È un documento rilasciato dalla Camera di commercio su richiesta dell'esportatore nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni. Attesta la libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e/o dell'Unione europea e non rappresenta un'autorizzazione alla commercializzazione, ma una presa d'atto che il prodotto è già commercializzato nel territorio dell'Unione Europea.
Non è un atto sostitutivo delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute per alcune specifiche categorie merceologiche, tra le quali ad esempio: dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di conformità (marcatura CE), prodotti cosmetici, prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi), presidi medico chirurgici, integratori alimentari, alimenti addizionati, formule lattanti, alimenti senza glutine, latti di crescita, alimenti a fini medici speciali, medicinali (certificazione di prodotto farmaceutico), prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l'esportazione ed altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria.
Di conseguenza, secondo la Nota ministeriale 18 marzo 2019, n. 62321 (Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero), se l'attestato di libera vendita camerale fosse richiesto per i prodotti sopra indicati, il cui elenco non si ritiene esaustivo, la Camera di commercio procederà solo con l'apposizione di un visto dei poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita resa dall'impresa interessata.
Può essere richiesto presso la Camera di commercio dove l'impresa ha la propria sede legale o l'unità locale.
Non è possibile richiedere il rilascio di un attestato di libera vendita per i prodotti per i quali non è ancora stata emessa fattura o che non rientrino nell'attività commerciale dell'impresa. L'attestato è valido per un singolo stato, se la richiesta riguarda più Stati, verranno emessi più attestati con diverso protocollo e rispettivo pagamento di diritto di segreteria. Non vengono rilasciati attestati per paesi comunitari.
Come fare
L'attestato di libera vendita deve essere richiesto online attraverso la piattaforma Cert’O.
Per poter utilizzare Cert'O è necessario:
Documentazione da presentare
Attestato di libera vendita per l'Algeria
Eurochambres, organismo di coordinamento delle Camere di Commercio europee, ha definito un testo condiviso per la redazione, in tutto il territorio dell'Unione Europea, delle attestazioni di libera vendita richieste dall'Algeria.
Le imprese interessate predisporranno il documento, in lingua francese, su propria carta intestata e presenteranno apposita istanza di visto dello stesso. I moduli “Richiesta di rilascio Attestato Libera Vendita” e “ECH Attestation de libre commercialisation- Algérie” dovranno essere firmate dal legale rappresentante dell'impresa.
Alla domanda andranno allegati:
La Camera di Commercio, a conclusione dell'istruttoria, apporrà un visto in calce al documento. Per il visto è richiesto il pagamento di € 3 per diritti di segreteria.
L'Associazione delle Banche algerine, sulla base di chiarimenti espressi dal Ministro del commercio algerino, ha divulgato una comunicazione, datata 7 febbraio 2018, in merito al perimetro di applicazione della normativa sull'attestazione, .
E' prevista l'esclusione dall'attestazione per i prodotti soggetti ad autorizzazioni tecniche per l'importazione da parte delle Autorità pubbliche, nonché per i prodotti non diretti alla rivendita in Algeria (semilavorati o elementi necessari alla produzione).
Anagrafe
Resp. Lidia Leuzzi
Anna Mocini
Stefania Trombetta (sede di Viterbo) 0761/234441
Lucrezia Santoni (sede di Rieti) 0746/1898214
estero@rivt.camcom.it