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Cancellazioni e provvedimenti d'ufficio

Pubblicazione del provvedimento di cancellazione d’ufficio delle società di capitali in liquidazione ai sensi dell’art.2490 c.c.

L’articolo 2490 del Codice Civile ‘Bilanci in fase di liquidazione’ dispone, all’ultimo comma, che “Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la societa' e' cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.

La procedura di cancellazione dal Registro delle imprese può essere avviata solo per le società che si trovano nella fase di liquidazione.

La cancellazione è disposta con provvedimento dal Conservatore del Registro delle Imprese.

Avvio del procedimento di cancellazione

Conclusione del procedimento di cancellazione

 

Cancellazioni d’ufficio delle imprese individuali e delle società di persone ex D.P.R. 247/2004

Fattispecie previste dalla norma per le imprese individuali (art. 2 c.1 D.P.R. 247/2004):

  1. decesso dell’imprenditore;
  2. irreperibilità dell’imprenditore;
  3. mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
  4. perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.

Fattispecie previste dalla norma per le società di persone (art.3 c.1 D.P.R. 247/2004):

  1. irreperibilità presso la sede legale;
  2. mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
  3. mancanza del codice fiscale;
  4. mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
  5. decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

Ai sensi dell’art.40 del D.L. 16 luglio 2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", a decorrere dal 17 luglio 2020, la competenza all’adozione degli atti di cancellazione è stata assegnata al Conservatore del Registro delle imprese.

Avvio del procedimento di cancellazione

Conclusione del procedimento di cancellazione

Cancellazione d’ufficio delle società di capitali ai sensi dell’art. 40 D.L. 76/2020 – C.d. Decreto semplificazioni

Il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, conv. con L.11 Settembre 2020, n.120, dispone che per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in Lire;

b) l'omessa presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del medesimo Registro a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Il Conservatore iscrive d'ufficio, nel Registro delle Imprese, la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, comunicando l'avvio del procedimento agli amministratori delle società interessate, i quali possono presentare, entro sessanta giorni, formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, trasmettendo le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

Decorso tale termine, il Conservatore del Registro delle Imprese, verificata anche l'eventuale cancellazione della partita IVA e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri provvede, con propria determinazione, alla cancellazione delle società dal medesimo Registro.

Avvio del procedimento di cancellazione

Conclusione del procedimento di cancellazione

 

Attribuzione d'ufficio del domicilio digitale
L’ art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ha stabilito che le imprese che non hanno iscritto il domicilio digitale (PEC) sono soggette a:

  • applicazione di sanzioni: il pagamento in misura in misura ridotta, per le società sarà di 412,00 euro e per le imprese individuali di 60,00 euro;
  • attribuzione d'ufficio, dalla Camera di commercio, di un domicilio digitale, così formato: codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it, attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore, attraverso la   piattaforma  https://impresa.italia.it/cadi/app/login.

Il domicilio digitale assegnato d’ufficio è automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC, pertanto potrà essere utilizzato per notificare all’impresa vari tipi di atti (es. atti amministrativi da parte di altre P.A., atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, atti giudiziari ecc.).

- DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE 2023000010 del 20_03_2023 e relativa comunicazione ed elenchi: diffida alle imprese individuali affinché comunichino il proprio domicilio digitale all’ufficio del Registro delle imprese di Rieti Viterbo e assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese inadempienti.

- DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE 2023000011 del 20/03/2023 e relativa comunicazione ed elenchi: invito alle società in elenco a comunicare il proprio domicilio digitale e contestuale avvio del procedimento di assegnazione d’ufficio.

 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio del Registro delle Imprese all’indirizzo registro.imprese@pec.rivt.camcom.it 

 

 

RIFERIMENTI

Registro Imprese
Resp. Lidia Leuzzi
registro.imprese@pec.rivt.camcom.it 

dati aggiornati al 25 Ottobre 2021


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