1. Quanto pagare
Con nota prot. 0429691 del 22/12/2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2022 e per quelli già iscritti, confermando quanto stabilito per il 2020.
Con proprio decreto del 12 marzo 2020, entrato in vigore il 27 marzo 2020, il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato, per gli anni 2020, 2021 e 2022, la maggiorazione del diritto annuale del 20%, per il finanziamento di progetti strategici.
Tale maggiorazione va applicata al montante già ridotto del 50% per effetto dell’art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 2014, n.114) di progressiva riduzione del gettito del diritto annuale a decorrere dall'annualità 2015.
Gli importi indicati nella tabella sono già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%.
1.1 SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO IN MISURA FISSA
| SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE | SEDE | UNITA' LOCALE |
| Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | 52,80 (*) | 10,56 (**) |
| Società semplici agricole | 60,00 | 12,00 |
| Società semplici non agricole | 120,00 | 24,00 |
| Società tra avvocati (art. 16 comma 2 del D.Lgs. N. 96/2001) | 120,00 | 24,00 |
| SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESE | SEDE | UNITA' LOCALE |
| Imprese individuali | 120,00 | 24,00 |
| REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA) | SEDE | UNITA' LOCALE |
| Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria) | --- | 66,00 |
| Soggetti iscritti esclusivamente al REA (associazioni, enti, fondazioni, comitati, organismi religiosi, ecc..) | 18,00 | --- |
(*) L'importo da versare deve essere arrotondato all’unità di euro, secondo il seguente criterio generale: arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto, negli altri casi.
(**) Quando sono presenti una o più unità locali l'arrotondamento va effettuato solo dopo aver sommato gli importi da versare per la sede e per le unità locali (es. sede 1 UL= 52,80 10,56= 63,36 che arrotondati danno 63,00)
1.2 SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO IN BASE AL FATTURATO
· Società in nome collettivo e le società in accomandita semplice
· Società di capitali, cooperative e consorzi
La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009 ha stabilito i criteri per l'esatta individuazione del "fatturato" ai fini del calcolo del diritto annuale.
Il calcolo del diritto dovuto per la sede deve essere effettuato sulla base dei seguenti scaglioni:
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Scaglioni di fatturato da euro a euro |
Misure fisse e aliquote |
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da 0,00 a 100.000,00 |
Euro 200,00 (Misura fissa)(*) |
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da 100.000,01 a 250.000,00 |
Euro 200,00 0,015% della parte eccedente 100.000,00 |
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da 250.000,01 a 500.000,00 |
Euro 222,50 0,013% della parte eccedente 250.000,00 |
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da 500.000,01 a 1.000.000,00 |
Euro 255,00 0,010% della parte eccedente 500.000,00 |
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da 1.000.000,01 a 10.000.000,00 |
Euro 305,00 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00 |
|
da 10.000.000,01 a 35.000.000,00 |
Euro 1.115,00 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00 |
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da 35.000.000,01 a 50.000.000,00 |
Euro 2.365,00 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00 |
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oltre 50.000.000,00 |
Euro 2.815,00 0,001% della parte eccedente 50.000.000,00 (fino a un massimo di 40.000,00 euro) |
L'importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascuna fascia, calcolati applicando la misura fissa e
le aliquote per le fasce di fatturato successive fino a quella nella quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa.
A tale importo deve essere poi applicata la riduzione del 50% e la maggiorazione del 20%, eseguendo tutti i calcoli
mantenendo cinque decimali.
(*) nel caso di imprese con fatturato da 0 a 100.000,00 euro e senza unità locali, l’importo da versare sarà quindi di euro 120,00 (200,00 euro – 50% 20%)
Per ciascuna sede secondaria e/o unità locale, le imprese sono tenute al pagamento del diritto annuale a favore della Camera di commercio nella cui provincia è ubicata ciascuna sede secondaria e/o unità locale. L’importo da pagare è pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino ad un massimo di € 120,00.
Quindi per determinare l’importo totale del diritto annuale è necessario:
· calcolare il diritto dovuto per la sede;
· calcolare il 20% per ciascuna sede secondaria e/o unità locale;
· sommare gli importi di cui ai punti a) e b)
· arrotondare l’importo di cui al punto c) all’unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto).
1.3. STRUMENTI DI CALCOLO DEL DIRITTO ANNUALE
Il sistema camerale mette a disposizione il sito internet (https://dirittoannuale.camcom.it) dal quale calcolare l’esatto importo da versare alla scadenza ordinaria del versamento e ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo elettronico.
L’accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale e la casella P.E.C. per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo.
Il sito consentirà, inoltre, di procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2022 (è quindi escluso qualsiasi pagamento relativo ad anni precedenti o con ravvedimento operoso) attraverso la piattaforma PAGO PA, modalità alternativa a quella prevista dalla normativa (modello F24).
2. Quando pagare
2.1. SCADENZA ORDINARIA PER IMPRESE E UNITA' LOCALI GIA' ISCRITTE AL 01.01.2022
Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, che per il 2022 è il 30 giugno 2022.
I soggetti i quali, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, i versamenti devono essere comunque effettuati entro l’ultimo giorno successivo a quello di scadenza del termine stesso.
2.2. PAGAMENTO CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40%
Entro il 22/08/2022 I soggetti obbligati possono effettuare il pagamento della somma maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).
Tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.
Il pagamento del diritto secondo questa modalità è alternativo al ravvedimento operoso breve.
2.3. PAGAMENTO ENTRO UN ANNO DALLA SCADENZA
Entro un anno dalla scadenza (30 giugno 2023) ed in assenza di provvedimenti eventualmente adottati dalla CCIAA per la regolarizzazione, è possibile pagare il tributo camerale con il ravvedimento operoso lungo.
3. Come pagare
Fatta eccezione per coloro che si avvarranno della Piattaforma PAGO PA, il versamento dovrà essere eseguito, in un'unica soluzione, esclusivamente con lo stesso modello utilizzato per le imposte sui redditi ossia il modello F24, riportando negli appositi spazi, con la massima attenzione, il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del soggetto tenuto al versamento.
Nel modello F24 deve essere compilata la “SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” indicando:
· nello spazio riservato al “Codice ente” → A seguito dell’accorpamento tra la Camera di Commercio di Rieti e quella di Viterbo, occorre indicare il codice ente VT corrispondente alla sigla della provincia in cui il nuovo Ente ha la sede legale (nota MISE n. 0154135 del 31/05/2016)
· nello spazio riservato al “codice del tributo” → il codice 3850
· nello spazio riservato all’”anno di riferimento” → l’anno cui si riferisce il versamento;
· nello spazio riservato a “Importi a debito versati” → l’importo da versare.
Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, occorre indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera e i relativi codici di riferimento sopra richiesti.
Nel caso di errori di compilazione del modello F24 (per es.: errata indicazione dell’anno di riferimento e/o del codice fiscale) è possibile richiedere la correzione e l’attribuzione del versamento all’Ufficio del Diritto Annuale utilizzando il modello appositamente predisposto.
4. Nuove iscrizioni
Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2011, tutti i soggetti che, in corso d’anno, vengono iscritti e/o annotati nel Registro delle Imprese e/o nel REA o che, sempre in corso d’anno, iscrivono nuove unità locali/sedi secondarie, devono versare il diritto annuale al momento della presentazione della domanda di iscrizione/annotazione oppure nei trenta giorni successivi ad essa.
Il versamento del diritto annuale può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
· tramite ComUnica, al momento della presentazione della domanda di iscrizione/annotazione;
· tramite modello F24 oppure in contanti (presso gli sportelli camerali), entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta domanda di iscrizione e/o di annotazione.
Gli importi del diritto annuale dovuti dalle imprese che, dal 1° gennaio 2022, chiedono l’iscrizione/annotazione, nel Registro delle Imprese e/o nel REA o che iscrivono nuove unità locali/sedi secondarie sono quelli indicati nella tabella seguente (comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%):
| SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE | SEDE | UNITA' LOCALE |
| Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | 52,80 (*) | 10,56 (*) |
| Società semplici agricole | 60,00 | 12,00 |
| Società semplici non agricole | 120,00 | 24,00 |
| Società tra avvocati (art. 16 comma 2 del D.Lgs. N. 96/2001) | 120,00 | 24,00 |
| SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESE | SEDE | UNITA' LOCALE |
| Imprese individuali | 120,00 | 24,00 |
| Tutte le altre categorie di soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc.) | 120,00 | 24,00 |
(*) L'importo da versare deve essere arrotondato all’unità di euro, secondo il seguente criterio generale: arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto, negli altri casi.
(**) Quando sono presenti una o più unità locali l'arrotondamento va effettuato solo dopo aver sommato gli importi da versare per la sede e per le unità locali (es. sede 1 UL= 52,80 10,56= 63,36 che arrotondati danno 63,00).