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Agenti e rappresentanti di commercio

E' agente e rappresentante di commercio chi assume stabilmente l'incarico da parte di una o più imprese di promuovere e/o concludere contratti in una o più zone determinate.

 

Il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno - entrata in vigore 8 maggio 2010 ha modificato la normativa preesistente, in particolare, gli artt. 25, 74, 80 e 85 sopprimendo il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2012,  entrato in vigore dal 12 maggio 2012, è stata introdotta la nuova disciplina per l'iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dell'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

Dal 12 maggio 2012  la denuncia dell'esercizio dell'attività di agente/rappresentante di commercio  deve essere presentata al Registro delle Imprese unicamente con la  modalità telematica della  "Comunicazione Unica" realizzata con  il software Starweb o equivalenti. La data di inizio attività deve essere contestuale alla presentazione della SCIA.

 

Le novità introdotte dai decreti sono sostanzialmente di tipo procedurale ( tra cui una nuova modulistica unica a livello nazionale) in quanto non viene innovato nulla in materia di requisiti necessari per l’esercizio delle attività indicate (titolo di studio abilitante o corso professionale riconosciuto o esperienza lavorativa di due anni nell’ultimo quinquennio).

E’ istituita una apposita sezione del REA in cui sono iscritte le persone fisiche ( non imprese ) che hanno i requisiti previsti dalla legge.

 

Per le informazioni relative ai requisiti per l’esercizio delle attività, all’avvio dell’impresa e alleprincipali disposizioni che riguardano l’attività di agente e rappresentante di commercio si rinvia alla Guida all'esercizio dell'attività.

 

Per le modalità di presentazione della pratica telematica al Registro delle imprese  consulta l’apposita Guida alla compilazione dell’iscrizione nel Registro imprese REA.

 

Ai sensi della normativa in materia di antimafia, ogni soggetto esercente attività di mediazione deve presentare apposita dichiarazione, per se ed i familiari conviventi, di assenza delle misure di prevenzione previste dal libro I, capo II del d. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione). La pratica telematica deve quindi essere corredata anche dal modello ANTIMAFIA sottoscritto graficamente (o digitalmente) dal dichiarante.

 

 

Tessera di riconoscimento

Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D.M. 26.10.2011 i soggetti che esercitano l’attività diagente/rappresentante di commercio possono richiedere la tessera personale di riconoscimento prevista dall’art. 13 del D.M. 21.08.1985.

Soggetti richiedenti

La tessera può essere richiesta da tutti i soggetti che svolgono attività di agenzia (titolare/ legale rappresentante/amministratore) e coloro che svolgono l’ attività   a  qualsiasi titolo per  conto dell’impresa (collaboratore etc. per i quali è stato dimostrato il requisito).

La tessera ha una durata quinquennale, riporta gli estremi identificativi del possessore, l’indicazione della data di iscrizione e  di scadenza.

Nel caso di prosecuzione dell’attività, alla scadenza dei cinque anni, l’interessato potrà presentare richiesta di rinnovo della tessera.

Ai sensi degli art. 8 e 12 del decreto ministeriale 26.10.2011 coloro che risultano iscritti nell’apposita sezione REA non hanno titolo per ottenere il rilascio della tessera personale di riconoscimento.

Modalità di richiesta della tessera

 

La tessera  di riconoscimento è richiesta esclusivamente presentando  alla Camera di Commercio unapratica telematica di Comunicazione Unica con allegata  una fototessera in formato PDF/A.

La richiesta può essere effettuata contestualmente alla presentazione della S.C.I.A. di inizio attività  oppure successivamente inviando una Comunicazione Unica per la richiesta della sola tessera (mod. I2 per le imprese individuali o S5 per le società) indicando nel quadro NOTE della pratica “pratica presentata solo al fine del rilascio della tessera personale di riconoscimento” con l’indicazione delle generalità del richiedente la tessera (Nome, Cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) e dell’indirizzo cui la tessera va recapitata.

Nel caso di sola richiesta di tessera, va comunque allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

Caratteristiche della fototessera


La foto contenuta in un file in formato PDF/A deve essere allegata alla pratica telematica  e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

  • Proporzione circa 4 cm di altezza e 3 cm di larghezza
  • Mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, senza cappelli o simili
  • Viso del soggetto in posizione frontale
  • Non devono essere presenti altri elementi all’interno della foto
  • Formato a colori o bianco e nero

Consegna della tessera 


La tessera sarà recapitata all’indirizzo dichiarato dal richiedente in sede di richiesta.

L’interessato  al momento del ritiro della nuova tessera, dovrà consegnare quella scaduta.

Costi

  • € 16,00 imposta di bollo per l’istanza;
  • € 16,00 per imposta di bollo per la tessera;
  • € 25,00 per diritti di segreteria;
  • € 3,17 per spese postali di consegna della tessera.

RIFERIMENTI

Albi e Ruoli
Resp. Lidia Leuzzi
Tel. 199.206.017
registro.imprese@rivt.camcom.it 

 

Dal 1° luglio 2020 il pagamento di somme dovute alla Camera di Commercio di RietiViterbo non potrà più essere eseguito con bonifico bancario o bollettino di versamento CCP (conto corrente postale), ma solo utilizzando il sistema PagoPA.

dati aggiornati al 31 Agosto 2021


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