L’attività di Autoriparazione si distingue in:
Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore (ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli) adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonché l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.
Sono soggette alla medesima disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione e ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (cosiddette officine o strutture interne).
Non rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di preparazione di auto e moto da corsa e go-kart (che non vanno su strada), le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.
Anche le attività di costruzione di veicoli (seppure “speciali”), di costruzione di “autocarrozzerie” e, in genere, di trasformazione veicoli, esulano dall’ambito di applicazione della L. 122/92, in considerazione del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione (circolare MAP prot. 10556 del 18/11/2005).
Allo stesso modo non devono ritenersi assoggettate alle disposizioni della L. 122/92 le imprese che effettuino la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra, anche se provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc, riconducibili alla categoria delle “macchine operatrici” previste dall’art. 58 del Codice della Strada), in quanto tali macchine, in considerazione del numero di posti di cui sono dotate e della possibilità di movimentare le sole cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, non possono definirsi “adibite al trasporto su strada di persone e di cose”, condizione essenziale ai fini dell’applicazione della legge in commento, restando del tutto irrilevante la mera possibilità di circolazione del veicolo stesso (Circolare MAP prot. 10711 del 24/11/2005).
Non rientra, altresì, nell’ambito della presente disciplina l’attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l’attività Agromeccanica (*) provviste di officina.
(*)“Art. 5 del d. lgs 99/04: È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro–forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell’attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.”
Requisiti personali / di onorabilità
I requisiti personali di cui deve essere in possesso il responsabile tecnico sono:
Inoltre, è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’art. 67 del Dlgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia) nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del suddetto decreto legislativo; dichiarazione che viene resa nella SCIA, per il titolare o il legale rappresentante, e nell’eventuale modello antimafia per tutti gli altri soggetti.
In caso di sostituzione di amministratore unico, consigliere di amministrazione, socio accomandatario, socio di SNC, al modello S2 per la “variazione/rinnovo cariche sociali” dovrà essere allegato il modello Intercalare antimafia per l’autocertificazione del requisito morale dell’antimafia (onorabilità), pena la sospensione della pratica di modifica.
Requisiti tecnico-professionali (art. 7, legge 122/92)
Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:
1) titolo di studio
2) titolo di studio ed esperienza professionale
Per dimostrare l’esperienza lavorativa in aggiunta al titolo di studio richiesto è necessario aver prestato la propria attività in qualità di: titolare, amministratore o socio lavorante iscritto all’INAIL, collaboratore familiare lavorante iscritto all’INAIL, dipendente operaio qualificato anche a tempo parziale (secondo criterio di proporzionalità).
L’attività deve essere stata svolta nel settore di cui si richiede l’abilitazione all’interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di autoriparazione.
3) esperienza professionale
Con determinazione n. 47 del 16.02.2017 è stata effettuata la ricognizione dei titoli di studio abilitanti alle diverse sezioni previste dalla legge 122/1992 (meccatronica, carrozzeria, gommista). L’elenco redatto non è da considerarsi esaustivo e si farà rinvio, nel caso di titoli non ricompresi, alla richiesta agli Organismi preposti di specifiche valutazioni di adeguatezza.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
L’attività di autoriparazione ( L.122/1992 e DPR 558/99 ) è soggetta a Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) UNICA, SCIA CONDIZIONATA, COMUNICAZIONE (nel caso di subingresso) da trasmettere al SUAP territorialmente competente.
Si sottolinea che concettualmente e giuridicamente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività resta una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all’esercizio dell’attività.
La Camera di commercio provvede ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Quando il regime amministrativo indicato è la SCIA CONDIZIONATA l’avvio dell’attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni previste.
La data di inizio dell’attività è quella di presentazione della S.C.I.A al SUAP ovvero della data di protocollazione telematica se inviata contestualmente alla COMUNICAZIONE UNICA
Di seguito i nuovi regimi amministrativi previsti dal D.Lgs 222/2016: REGIMI AMMINISTRATIVI AUTORIPARATORI.pdf
Il link per la modulistica autoriparatori: http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/nuovi-moduli-unificati-e-semplificati/
Le imprese individuali e le società devono presentare la SCIA UNICA, CONDIZIONATA o la COMUNICAZIONE (nel caso di subingresso) per ciascuna officina il giorno stesso di inizio dell’attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica al Suap territorialmente competente (luogo dove è ubicata l’officina) utilizzando l’apposita modulistica (modelli I1, I2, S5 con allegate la SCIA UNICA , CONDIZIONATA o la COMUNICAZIONE (nel caso di subingresso) .
Impresa individuale di nuova costituzione
Il modello Scia UNICA/CONDIZIONATA- AUTORIZZAZIONI/ COMUNICAZIONE è allegato al modello I1 previsto per il Registro delle Imprese.
L’utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell’attività svolta e la descrizione dell’attività prevalente.
La data di inizio dell’attività è quella di presentazione della S.C.I.A./Comunicazione al SUAP ovvero la data di protocollazione della pratica telematica se la SCIA/Comunicazione è inoltrata al SUAP tramite la COMUNICAZIONE UNICA.
Impresa individuale già iscritta per altra attività
Il modello Scia UNICA/CONDIZIONATA- AUTORIZZAZIONI/ COMUNICAZIONE è allegato al modello I2 o UL previsto per il Registro delle Imprese.
L’utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell’attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell’attività prevalente.
La data di inizio dell’attività è quella di presentazione della S.C.I.A./Comunicazione al SUAP
ovvero la data di protocollazione della pratica telematica se la SCIA/Comunicazione è inoltrata al SUAP tramite la COMUNICAZIONE UNICA.
Società inattiva
Il modello Scia UNICA/ CONDIZIONATA- AUTORIZZAZIONI/ COMUNICAZIONE è allegato ai modelli S5 o UL previsto per il Registro delle Imprese.
L’utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell’attività e la descrizione dell’attività prevalente.
Al modello base l’impresa dovrà allegare l’Intercalare «P» del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l’intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).
Società già attiva
Il modello Scia UNICA/CONDIZIONATA-AUTORIZZAZIONI/ COMUNICAZIONE è allegato ai modelli S5 o UL previsto per il Registro delle Imprese.
L’utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell’attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell’attività prevalente.
Al modello base l’impresa dovrà allegare l’Intercalare «P» del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l’intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).
Si segnala, in particolare, che l’attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli I1, I2, S5 o UL deve fedelmente corrispondere al contenuto dei settori indicati nel modello Scia UNICA/CONDIZIONATA /AUTORIZZAZIONI/ COMUNICAZIONE
Nomina del Responsabile Tecnico
Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse .
Può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte unità locale (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale piena responsabilità la propria funzione. La dimostrazione di tale circostanza è, naturalmente, a carico dell’impresa che, all’atto della segnalazione (S.c.i.a.) dovrà darne esplicita notizia (circolare ministeriale n. 387550 del 19 giugno 1995).
Nel caso in cui il Responsabile Tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione - continua lo stesso Ministero - deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "preposto-responsabile tecnico" di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa.
Sono considerati “immedesimati” con l’impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero:
- il titolare,
- il lavoratore dipendente,
- il socio prestatore d’opera,
- il familiare collaboratore,
- l’institore.
In caso di Institore, la relativa procura non può essere di tipo tecnico, ovvero riferirsi ai soli aspetti tecnico operativi dell’attività, ma deve necessariamente conferire i più ampi poteri direttivi necessari ad abilitare l’impresa. Nel caso contrario, ha precisato il Ministero, “se quindi il procuratore impegnasse l’impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività si ricadrebbe nella disciplina dettata dall’art. 2209 del C.C. che equipara a fini pubblicitari tale procura a quella institoria, senza che tuttavia il procuratore debba considerarsi preposto all’esercizio dell’impresa. In tal caso il procuratore non avrebbe potere direttivo ma esclusivamente funzioni esecutive, tali perciò da allontanarlo dalla rappresentanza legale dell’impresa e dalla possibilità concreta di essere nominato responsabile tecnico.” (parere a privato del 28/04/2010).
Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.
Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve necessariamente essere o il titolare dell’impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio accomandatario lavorante di s.a.s.
Si segnala, in particolare, che se l’impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, e non provvede entro i termini di legge alle dovute modifiche, l’ufficio avvierà le procedure per l’inibizione alla continuazione dell’attività con l’applicazione delle sanzioni previste.
Aggiunta di ulteriore responsabile tecnico
Il titolare o legale rappresentante dell’impresa comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività, entro trenta giorni il verificarsi dell’evento, utilizzando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati dell’intercalare P, unitamente al modello Nomina RT/L.122.
Cessazione e contestuale sostituzione dell’unico responsabile tecnico
Il titolare o legale rappresentante dell’impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell’unico responsabile tecnico entro trenta giorni dall’evento presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P per la cessazione del precedente responsabile tecnico ed uno per comunicare la nomina del nuovo, nonché il modello Nomina RT/L.122 (vedi box "Modulistica" a sinistra), relativo alla nomina del nuovo responsabile tecnico.
La legge 11 dicembre 2012, n. 224 (G.U. n. 297 del 21/12/2012), recante nuove disposizioni in materia di attività di autoriparazione, ha unificato nella nuova sezione della “meccatronica” le due precedenti sezioni “meccanica motoristica” ed “elettrauto”.
Pertanto, a partire dal 5 gennaio 2013, non sarà più possibile iscrivere imprese per la sola attività di meccanica o per la sola attività di elettrauto.
Per le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel registro imprese o all'albo delle imprese artigiane al 5 gennaio 2013 la legge prevede quanto segue:
- quelle già abilitate sia alla meccanica-motoristica che all'elettrauto sono abilitate di diritto alla nuova attività di "meccatronica";
- quelle abilitate solo per meccanica-motoristica oppure solo per elettrauto possono comunque continuare a svolgere l'attività, nei limiti dell’abilitazione posseduta, purché i responsabili tecnici abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C dell’11/03/2013 sono stati, altresì, forniti chiarimenti in merito ai criteri interpretativi da utilizzare nell’applicazione delle disposizioni transitorie della legge 224/12 e nell’individuazione dei requisiti a regime per l’esercizio dell’attività di autoriparazione.
La Camera di Commercio di Viterbo, con atto dirigenziale n. 73 del 21.04.2016 ha stabilito le seguenti indicazioni operative per l’applicazione della circolare ministeriale:
Imprese GIA' iscritte
modalità di riconoscimento della qualifica di Meccatronico per le imprese già iscritte alla data del 05/01/2013 (data di entrata in vigore della l. 224/12) come meccanico o elettrauto:
Imprese di NUOVA costituzione
modalità di riconoscimento della qualifica di Meccatronico per le imprese di nuova costituzione:
REQUISITO CULTURALE. I titoli di studio o di formazione professionale il cui cursus studiorum o il cui piano formativo presenti elementi di approfondimento che rispondano alla disciplina della meccatronica.
ESPERIENZA QUALIFICATA. Prestazione lavorativa quale titolare, coadiuvante familiare, socio lavoratore o dipendente qualificato per imprese esercenti, contemporaneamente, attività di MECCANICA MOTORISTICA e ELETTRAUTO.
ESPERIENZA QUALIFICATA. Prestazione lavorativa quale titolare, coadiuvante familiare, socio lavoratore o dipendente qualificato per imprese esercenti attività di MECCANICA MOTORISTICA oppure di ELETTRAUTO che, in concreto, hanno svolto interventi su sistemi complessi afferenti la meccatronica.
Per i dettagli e sulla documentazione da produrre si rimanda al contenuto della determinazione dirigenziale.
Modello per la dichiarazione del datore di lavoro (esperienza maturata nel settore della meccatronica)