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Diritto annuale 2026

Con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 17/03/2026, pubblicato sul sito informatico del Ministero in data 28/04/2026, è stato autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, l’incremento della misura del diritto annuale del 20% per il finanziamento di progetti di promozione dello sviluppo economico e organizzazione di servizi alle imprese, allineando così gli importi a quelli degli anni precedenti, quindi per il 2026 sono confermati gli importi del 2025.

Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2026 senza la suddetta integrazione del 20% possono effettuare il conguaglio di quanto dovuto senza interessi e sanzioni entro il 30 novembre 2026.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il codice tributo 3850. Oltre la data del 30 novembre 2026 il versamento del conguaglio dovrà essere effettuato con ravvedimento operoso.

1.1   Soggetti tenuti al pagamento in misura fissa  

(*) L'importo da versare deve essere arrotondato all’unità di euro, secondo il seguente criterio generale: arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto, negli altri casi.

(**) Quando sono presenti una o più unità locali l'arrotondamento va effettuato solo dopo aver sommato gli importi da versare per la sede e per le unità locali (es. sede 1 unità locale = 52,80 10,56= 63,36 che arrotondati danno 63,00)

 

1.2   Soggetti tenuti al pagamento in base al fatturato  

Per tutte le società iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2025 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa:

AVVERTENZA → PER DETERMINARE L'IMPORTO DA PAGARE OCCORRE:

- RIDURRE DEL 50% L'IMPORTO RISULTANTE DAL CALCOLO SOPRAINDICATO, ai sensi dell'art.28 comma 1 del D.L. 90/2014.


- INCREMENTARE DEL 20% L'IMPORTO OTTENUTO DALLA RIDUZIONE DI CUI SOPRA, ai sensi del D.M. 23 febbraio 2023. 
 

PERTANTO LE IMPRESE, A PARITA' DI FATTURATO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE, PAGHERANNO LA STESSA SOMMA DELL'ANNO 2025.

(*) nel caso di imprese con fatturato da 0 a 100.000,00 euro e senza unità locali, l’importo da versare sarà quindi di euro 120,00 (200,00 euro – 50% 20%)

Per l’individuazione dei righi del modello IRAP 2026 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2026 la Circolare di riferimento è la n. 19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato.

 UNITA’ LOCALI

Per ciascuna sede secondaria e/o unità locale, le imprese sono tenute al pagamento del diritto annuale a favore della Camera di commercio nella cui provincia è ubicata ciascuna sede secondaria e/o unità locale. L’importo da pagare è pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino ad un massimo di € 120,00.

Quindi per determinare l’importo totale del diritto annuale è necessario: 

calcolare il diritto dovuto per la sede;
calcolare il 20% per ciascuna sede secondaria e/o unità locale;
sommare gli importi di cui ai punti a) e b)
arrotondare l’importo di cui al punto c) all’unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto)
 

1.3. Strumenti di calcolo del diritto annuale

Il sistema camerale mette a disposizione il sito internet (https://dirittoannuale.camcom.it) dal quale calcolare l’esatto importo da versare alla scadenza ordinaria del versamento e ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

L’accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale e la casella P.E.C. per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo.

2. QUANDO PAGARE 

2.1. Scadenze

Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, il pagamento deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, che per il 2026 è il 30 giugno 2026, salvo il diverso termine previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 e succ. modificazioni, per le società di capitali con esercizio non coincidente con anno solare.

Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi ai suddetti termini, si applica la maggiorazione dello 0,40%, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 435/2001.

I trenta giorni successivi al 30 giugno scadono il 30 luglio.

Tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza. Il pagamento del diritto secondo questa modalità è alternativo al ravvedimento operoso breve.

2.2. Proroga

Si comunica che la proroga al 20/07/2026, senza alcuna maggiorazione, prevista dall’art. 6 del Decreto Legge 22 maggio 2026, n. 89 “Disposizioni urgenti in materia prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali”, si applica anche al versamento del diritto annuale.

La proroga riguarda tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, con scadenza 30/06/2026, dei contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con la Legge 21 giugno 2017 n. 96, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità.

Rientrano nella proroga anche i soggetti che determinano il proprio reddito in modo forfettario, nonché i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

In questo caso è possibile effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,80% nei successivi 30 giorni ovvero entro il 20 agosto 2026.

Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2026, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%.

2.3. Pagamento entro un anno dalla scadenza

Entro un anno dalla scadenza ordinaria ed in assenza di provvedimenti eventualmente adottati dalla CCIAA per la regolarizzazione, è possibile pagare il tributo camerale con il ravvedimento operoso lungo.

3. COME PAGARE

Il versamento del diritto annuale va eseguito in un’unica soluzione scegliendo, in alternativa, di:

a)       pagare online tramite la piattaforma PagoPA, collegandosi al sito https://dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione ‘calcola e paga’ che permette di calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online;

b)       pagare con il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico F24 Web o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane. 

Nel modello F24 deve essere compilata la “SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” indicando:

-  nello spazio riservato al “Codice ente” → A seguito dell’accorpamento tra la Camera di Commercio di Rieti e quella di Viterbo, occorre indicare il codice ente VT corrispondente alla sigla della provincia in cui il nuovo Ente ha la sede legale (nota MISE n. 0154135 del 31/05/2016)

- nello spazio riservato al “codice del tributo” → il codice 3850

- nello spazio riservato all’”anno di riferimento” → l’anno cui si riferisce il versamento

- nello spazio riservato a “Importi a debito versati” → l’importo da versare

Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, occorre indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera e i relativi codici di riferimento sopra richiesti.

Nel caso di errori di compilazione del modello F24 (per es.: errata indicazione dell’anno di riferimento e/o del codice fiscale) è possibile richiedere la correzione e l’attribuzione del versamento all’Ufficio del Diritto Annuale utilizzando il modello appositamente predisposto.

c)       pagare tramite l’App Impresa Italia.  Accedendo all’ APP Impresa Italia l’imprenditore troverà:

 -  la funzione Paga Ora per procedere direttamente al pagamento, in totale sicurezza;

-  l’Avviso PagoPa con l’esatta indicazione dell’importo da versare;

-  lo storico dei suoi pagamenti.

Se l’importo da pagare non è predeterminabile, perché commisurato al fatturato o perché dovuto a più Camere di Commercio, l’impresa potrà comunque calcolare quanto dovuto con la funzione Calcola e Paga.

 N.B. L'accesso all'App impresa italia o al sito impresa.italia.it avviene tramite SPID, CIE/CNS del legale rappresentante/titolare.

 

4. NUOVE ISCRIZIONI

Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2011, tutti i soggetti che, in corso d’anno, vengono iscritti e/o annotati nel Registro delle Imprese e/o nel REA o che, sempre in corso d’anno, iscrivono nuove unità locali/sedi secondarie, devono versare il diritto annuale al momento della presentazione della domanda di iscrizione/annotazione oppure nei trenta giorni successivi ad essa.

Il versamento del diritto annuale può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

·         tramite ComUnica, al momento della presentazione della domanda di iscrizione/annotazione;

·         tramite modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta domanda di iscrizione e/o di annotazione.

Misure del diritto annuale per le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, per i nuovi soggetti iscritti nel REA nel corso del 2026 e le nuove unità locali/sedi secondarie iscritte nel corso del 2026:

(*) L'importo da versare deve essere arrotondato all’unità di euro, secondo il seguente criterio generale: arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto, negli altri casi.

 (**) Quando sono presenti una o più unità locali l'arrotondamento va effettuato solo dopo aver sommato gli importi da versare per la sede e per le unità locali (es. sede 1 unità locale = 52,80 10,56= 63,36 che arrotondati danno 63,00).

RIFERIMENTI

Diritto Annuale

Resp. Maria Rita Luciani tel. 0746.201364 (Rieti)
Elisabetta Menghi tel. 0761.234405 (Viterbo)
email diritto.annuale@rivt.camcom.it 
PEC diritto.annuale@pec.rivt.camcom.it

dati aggiornati al 30 Aprile 2026


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