Con l'entrata in vigore della legge 154/2016 ‘Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale’ sono stati introdotti specifici requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di giardinaggio divenendo necessario il possesso di attestato di idoneità di 'manutentore del verde'.
Esistono tuttavia una serie di esenzioni e riduzioni del percorso formativo in base a quanto dettagliato dall'accordo in conferenza stato-regioni del 22/02/2018 che modifica ed integra l’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell’8 giugno 2017 sullo “standard professionale e formativo per l’attività di manutenzione del verde” ai sensi dell’art. 12, II comma, della L. n. 154/2016.
Il titolo abilitante deve essere posseduto obbligatoriamente dal titolare/socio lavorante per le imprese artigiane e si rinvia alla apposita voce della Guida alle attività artigiane per ulteriori specifici riferimenti.
Per le imprese non artigiane, il requisito professionale può essere validamente posseduto anche dal dipendente, coadiuvante, collaboratore familiare, socio lavorante, oltre al titolare e al legale rappresentante.
E' stata prevista la regolarizzazione entro il termine del 15 giugno 2020 delle imprese esercenti tale attività alla data di entrata in vigore della legge secondo i termini sanciti dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni mediante apposita pratica telematica comprensiva di modello di autodichiarazione dei requisiti posseduti dal titolare / preposto all'attività.
Nell’attività di giardinaggio rientrano, e sono soggette quindi agli stessi requisiti, anche:
- l’arte topiaria, ossia la tecnica nel potare alberi e arbusti al fine di dare loro una forma geometrica diversa da quella naturalmente assunta dalla pianta per scopi ornamentali;
- l’attività di tree climbing;
- l'attività di creazioni di karesansui, ossia una tipologia del giardino giapponese zen.
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