E' agente e rappresentante di commercio chi assume stabilmente l'incarico da parte di una o più imprese di promuovere e/o concludere contratti in una o più zone determinate.
Il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno - entrata in vigore 8 maggio 2010 ha modificato la normativa preesistente, in particolare, gli artt. 25, 74, 80 e 85 sopprimendo il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.
Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2012, entrato in vigore dal 12 maggio 2012, è stata introdotta la nuova disciplina per l'iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dell'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio.
Dal 12 maggio 2012 la denuncia dell'esercizio dell'attività di agente/rappresentante di commercio deve essere presentata al Registro delle Imprese unicamente con la modalità telematica della "Comunicazione Unica" realizzata con il software Starweb o equivalenti. La data di inizio attività deve essere contestuale alla presentazione della SCIA.
Le novità introdotte dai decreti sono sostanzialmente di tipo procedurale ( tra cui una nuova modulistica unica a livello nazionale) in quanto non viene innovato nulla in materia di requisiti necessari per l’esercizio delle attività indicate (titolo di studio abilitante o corso professionale riconosciuto o esperienza lavorativa di due anni nell’ultimo quinquennio).
E’ istituita una apposita sezione del REA in cui sono iscritte le persone fisiche ( non imprese ) che hanno i requisiti previsti dalla legge.
Per le informazioni relative ai requisiti per l’esercizio delle attività, all’avvio dell’impresa e alleprincipali disposizioni che riguardano l’attività di agente e rappresentante di commercio si rinvia alla Guida all'esercizio dell'attività.
Per le modalità di presentazione della pratica telematica al Registro delle imprese consulta l’apposita Guida alla compilazione dell’iscrizione nel Registro imprese REA.
Ai sensi della normativa in materia di antimafia, ogni soggetto esercente attività di mediazione deve presentare apposita dichiarazione, per se ed i familiari conviventi, di assenza delle misure di prevenzione previste dal libro I, capo II del d. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione). La pratica telematica deve quindi essere corredata anche dal modello ANTIMAFIA sottoscritto graficamente (o digitalmente) dal dichiarante.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D.M. 26.10.2011 i soggetti che esercitano l’attività diagente/rappresentante di commercio possono richiedere la tessera personale di riconoscimento prevista dall’art. 13 del D.M. 21.08.1985.
La tessera può essere richiesta da tutti i soggetti che svolgono attività di agenzia (titolare/ legale rappresentante/amministratore) e coloro che svolgono l’ attività a qualsiasi titolo per conto dell’impresa (collaboratore etc. per i quali è stato dimostrato il requisito).
La tessera ha una durata quinquennale, riporta gli estremi identificativi del possessore, l’indicazione della data di iscrizione e di scadenza.
Nel caso di prosecuzione dell’attività, alla scadenza dei cinque anni, l’interessato potrà presentare richiesta di rinnovo della tessera.
Ai sensi degli art. 8 e 12 del decreto ministeriale 26.10.2011 coloro che risultano iscritti nell’apposita sezione REA non hanno titolo per ottenere il rilascio della tessera personale di riconoscimento.
La tessera di riconoscimento è richiesta esclusivamente presentando alla Camera di Commercio unapratica telematica di Comunicazione Unica con allegata una fototessera in formato PDF/A.
La richiesta può essere effettuata contestualmente alla presentazione della S.C.I.A. di inizio attività oppure successivamente inviando una Comunicazione Unica per la richiesta della sola tessera (mod. I2 per le imprese individuali o S5 per le società) indicando nel quadro NOTE della pratica “pratica presentata solo al fine del rilascio della tessera personale di riconoscimento” con l’indicazione delle generalità del richiedente la tessera (Nome, Cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) e dell’indirizzo cui la tessera va recapitata.
Nel caso di sola richiesta di tessera, va comunque allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
La foto contenuta in un file in formato PDF/A deve essere allegata alla pratica telematica e dovrà avere le seguenti caratteristiche:
La tessera sarà recapitata all’indirizzo dichiarato dal richiedente in sede di richiesta.
L’interessato al momento del ritiro della nuova tessera, dovrà consegnare quella scaduta.
Albi e Ruoli
Resp. Lidia Leuzzi
Tel. 199.206.017
registro.imprese@rivt.camcom.it
Dal 1° luglio 2020 il pagamento di somme dovute alla Camera di Commercio di RietiViterbo non potrà più essere eseguito con bonifico bancario o bollettino di versamento CCP (conto corrente postale), ma solo utilizzando il sistema PagoPA.