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Arbitrato

L'Arbitrato è un metodo di risoluzione delle controversie civili e commerciali, previsto dal Codice di Procedura Civile ed alternativo alla giustizia ordinaria, con il quale le parti chiamano a risolvere la loro lite soggetti terzi, imparziali ed indipendenti, detti Arbitri (Collegio Arbitrale o Arbitro Unico).

La decisione degli Arbitri, detta lodo, ha valore analogo a una sentenza del giudice di primo grado.

Ogni controversia può essere devoluta ad Arbitri ad eccezione di quelle riguardanti diritti indisponibili.

Avviare un arbitrato amministrato dinanzi alla camera arbitrale della CCIAA Rieti Viterbo

Presso la Camera di Commercio Rieti Viterbo è stata istituita la Camera Arbitrale, disciplinata dallo Statuto e Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 67 del 16 settembre 2022 ed Atto del Consiglio Camerale n. 9 del 3 ottobre 2022.

Quando si ricorre all’arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio  (art. 1 del Regolamento)

Si ricorre all’arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale sulla base di un compromesso o di una clausola compromissoria che facciano riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, o anche, più genericamente, alla Camera di Commercio ovvero si riferiscano alle clausole della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Viterbo prima dell'accorpamento.

Modalità di deposito degli atti (art. 6 del Regolamento)

Le parti devono depositare gli atti sottoscritti digitalmente, unitamente agli eventuali documenti allegati, presso la Segreteria della Camera Arbitrale in modalità telematica, a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Il deposito telematico si intende perfezionato con la consegna della PEC.

In alternativa, le parti possono comunque optare per il deposito cartaceo; in tal caso, devono depositare gli atti presso la Segreteria in un originale per la Camera Arbitrale. Gli eventuali documenti allegati agli atti devono essere depositati in formato cartaceo presso la Segreteria in una copia per la Camera Arbitrale; inoltre una copia informatica degli stessi documenti allegati deve essere trasmessa telematicamente tramite PEC al domicilio digitale della Camera di Commercio. È responsabilità della parte garantire la corrispondenza tra quanto depositato telematicamente e l’originale cartaceo. Il deposito si intende perfezionato con la consegna degli atti e documenti cartacei presso la Segreteria.

PER LA PARTE PROPONENTE LA DOMANDA DI ARBITRATO

La parte dovrà depositare la domanda di arbitrato, regolarmente notificata e sottoscritta, unitamente agli eventuali documenti allegati, presso la Segreteria della Camera Arbitrale in modalità telematica o cartacea, secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento. La domanda di arbitrato è notificata direttamente dalla parte proponente al convenuto o ai convenuti; l'originale notificato dovrà essere depositato presso la Segreteria. L'attore con il deposito della domanda di arbitrato dovrà versare anche l’acconto delle spese della procedura.

PER LA PARTE CONVENUTA

Il convenuto dovrà depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato (art. 9 del Regolamento), versando altresì l’acconto delle spese della procedura.

Sarà cura della Segreteria trasmettere la memoria di risposta alla parte proponente presso il domicilio eletto da quest’ultima, entro cinque giorni lavorativi dalla data di deposito.

Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza e le spese della procedura saranno interamente a carico della parte proponente l’arbitrato.

I costi

Il Regolamento disciplina i costi della procedura nell’allegato tariffario a cui si rinvia.

Si precisa che in caso di mancato pagamento di una delle parti si applica il principio di solidarietà sia per il pagamento degli acconti dovuti durante la procedura di arbitrato che a saldo delle spese complessive liquidate a chiusura dell’arbitrato (per accordo, lodo ect).

Il pagamento degli onorari della procedura dovrà essere effettuato tramite il sistema pagoPA, a seguito del ricevimento dell'avviso di pagamento emesso dalla Segreteria della Camera Arbitrale.

A questo proposito, prima del deposito della domanda di arbitrato o della comparsa di costituzione o dell'atto di intervento volontario e chiamata in causa di terzo nella procedura, sarà necessario contattare la Segreteria della Camera Arbitrale all'indirizzo di posta elettronica: conciliazione@rivt.camcom.it, per ricevere le istruzioni per effettuare il pagamento.

dati aggiornati al 18 Gennaio 2021


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