Il Ministero dell’ambiente ha adottato con Decreto del 13 ottobre 2016, n. 264, il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2017, n. 38.
L’articolo 4 del Regolamento stabilisce che i residui sono sottoprodotti, e come tali sottratti al regime dei rifiuti, quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.
L’articolo 4, comma 3, prevede l’istituzione di un elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere economico, produttori ed utilizzatori di sottoprodotti, così come previsto dall'articolo 10, comma 1.
Al fine di agevolare lo scambio e la cessione dei sottoprodotti l’elenco è pubblico e consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di Commercio www.elencosottoprodotti.it
Il Ministero dell'Ambiente con Circolare del 3 marzo 2017 prot. n. 3084 ha chiarito che l'iscrizione nell'elenco dei sottoprodotti non costituisce requisito abilitante, ma ha soltanto funzione conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.
La qualifica di un materiale come sottoprodotto e non come rifiuto prescinde comunque dall'iscrizione del produttore o dell’utilizzatore in questo elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La mancata iscrizione nell’elenco non comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti, così come l’iscrizione nell’elenco non è sufficiente di per sé a qualificare un residuo come sottoprodotto.
La dimostrazione della qualità di sottoprodotto può essere effettuata, secondo l’art. 5, in due modi:
Il regolamento prevede che le imprese possano caratterizzare i sottoprodotti generati o utilizzati attraverso schede tecniche contenenti una serie di informazioni.
Le schede tecniche, quando l’operatore scelga di avvalersene, devono essere vidimate presso la Camera di commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152: ciò significa che la vidimazione delle schede sconta il diritto di segreteria previsto per i registri di carico e scarico, mentre non potranno essere richiesti ulteriori oneri connessi all’attività. .
Ai fini della vidimazione le schede tecniche dovranno contenere i soli dati anagrafici dell’impresa ed i riferimenti dell’impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell’autorizzazione.
Le iscrizioni all'elenco devono essere presentate dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore generale o speciale alla Camera di Commercio territorialmente competente, avendo riguardo all'ubicazione dell'unità produttiva dell'impresa interessata alla produzione o all'utilizzo del sottoprodotto.
Rita Conti - sede di Viterbo
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Paolo Farnia - sede di Viterbo
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