediazione
Domanda di mediazione congiunta
Foglio aggiuntivo parte invitata se le parti da invitare sono più di una.
Modulo aggiuntivo a domanda di mediazione in materia assicurativa