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Diritto annuale 2023

Diritto annuale 2023

1. QUANTO PAGARE

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 0339674 del 11.11.2022 ha indicato gli importi del diritto annuale per l'anno 2023.

Successivamente lo stesso Ministero, con proprio decreto del 23 febbraio 2023, entrato in vigore il 17 aprile 2023, ha autorizzato, per gli anni 2023, 2024 e 2025, la maggiorazione del diritto annuale del 20% per il finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.

Tale maggiorazione va applicata al montante già ridotto del 50% per effetto dell’art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 2014, n.114) di progressiva riduzione del gettito del diritto annuale a decorrere dall’annualità 2015.

Gli importi indicati nella tabella sono già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%.

 (*) L'importo da versare deve essere arrotondato all’unità di euro, secondo il seguente criterio generale: arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto, negli altri casi. 

(**) Quando sono presenti una o più unità locali l'arrotondamento va effettuato solo dopo aver sommato gli importi da versare per la sede e per le unità locali (es. sede più 1 unità locale = 52,80 più 10,56= 63,36 che arrotondati danno 63,00).

1.1   Soggetti tenuti al pagamento in base al fatturato  

Per tutte le società iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2022 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa

AVVERTENZA

PER DETERMINARE L'IMPORTO DA PAGARE OCCORRE:

RIDURRE DEL 50% L'IMPORTO RISULTANTE DAL CALCOLO SOPRAINDICATO, ai sensi dell'art.28 comma 1 del D.L. 90/2014 (come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 0339674 dell'11.11.2022).
INCREMENTARE DEL 20% L'IMPORTO OTTENUTO DALLA RIDUZIONE DI CUI SOPRA, ai sensi del D.M. 23 febbraio 2023. 
 

PERTANTO LE IMPRESE, A PARITA' DI FATTURATO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE, PAGHERANNO LA STESSA SOMMA DELL'ANNO 2022.

(*) nel caso di imprese con fatturato da 0 a 100.000,00 euro e senza unità locali, l’importo da versare sarà quindi di euro 120,00 (200,00 euro – 50% 20%)

 

Per l’individuazione dei righi del modello IRAP 2023 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2023 la Circolare di riferimento è la n. 19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato.

 

UNITA’ LOCALI

Per ciascuna sede secondaria e/o unità locale, le imprese sono tenute al pagamento del diritto annuale a favore della Camera di commercio nella cui provincia è ubicata ciascuna sede secondaria e/o unità locale. L’importo da pagare è pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino ad un massimo di € 120,00.

Quindi per determinare l’importo totale del diritto annuale è necessario: 

a)       calcolare il diritto dovuto per la sede;

b)       calcolare il 20% per ciascuna sede secondaria e/o unità locale;

c)       sommare gli importi di cui ai punti a) e b)

d)       arrotondare l’importo di cui al punto c) all’unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto).

 

1.2. Strumenti di calcolo del diritto annuale

Il sistema camerale mette a disposizione il sito internet (https://dirittoannuale.camcom.it) dal quale calcolare l’esatto importo da versare alla scadenza ordinaria del versamento e ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo elettronico.

L’accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale e la casella P.E.C. per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo.

Il sito consentirà, inoltre, di procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2023 (è quindi escluso qualsiasi pagamento relativo ad anni precedenti o con ravvedimento operoso) attraverso la piattaforma PAGO PA, modalità alternativa a quella prevista dalla normativa (modello F24). 

 

2. QUANDO PAGARE

2.1. Scadenza ordinaria per imprese e unita' locali gia' iscritte al 01.01.2023

Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, che per il 2023 è il 30 giugno 2023.   

I soggetti i quali, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, i versamenti devono essere comunque effettuati entro l’ultimo giorno successivo a quello di scadenza del termine stesso.

2.2. Pagamento con la maggiorazione dello 0,40%

Entro il 31 luglio 2023 i soggetti obbligati possono effettuare il pagamento della somma maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).

Tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.

Il pagamento del diritto secondo questa modalità è alternativo al ravvedimento operoso breve.

Avviso: proroga dei termini di versamento per le imprese soggette agli indici sintetici di affidabilità (ISA)

2.3. Pagamento entro un anno dalla scadenza

Entro un anno dalla scadenza (30 giugno 2024) ed in assenza di provvedimenti eventualmente adottati dalla CCIAA per la regolarizzazione, è possibile pagare il tributo camerale con il ravvedimento operoso lungo.

3. COME PAGARE

È stato predisposto il sito unico nazionale dirittoannuale.camcom.it al quale le imprese potranno accedere per determinare l'importo da versare e per effettuare il versamento del diritto dovuto attraverso la piattaforma PAGO PA.

Fatta eccezione per coloro che si avvarranno della suddetta piattaforma PAGO PA, il versamento dovrà essere eseguito, in un'unica soluzione, esclusivamente con lo stesso modello utilizzato per le imposte sui redditi ossia il modello F24, riportando negli appositi spazi, con la massima attenzione, il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del soggetto tenuto al versamento.  

Nel modello F24 deve essere compilata la “SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” indicando:

Ø  nello spazio riservato al “Codice ente” → A seguito dell’accorpamento tra la Camera di Commercio di Rieti e quella di Viterbo, occorre indicare il codice ente VT corrispondente alla sigla della provincia in cui il nuovo Ente ha la sede legale (nota MISE n. 0154135 del 31/05/2016)

Ø  nello spazio riservato al “codice del tributo” → il codice 3850

Ø  nello spazio riservato all’”anno di riferimento” → l’anno cui si riferisce il versamento;

Ø  nello spazio riservato a “Importi a debito versati” → l’importo da versare.

Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, occorre indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera e i relativi codici di riferimento sopra richiesti.

Nel caso di errori di compilazione del modello F24 (per es.: errata indicazione dell’anno di riferimento e/o del codice fiscale) è possibile richiedere la correzione e l’attribuzione del versamento all’Ufficio del Diritto Annuale utilizzando il modello appositamente predisposto.

4. NUOVE ISCRIZIONI

Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2011, tutti i soggetti che, in corso d’anno, vengono iscritti e/o annotati nel Registro delle Imprese e/o nel REA o che, sempre in corso d’anno, iscrivono nuove unità locali/sedi secondarie, devono versare il diritto annuale al momento della presentazione della domanda di iscrizione/annotazione oppure nei trenta giorni successivi ad essa.

Il versamento del diritto annuale può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

·         tramite ComUnica, al momento della presentazione della domanda di iscrizione/annotazione;

·         tramite modello F24 oppure in contanti (presso gli sportelli camerali), entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta domanda di iscrizione e/o di annotazione.

Misure del diritto annuale per le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, per i nuovi soggetti iscritti nel REA nel corso del 2023 e le nuove unità locali/sedi secondarie iscritte nel corso del 2023:

(*) L'importo da versare deve essere arrotondato all’unità di euro, secondo il seguente criterio generale: arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto, negli altri casi.

(**) Quando sono presenti una o più unità locali l'arrotondamento va effettuato solo dopo aver sommato gli importi da versare per la sede e per le unità locali (es. sede più 1 unità locale = 52,80  più 10,56= 63,36 che arrotondati danno 63,00).

Le imprese che hanno eseguito il pagamento del diritto annuale prima del 17/04/2023 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 23 febbraio 2023), quindi senza la maggiorazione del 20%, possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato, senza applicazione di alcuna sanzione, entro il secondo acconto delle imposte dirette (art. 17 comma 3, lettera b, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435), ovvero entro il 30 novembre 2023.

RIFERIMENTI

Diritto Annuale
Resp. Maria Rita Luciani tel. 0746.201364 (Rieti)
Elisabetta Menghi tel. 0761.234405 (Viterbo)
email diritto.annuale@rivt.camcom.it 
PEC diritto.annuale@pec.rivt.camcom.it

dati aggiornati al 11 Gennaio 2023


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