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Ruolo dei conducenti di veicoli non di linea

Riferimenti normativi:
legge 21/1992: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Legge Regione Lazio 58/1993: Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'Art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21

Il Ruolo è distinto in due sezioni, sulla base del servizio prestato:
- servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale
- servizio di noleggio con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale
Non è possibile chiedere l’iscrizione nel ruolo per entrambi le sezioni (taxi e noleggio).

Requisiti

Generali 
- aver compiuto l’età minima richiesta dalle vigenti disposizioni per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti;
- cittadinanza italiana ovvero di un paese dell’Unione Europea ovvero di altro paese extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno;
- domicilio digitale (PEC) valido;
- assolvimento degli impegni derivanti dalle norme sulla scuola dell’obbligo vigenti al momento dell’età scolare.
Il richiedente deve essere fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività sulla base di un CERTIFICATO MEDICO rilasciato dal Settore Medicina Legale della ASL o dal medico competente di cui all'art. 38 del d.Lgs 81/2008. Il certificato, consegnato in originale come previsto dall’art. 17 comma 2 della L.R. 58/1993 e
s.m.i., dovrà espressamente riportare che il soggetto:
- non sia consumatore abituale di droghe;
- non faccia abuso di alcool;
- non risulti affetto da malattia contagiosa;
- non risulti affetto da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia tale da impedire il regolare esercizio dell’attività di conducente.
Qualora il certificato non menzioni puntualmente le predette patologie, dovrà espressamente richiamare l’art. 17 comma 2 della L.R. 58/1993 e s.m.i. (oppure l’art. 1 comma 1 della L.R. 9/2007).
Morali
- non avere riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- non avere riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio;
- non avere riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20/02/1958, n. 75;
- non essere incorsi in condanne irrevocabili che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- non essere stati dichiarati falliti;
- non essere assoggettati a procedura fallimentare;
- non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa di cui alla legge 27/12/1956, n. 1423 e succ. modd. ed intt.;
- non essere sottoposti a misure di prevenzione di cui alla legge 575/65 (normativa antimafia)
Il possesso dei requisiti morali continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
Professionali
se conducenti di autovettura o motocarrozzetta, aver conseguito il certificato di abilitazione alla guida (CAP) previsto dall’art. 80, commi 8 e 9, del DPR 15/06/1959, n. 393 e succ. modd e intt.
oppure
se conduttori di natante, aver conseguito i titoli professionali di capitano ovvero capo timoniere ovvero di conduttore di motoscafi ovvero di pilota motorista rilasciati ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al DPR 28/06/1949, n. 631 e succ. modd. e intt. ed al decreto ministeriale 16/02/1971. Coloro che siano in possesso del titolo professionale di conduttore di motoscafi o di pilota motorista debbono aver conseguito, altresì, la qualifica di autorizzato ai sensi dell’art. 58 del DPR 631/49
e
aver sostenuto, con esito favorevole, l’esame di cui all’art. 6 della legge 21/91 e all’art. 19 della legge Regione Lazio 58/93 presso la Commissione Provinciale istituita per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità professionale.

Procedimento per l’iscrizione e documentazione da produrre
Coloro i quali abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo provinciale possono farne richiesta alla Camera di Commercio di Rieti - Viterbo presentando la modulistica apposita presente nella pagina.
All’atto di presentazione della domanda di iscrizione l’interessato deve inoltrare anche la richiesta di ammissione alla prova d’esame.
La domanda di iscrizione nel ruolo deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica  presente in questa pagina in funzione del ruolo provinciale di Rieti o Viterbo in cui l’interessato vuole iscriversi.
Il modulo è predisposto per fornire tutta una serie di dichiarazioni (penalmente perseguibili ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00) essenziali ai fini dell’accoglimento dell’istanza.
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti e versamenti:
- fotocopia documento di identità;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali e personali (sostituibile con autodichiarazione);
- attestazione di versamento dei diritti camerali di euro 31,00 ai fini dell’iscrizione nel ruolo più euro 77,00 ai fini del sostenimento dell’esame eseguiti attraverso PagoPA o in contanti direttamente allo sportello della sede di Rieti o Viterbo all’atto di consegna delle domande);
- attestazione di versamento in favore della Provincia di Viterbo di diritti di segreteria di € 73,00 versati mediante PagoPA secondo le indicazioni presenti nel modello della domanda di esame.
La partecipazione all’esame è disposta sulla base del calendario fissato, entro il mese di marzo di ciascun anno, dalla Commissione d’esame insediata presso la Provincia.

Le domande possono essere presentate fino a sessanta giorni prima della data d’esame, compatibilmente con le procedure istruttorie delle domande stesse e con gli aspetti organizzativi della sessione d’esame. Le domande presentate o pervenute dopo il sessantesimo giorno antecedente la seduta d’esame sono rinviate alla sessione successiva.
Ai fini del rispetto del termine di ammissione all’esame, si considera la data di arrivo se la domanda è presentata allo sportello ovvero, se spedita per posta, la data dell’ufficio postale accettante.
Ultimato con esito favorevole l’esame, la Camera di Commercio dispone l’iscrizione nel ruolo provinciale previa acquisizione da parte dei richiedenti di:
- certificato medico legale rilasciato dalla ASL o dal medico competente di cui all'art. 38 del d.Lgs 81/2008 avente le caratteristiche sopra specificate. 
Diversamente, il soggetto che non abbia superato l’esame può essere ammesso a ripetere la medesima prova per una sola volta, previa ripresentazione della domanda d’esame e senza provvedere al pagamento dei diritti camerali, purché siano decorsi almeno due mesi dalla precedente prova.
I soggetti che - per motivi di salute - risultino impossibilitati a partecipare all’esame, potranno usufruire di una sessione di recupero, previa trasmissione di idonea certificazione medica.
 
Trasferimento dell’iscrizione
Coloro i quali abbiano interesse a trasferire l’iscrizione da un ruolo provinciale all’altro devono:
- Chiedere la cancellazione dal ruolo di provenienza; ai sensi dell’art. 16, comma 5, della legge regione Lazio 58/93, l’iscrizione in più ruoli provinciali è ammessa unicamente ai soggetti già titolari di autorizzazione all’esercizio di autonoleggio da rimessa;
- Chiedere l’iscrizione nel ruolo di destinazione (nel quale si è residenti o domiciliati);
- Chiedere l’esame integrativo sulla “conoscenza geografica e toponomastica relativa al territorio
provinciale”.
 
Iscrizione di diritto al Ruolo dei conducenti (legge regionale del Lazio n. 23 del 15/11/2019)
La legge della Regione Lazio n. 23/2019 (pubblicata sul BUR n. 93/2019) consente alle imprese che esercitano l’attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente di essere iscritte di diritto nel Ruolo dei conducenti dei veicoli non di linea, previa presentazione di apposita domanda da parte del titolare / Legale Rappresentante (art. 5).
Il possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dall’art. 17 della legge regionale 58/1993 è accertato, previa autocertificazione, in capo al titolare dell’impresa individuale, al Legale rappresentante, agli amministratori con poteri di rappresentanza e i soci illimitatamente responsabili e al gestore dei trasporti di cui all’art. 4 del Reg. CE 1071/2009.
Il Titolare / Legale rappresentante può chiedere l’iscrizione di diritto di propri dipendenti.

Scarica QUI:
- Modello Iscrizione di diritto nel Ruolo Provinciale Conducenti Servizi Pubblici non di linea per società/impresa individuale
- DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI
- Modello Iscrizione Ruolo Provinciale Conducenti Servizi Pubblici non di linea per dipendente di società/impresa individuale
- DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI DIPENDENTE

dati aggiornati al 31 Agosto 2021


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