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Organismo di mediazione della Camera di Commercio Rieti Viterbo

L'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio Rieti Viterbo è iscritto al n. 72 del Registro degli Organismi presso il Ministero della Giustizia

Riforma mediazione: nuove modalità dal 30 giugno 2023

A partire dal 30 giugno 2023 entrano in vigore le nuove norme sulla mediazione introdotte nel decreto legislativo nr. 28/2010 dal d. lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia).

In sintesi, le novità riguardano:

-          la previsione di ulteriori materie per le quali il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità (che si aggiungono a quelle già ora previste): associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura;

-          l’eliminazione del primo incontro di programmazione/informativo (il primo incontro è già un incontro effettivo);

-          di conseguenza, diversa articolazione delle spese per il primo incontro e per gli incontri successivi;

-          convocazione dell’incontro tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda e durata complessiva del procedimento di 3 mesi prorogabile per altri 3;

-          legittimazione dell’amministratore condominiale ad attivare o partecipare alla mediazione senza necessità di una preventiva delibera condominiale.

Si avvisa che è disponibile il modello aggiornato per il deposito della domanda di mediazione, nel quale sono inserite le nuove materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità.

Pubblicato sulla G.U. n. 255 del 31/10/2023 il D.M. n. 150/2023 che disciplina gli organismi di mediazione, i requisiti per i mediatori e le nuove indennità di mediazione da corrispondere al momento del deposito della domanda e dell'adesione per il primo incontro.
Come previsto dall'art. 46 del D.M., alle domande presentate dal 15.11.2023 si applicheranno le nuove tariffe, mentre per le domande antecedenti continuano ad applicarsi le tariffe previste dal D.M. n. 180/2010 già adottate dal nostro Organismo di mediazione. 


Con determinazione presidenziale n. 8 del 14.11.2023 sono state approvate le nuove tariffe come da allegato A.

 

Cos'è la Mediazione

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 4 Marzo 2010, n. 28, il tradizionale procedimento di conciliazione ha trovato un'organica disciplina legislativa, assumendo il più appropriato nome di "mediazione".

Nell'originaria formulazione il ricorso al procedimento di mediazione era obbligatorio in alcuni casi e volontario in altri. A seguito della sentenza 272/2012 della Corte Costituzionale, che ne aveva dichiarato l'incostituzionalità per eccesso di delega, la previsione dell'obbligatorietà era venuta meno.

Con il c.d. "Decreto del fare" (D.L. 69/2013), convertito nella L. 98/2013, sono state reintrodotte le ipotesi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero nelle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Il 23 giugno 2017 il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, tra i vari interventi ivi previsti, con l’art. 11-ter ha modificato l’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 stabilizzando nell’ordinamento italiano l’efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria la quale, prima della c.d. manovrina 2017, aveva invece natura transitoria e sperimentale. E’ stato quindi eliminato il carattere temporaneo dell’istituto.

 

Tipi di mediazione

Il d. lgs. 28/2010, così come modificato dal  Decreto del Fare (artt. 84 e 84 bis del D.L. n. 69/2013, convertito dalla legge 98/2013) e dal D.lgs 149/2022 individua tre tipi di mediazione:

Mediazione obbligatoria: nelle materie di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura l’art. 5 del d. lgs. 28/2010 prevede che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità per l’avvio del processo civile.

Mediazione demandata dal Giudice: il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Mediazione volontaria: al di fuori delle materie di cui all'art. 5 del d. lgs. 28/2010 e dei casi di mediazione delegata, per le quali la stessa è obbligatoria, le parti possono liberamente decidere se avviare la mediazione su qualsiasi controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili. Le parti possono anche inserire una clausola di mediazione nel contratto, nello statuto ovvero nell’atto costitutivo dell’ente.

 

I vantaggi della mediazione

Rapidità dei tempi di soluzione: normalmente si conclude con un solo incontro e comunque il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

Semplicità del procedimento e gestione dello stesso senza formalità.

Costi predeterminati (ALLEGATO A)

Riservatezza della procedura: i mediatori, le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Efficacia esecutiva: Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e  all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

Agevolazioni fiscali: Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.  Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto  l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all’articolo 5,comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento. I crediti d’imposta previsti sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà. 

 

Come si avvia la procedura di mediazione

Per avviare la mediazione la parte interessata deve:

1. compilare la domanda di mediazione utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio di conciliazione. Nella domanda devono essere indicati:

il nome dell'Organismo di mediazione e la competenza territoriale dello stesso;
le generalità ed i recapiti delle parti, dei difensori ed eventuali tecnici e/o consulenti;
l'oggetto della controversia;
le ragioni della pretesa;
il valore della controversia, a norma del Codice di Procedura Civile.
Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

2. presentare la domanda, corredata di un originale più una copia per ciascuna delle controparti convenute, presso la Segreteria del Servizio di Conciliazione, che può essere inoltrata:

a mano presso la Segreteria del Servizio
via pec a conciliazione.arbitrato@pec.rivt.camcom.it 

3. allegare alla domanda di mediazione copia del pagamento delle spese dovute all’Organismo secondo gli importi di cui all'Allegato A a titolo di spese di avvio e indennità di primo incontro:

in contanti o a mezzo bancomat presso la Segreteria del Servizio di Conciliazione
mediante PagoPA all’indirizzo: https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAARV . Per il pagamento PagoPa selezionare il servizio: “Servizi di Mediazione” ed inserire la causale: “Indennità di primo incontro di mediazione” seguito dal nome delle parti.
La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal Regolamento di cui all’Allegato C.

Si avvisa che la/le fatture relative alle spese per le spese di mediazione può/possono essere intestata/e esclusivamente alle parti coinvolte nella mediazione. Non è possibile effettuare l’intestazione delle fattura allo studio legale o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione (come previsto dalla Risoluzione del 13/06/1981 n. 331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari).

 

Come si svolge il procedimento di mediazione

Il responsabile dell'Organismo designa il mediatore e fissa la data del primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.

La Segreteria comunica la data dell'incontro alla parte che ha attivato la procedura e invia alle parti chiamate nella domanda di mediazione la convocazione per il primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione.

Dal momento della comunicazione alla controparte, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Nei casi in cui la mediazione sia obbligatoria, le parti devono farsi assistere da un legale, munito di apposita delega scritta. Le parti possono inoltre farsi assistere da un consulente tecnico o da un consulente di fiducia.

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Invita poi le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura e in caso positivo procede con lo svolgimento, redigendone poi processo verbale.

Qualora la mediazione porti alla composizione amichevole della controversia, l'accordo risultante dal verbale sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Negli altri casi, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo.

In tutti i casi in cui la conciliazione non riesce (compresa l'ipotesi di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento) il mediatore redige comunque un verbale; dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione, infatti, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale successivo giudizio e in ogni caso è prevista una sanzione pari all'importo del contributo unificato dovuto, qualora l'esperimento del tentativo di mediazione fosse obbligatorio.

I soggetti fra cui sussiste una controversia possono anche presentare una domanda congiunta di mediazione. Il procedimento segue il medesimo iter.

 

I costi

I costi della procedura di mediazione sono stati completamente rinnovati dal Decreto e viene introdotta una aggiornata tabella ministeriale delle spese secondo un diverso criterio di determinazione basato sulla distinzione e sull’applicazione delle tre seguenti voci (art. 28): spese di avvio, indennità di primo incontro e indennità di mediazione (art. 30).

Le spese di avvio  e le spese di primo incontro devono essere versate:
- dalla parte istante al momento del deposito della domanda,
- dalla parte invitata al momento della sua adesione
Devono inoltre essere versate dalla parte istante le spese vive documentate, quantificate in € 5,00 per ogni parte da chiamare in mediazione a mezzo raccomandata A/R.

Le spese di avvio dovute da ciascuna parte per le mediazioni facoltative (art. 28 co 4) sono così predeterminate: 

- Valore della lite fino a € 1.000,00:  € 40,00 ( IVA)
- Valore della lite tra € 1.000,01 e € 50.000,00: € 75,00 ( IVA)
- Valore della lite oltre € 50.000,01 e indeterminato: € 110,00 ( IVA)

Tali spese sono ridotte di 1/5 per le obbligatorie ai sensi dell’art. 28 co. 8 del dm 150 del 2023: 

- Valore della lite fino a € 1.000,00:  € 32,00 ( IVA)
- Valore della lite tra € 1.000,01 e € 50.000,00: € 60,00 ( IVA)
- Valore della lite oltre € 50.000,01 e indeterminato: € 80,00 ( IVA)

Le spese dovute da ciascuna parte per le mediazioni facoltative al primo incontro (art. 28 co 5 dm 150 del 2023) sono così predeterminate: 
- Valore della lite fino a € 1.000,00 e per le liti di valore indeterminabile basso: € 60,00 ( IVA)
- Valore della lite tra € 1.000,01 e € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile medio: € 120,00 ( IVA)* 

- Valore della lite oltre € 50.000,01 e per le liti di valore indeterminabile alto: € 170,00 ( IVA)

Tali spese sono  ridotte di 1/5 per le obbligatorie ai sensi dell’art. 28 co. 8 del dm 150 del 2023:

- Valore della lite fino a € 1.000,00 e per le liti di valore indeterminabile basso: € 48,00 ( IVA)
- Valore della lite tra € 1.000,01 e € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile medio: € 96,00 ( IVA)*
- Valore della lite oltre € 50.000,01 e per le liti di valore indeterminabile alto: € 136,00 ( IVA)

Dunque l'importo dovuto in sede di presentazione dell'istanza di mediazione ed in sede di adesione, Iva compresa è così determinato:

Per le mediazioni facoltative:

- Valore della lite fino a € 1.000,00 e per le liti di valore indeterminabile basso: € 122,00
- Valore della lite tra € 1.000,01 e € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile medio: € 237,90
- Valore della lite oltre € 50.000,01 e per le liti di valore indeterminabile alto: € 341,60


Per le mediazioni obbligatorie:

- Valore della lite fino a € 1.000,00 e per le liti di valore indeterminabile basso: € 97,60
- Valore della lite tra € 1.000,01 e € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile medio: € 190,32
- Valore della lite oltre € 50.000,01 e per le liti di valore indeterminabile alto: € 273,28

Nel caso in cui il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui sopra.
Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate sulla base della tabella A rispettivamente distinte per le mediazioni facoltative e obbligatorie.

 

Gratuito patrocinio

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1bis, del D. Lgs. 28/2010 all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

 

Mediazione in materia Assicurativa

Al momento del deposito di una istanza di mediazione in materia assicurativa è necessario allegare alla domanda anche il modulo aggiuntivo in materia assicurativa.

 Il protocollo d’intesa tra ANIA e Unioncamere per lo sviluppo dell’utilizzo della mediazione delle camere di commercio nel settore assicurativo  

 Elenco delle imprese assicuratrici aderenti alle linee guida ANIA

 

Normativa

Legge 29 dicembre 1993, n. 580 - Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Direttiva 2008/52/CE relativa alla mediazione in materia civile e commerciale

Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 - Attuazione dell'art. 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Decreto 18 ottobre 2010, n. 180 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Decreto 24 ottobre 2023, n. 150 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141 -decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

dati aggiornati al 31 Agosto 2021


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