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Conciliazione obbligatoria in materia di energia elettrica e gas

A partire dal 1° gennaio 2017, per le controversie con gli operatori di energia elettrica e di gas, i clienti di energia elettrica e gas, domestico e non, prima di rivolgersi al Giudice devono esperire, quale condizione di procedibilità, un tentativo obbligatorio di conciliazione presso un Ente accreditato che dispone di Conciliatori esperti in materia di mediazione e specificamente formati sul settore dell’Energia.

La Camera di Commercio di Rieti Viterbo ha aderito alla convenzione sottoscritta tra l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico e l’Unione Italiana delle Camere d Commercio e il proprio Sportello di Conciliazione è stata accreditato dall’Autorità.

QUANDO ATTIVARE IL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

Il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie in materia di fornitura di energia elettrica e gas può essere proposto da tutti i clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione (BT) e media tensione (MT) per l’energia elettrica e connessi in bassa pressione (BP) per il gas.

E’ sempre possibile presentare domanda di conciliazione tranne quando:

-          il cliente non ha preventivamente presentato reclamo scritto all’operatore ed atteso 50 giorni per ricevere la risposta al reclamo;

-          è decorso oltre un anno da quando il cliente ha presentato reclamo scritto;

-          per la stessa controversia sia già stato avviato o rinunciato o comunque concluso un tentativo di conciliazione;

-          la controversia riguarda solo profili tributari o fiscali;

-          è intervenuta la prescrizione del diritto ai sensi di legge;

COME ATTIVARE LA PROCEDURA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO

Per attivare la procedura è sufficiente:

-          compilare il modello di domanda di conciliazione,

-          pagare le spese di avvio,

-          trasmettere il modello di domanda allo Sportello di conciliazione della Camera di Commercio di Viterbo, allegando copia del documento di riconoscimento dell'attivante, ricevuta delle spese di avvio ed eventuale documentazione relativa alla controversia (reclami, corrispondenza, fatture contestate, ecc.)

Il cliente finale partecipa direttamente alla conciliazione oppure tramite proprio delegato in possesso di idonea delega a trattare e chiudere la controversia stessa (delega a conciliare e transigere).

Le parti possono partecipare alla procedura senza l’assistenza di un avvocato.

COME SI CONCLUDE LA PROCEDURA

Se le parti trovano una soluzione per la controversia, sottoscrivono un verbale di accordo che ha valore di titolo esecutivo, ossia può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.

Se il cliente non si presenta al primo incontro, la domanda è archiviata e il tentativo non si considera svolto.

Nel caso in cui non si raggiunga un accordo o qualora l'operatore, pur obbligato, non partecipi all'incontro, il conciliatore redige un verbale con cui indica che il tentativo ha avuto esito negativo. In questi casi, il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, si considera esperito e il cliente potrà rivolgersi eventualmente al giudice per risolvere la controversia.

TEMPI DELLA PROCEDURA

La procedura si conclude in un termine massimo di 90 giorni solari dalla presentazione della domanda di conciliazione completa con possibilità di proroga di 30 giorni al massimo d’ufficio ovvero su richiesta del conciliatore o congiunta e motivata delle parti.

Il primo incontro deve svolgersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa ma ciascuna parte può chiedere un solo rinvio dell'incontro, presentando richiesta motivata e documentata al Servizio Conciliazione con contestuale comunicazione di una successiva data di disponibilità.

Nel caso di sospensione della fornitura per una fattura tempestivamente contestata con il reclamo, il primo incontro deve svolgersi entro 15 giorni dalla domanda completa e non è possibile richiedere il rinvio del primo incontro.

PROCEDURA PRESSO L’AUTORITA’

Gli utenti/clienti finali possono svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione anche tramite il Servizio Conciliazione istituito dall'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità. Tale Servizio è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull'energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution).

RIFERIMENTI

Katia  Santantonio – sede di Viterbo
Tel. 0761.234459

Eleonora Rapiti - sede di Viterbo
Tel. 0761.234420

Daniela Accardi - sede di Rieti

Tel. 0746.201364

Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400

conciliazione@rivt.camcom.it

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dati aggiornati al 23 Agosto 2021


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