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Carte Cronotachigrafiche Digitali

Cosa è il cronotachigrafo digitale

E' un sistema elettronico installato sui veicoli commerciali, che registra i tempi di guida e di riposo dei conducenti, velocità e distanze percorse;La registrazione avviene sulla memoria interna del dispositivo e sulla carta tachigrafica in possesso del conducente;

Il Cronotachigrafo digitale andrà a sostituire gradualmente i tachigrafi di tipo analogico.

Il funzionamento del cronotachigrafo digitale 

Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi:

  • unità elettronica di bordo, simile ad una autoradio che comprende due lettori smart card, uno schermo per la visualizzazione dei dati e una stampante;
  • Smart Card, che memorizza i dati relativi all’attività del conducente.

Il controllo dei dati

Il cronotachigrafo digitale registra nella sua memoria i dati relativi all’uso del veicolo per il periodo di un anno. In particolare vengono rilevati:

  • l’identità del o di conducenti;
  • i tempi di guida e di riposo;
  • le modalità di guida; 
  • i dati identificativi del veicolo a vita;
  • la distanza percorsa;
  • Le anomalie di funzionamento e i guasti
  • La velocità di tenuta nelle ultime 24 ore di utilizzo del veicolo  

Il quadro normativo di riferimento

L’introduzione del sistema digitale è stata voluta dal Consiglio dell’Unione Europea per migliorare le condizioni di lavoro degli autotrasportatori , la sicurezza stradale ed una concorrenza più equa. L’iniziativa coinvolge tutti gli Stati dell’UE e altri Stati che pur non essendo membri hanno deciso di aderire.

Il precedente strumento analogico introdotto nel 1985 si è dimostrato nel tempo poco affidabile in termini di sicurezza e rilevazione dei dati, conseguentemente l’UE ha deciso di procedere alla realizzazione e diffusione di un nuovo apparecchio di controllo grazie alla nuova tecnologia digitale, più efficace nelle prestazioni e nella capacità di utilizzo. 

Norme di riferimento

  • Regolamento CEE n. 3820/1985 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (orari di guida e di riposo);
  • Regolamento CEE n. 3821/1985 relativo all’apparecchio di conrrollo nel settore dei trasporti su strada (caratteristiche e uso apparecchio di controllo);
  • Regolamento CEE n. 2135/1998 che introduce il nuovo sistema digitale
  • Decreto M.A.P. 31 ottobre 2003 n. 361 (Disposizioni attuative del regolamento CEE n. 2135/1998)
  • D.M. 11 marzo 2005 sulle modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché le autorizzaizoni per le operazioni di montaggio e di riparazione
  • D.M. 23 giugno 2005 sulle modalità di rilascio delle carte tachigrafiche, D.M. 29 luglio 2005 sull’omologazione delle carte tachigrafiche, sull’istituzione dei diritti di segreteria per le attività camerali sul TD e il D.M. 3 agosto 2005 sull’approvazione dei moduli per la daomanda delle carte tachigrafiche
  • Regolamento CE 561/2006 del 15 marzo 2006 ha abrogato e sostituito il Regolamento CEE 3820/85 ed ha fissato il nuovo termine legale per l’obbligo del TD al 1 maggio 2006
  • D.M. Lavoro e Politiche Sociali 31 MARZO 2006 relativo alle modalità di conservazione e trasferimento dei dati registrati con il TD
  • Regolamento UE n.165/2014 ha aggiornato il quadro di riferimento giuridico risalente al 1985 introducendo diverse innovazioni nelle funzionalità del tachigrafo potenziando altresi i controlli sulle officine operanti sui tachigrafi

  • Regolamenti di esecuzione UE 2016/799  e 2018/502 ha stabilito la decorrenza  dei nuovi tachigrafi di seconda generazione , definiti intelligenti a partire dal 15/6/2019

  • Decreto Dirigenziale MISE 12/7/2019 ha approvato i nuovi modelli per il rilascio delle carte tachigrafiche.

  • Decreto Dirigenziale MISE 13/7/2022 ha approvato i nuovi modelli per il rilascio delle carte tachigrafiche.

La Rete TACHOnet

Il nuovo sistema digitale vige in tutti gli Stati dell’UE e nei 4 Paesi che hanno aderito all’iniziativa (Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda) .

Le Amministrazioni aderenti saranno interconnesse attraverso una rete europea e potranno scambiarsi in tempo reale tutte le informazioni relative ai soggetti detentori della carta tachigrafica tramite l’infrastruttura informatica TACHOnet. 

 

Il tachigrafo intelligente

Il 26 maggio 2019  sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione UE 2016/799 del 18/03/2016, che applica il Regolamento UE 165/2014, con il quale la Commissione Europea dà il via ai cronotachigrafi digitali di seconda generazione, definiti  "intelligenti".

Dal 15 giugno  2019, dunque, tutti i veicoli di nuova immatricolazione negli Stati dell'Unione dovranno obbligatoriamente installare i nuovi cronotachigrafi di seconda generazione o "intelligenti".

Per tutti i mezzi già immatricolati alla data del 14 giugno 2019 non sussiste alcun obbligo di integrare il primo tachigrafo digitale con il nuovo apparato "intelligente", a condizione che svolgano trasporti nazionali e che lo Stato membro di loro prima immatricolazione non disponga diversamente (art. 3, paragrafi 4 e 5, reg. 165/2014). In caso contrario (trasporti internazionali o di cabotaggio, diversa statuizione dello Stato membro di appartenenza), anche i mezzi attualmente circolanti dovranno dotarsi di tachigrafo intelligente entro i prossimi 15 anni (giugno 2034).

I nuovi cronotachigrafi adottano il principio della diagnosi precoce, un sistema che, da remoto, avrà lo scopo di trasmettere alle forze che espletano le funzioni di polizia stradale i dati del cronotachigrafo e le informazioni sulla massa complessiva e sulla massa per asse della combinazione, per permettere un controllo efficace e rapido dei veicoli, il tutto con un numero ridotto di dispositivi elettronici a bordo della cabina del veicolo. Il sistema di controllo remoto, però, non potrà essere usato nei pressi dei caselli autostradali, in quanto userà la medesima frequenza (5795-5805 Mhz) dei sistemi di telepedaggio. La diagnosi precoce trasmetterà alcuni dati come: l'ultimo tentativo di violazione della sicurezza, l'interruzione più lunga dell'alimentazione di energia, il guasto del sensore, l'errore dei dati di movimento, i dati contrastanti sul movimento del veicolo, la guida in assenza di una carta valida, l'inserimento della carta durante la guida, i dati relativi alla regolazione dell'ora, i dati relativi alla taratura e calibrazione del crono, il numero d'immatricolazione del mezzo, la velocità registrata dal tachigrafo.

La nuova generazione di cronotachigrafi "intelligenti" permetterà la geolocalizzazione dell'autocarro o del pullman tramite gli standard dei sistemi Galileo, Egnos e GPS. Il nuovo strumento registrerà la posizione del veicolo nei punti il cui conducente inizia e termina il periodo di lavoro giornaliero e quelli dove il periodo di guida continuo del conducente raggiunge le tre ore o un multiplo di tre ore.

Altra "rivoluzione" apportata ai tachigrafi di seconda generazione è il sistema di sicurezza per scongiurare gli interventi di manomissione fraudolenta dell'apparecchio. Dal 2019 i veicoli di nuova immatricolazione utilizzeranno in "abbinata" al sensore di movimento, che misurerà la velocità e la distanza, anche il ricevitore satellitare. Con tale doppia misurazione il crono attuerà un confronto tra le due informazioni per verificare che siano coerenti tra loro.Altra novità riguarda anche l'introduzione della "vita tecnica" del crono. Il nuovo Regolamento prescrive la sostituzione degli apparecchi dopo quindici anni dalla validità del certificato di sicurezza.

Dal 15 giugno 2019 le CCIAA consegnano  carte tachigrafiche di seconda generazione, che possono operare anche nei cronotachigrafi di prima generazione. In ogni caso non è richiesta la sostituzione delle carte tachigrafiche di prima generazione in corso di validità alla data d'introduzione del nuovo sistema.

Le carte delle forze dell'ordine e quelle delle officine al contrario di tutte le altre andrebbero cambiate subito. Le prime, in quanto le forze dell'ordine devono – fin dal data di attuazione del tachigrafo intelligente – essere in grado di effettuare controlli sui nuovi apparecchi ed utilizzare le nuove metodologie di verifica da remoto che questo consente.

Le seconde (officine), in quanto devono calibrare i tachigrafi intelligenti sui nuovi autoveicoli da immatricolare  o su quelli già circolanti (in caso di adeguamento) o verificare l'esatto funzionamento di quelli già montati sui nuovi automezzi.

Per condurre un veicolo dotato di tachigrafo intelligente di seconda generazione serve una carta tachigrafica di seconda generazione. Chi è in possesso di carta tachigrafica di prima generazione non potrà inserirla in un tachigrafo di nuova generazione, mentre chi avrà già la carta di seconda generazione potrà utilizzarla quando conduce veicoli con tachigrafo digitale. Tutti i dati sono considerati come personali, quindi il conducente deve dare il proprio consenso perché possano essere trasmessi a terzi. Sembra una misura protettiva della privacy, ma il consenso viene dato dal camionista al primo inserimento di una carta del conducente.

Attenzione: è sempre necessario che sulla carta tachigrafica sia registrato il numero della patente del conducente. Questo numero deve essere visibile nella parte anteriore sotto la data di scadenza, ma se la patente è stata duplicata, il numero deve essere quello che è esposto nella parte posteriore. Quindi, per essere sempre in regola, un camionista deve annotarsi le tre scadenze importanti che gli permettono di guidare un veicolo. E sono: la scadenza della patente, la scadenza della carta di qualificazione (CQC) e la scadenza della carta tachigrafica. La patente verrà rinnovata con la certificazione medica; la carta di qualificazione con un corso di aggiornamento di 35 ore e invece, per la carta tachigrafica, basterà presentare una domanda alla Camera di Commercio della città di residenza.  Tutti e tre i documenti, salvo casi particolari, hanno la validità di 5 anni.

Chi deve dotarsi della Carta Tachigrafica

Coloro che rientrano nei seguenti parametri:

  • Guidano veicoli che superano le 3,5 t. di PMA per il trasporto merci (rimorchio compreso)o i 9 posti (autista compreso) per il trasporto viaggiatori. (Per gli automezzi adibiti al trasporto di merci superiori alle 12 t. e al traporto di persone superiore alle 10 t. immatricolati dopo il 1 gennaio 1996, l’installazione sarà effettuata al momento della sostituzione dell’apparecchio);
  • Coloro che operano sul territorio di uno Stato membro dell’UE;
  • Effettuano trasporti nazionali e/o internazionali;
  • Sono lavoratori dipendenti o autonomi;
  • Sono italiani o stranieri;
  • Compiono trasporti per c/proprio o c/terzi. 

La Carta Conducente

Registra i tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza ed eventi.

  • E’ la carta personale del conducente del mezzo; deve essere inserita ad ogni spostamento.
  • E’personalizzata con la foto, la firma e i dati anagrafici del conducente;
  • Registra i tempi di guida e di riposo.
  • E’ rilasciata dalla Camera di Commercio della provincia in cui il titolare ha la propria residenza
  • La sua validità amministrativa è di 5 anni

 Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti: 

  • Titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre
  • Non essere titolare di altra carta tachigrafica
  • Residenza nello Stato Italiano

Documentazione da presentare:

  • patente di guida in corso di validità
  • documento di identità personale dal quale si rilevi la residenza in Italia.

In mancanza della prova della residenza in Italia sul documento di identità si potranno accettare in alternativa:

  • Copia della carta di soggiorno solo se in corso di validità, accompagnata da copia del contratto di lavoro;
  • Dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza  ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, art. 46;  
  • Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 concernente l'avvenuta richiesta di iscrizione anagrafica  così come prevista dal D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007. In questo caso il richiedente dovrà impegnarsi, con apposita dichiarazione aggiuntiva, a presentare alla Camera di Commercio, entro 120 giorni, la prova dell’avvenuta iscrizione anagrafica;
  • una fototessera

Documentazione da presentare per il rilascio della carta tachigrafica conducente per i cittadini extracomunitari che dimorano in Italia per motivi professionali :

  • patente di guida in corso di validità
  • documento d'identità in corso di validità
  • copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
  • copia del contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro circa l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro
  • copia dell’attestato di conducente salvo per coloro che esercitano attività di trasporto esclusivamente sul territorio nazionale. In questo caso sarà necessario produrre una dichiarazione in tal senso del datore di lavoro.
  • una fototessera

La Carta Azienda

Identifica l’impresa, permette di vedere i dati di viaggio, scaricare e stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell’azienda muniti di tachigrafo digitale.

  • E’ la carta dell’azienda proprietaria dei veicoli;
  • E’ personalizzata con i dati dell’azienda;
  • Permette di accedere ai cronotachigrafi installati sui propri mezzi e di scaricarne i dati;
  • E’ rilasciata dalla Camera di Commercio della provincia ove l’azienda ha la propria sede legale;
  • La sua validità amministrativa è di 5 anni.

Documentazione da presentare:

  • documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante

La Carta Officina

Identifica l’officina autorizzata dal Ministero Sviluppo Economico all’attivazione, alla calibrazione e allo scarico dei dati. 

  • E’ la carta dell’officina autorizzata a operare sui cronotachigrafi digitali;
  • E’ personalizzata con i dati dell’officina e del responsabile tecnico;
  • E’ utilizzata per l’installazione, l’attivazione, la calibratura e la manutenzione dei cronotachigrafi.
  • E’ rilasciata dalla Camera di Commercio della provincia in cui l’officina richiedente ha la propria sede legale
  • Unitamente alla carta viene rilasciato il codice PIN
  • L’Officina può richiedere più carte da attribuire ad un tecnico specializzato che potrà operare solo se in possesso di uno specifico attestato di formazione rilasciato dall’azienda produttrice del tachigrafo.
  • Ha validità amministrativa di 1 anno.

Documentazione da presentare: 

  • fotocopia dell'autorizzazione ministeriale
  • documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante

La Carta di controllo

Controllo dati registrati sul cronotachigrafo, stampa e scarico dei dati. 

  • E’ la carta utilizzata dalle Forze dell’Ordine;
  • E’ personalizzata con il nome dell’Ente preposto al controllo;
  • E’ utilizzata per effettuare i controlli sui cronotachigrafi digitali, accedere ai dati registrati per verificare il rispetto delle normative sull’autotrasporto.

Documentazione da presentare: 

  • documento che identifica la qualifica del Responsabile nell'ambito dell'Amministrazione di Controllo interessata. 

Modalità di rilascio

Le Camere di Commercio italiane sono le Autorità preposte all’emissione delle carte cronotachigrfiche.

L’interessato dovrà compilare l’apposito modulo ministeriale e allegare la documentazione sopra richiesta per ogni tipo di carta.

Al fine di agevolare l’acquisizione delle carte tachigrafiche da parte dei soggetti interessati la Camera di Commercio di Viterbo ha reso disponibile il servizio anche presso le Associazioni di Categoria della Provincia di seguito elencate:

CNA Viterbo e Civitavecchia

Confartigianato di Viterbo

 

Costi

Per ogni carta tachigrafica (azienda, conducente, officina) recapitata presso la Camera di Commercio euro 37,00 Per ogni carta di cui si richiede la spedizione ad indirizzo diverso euro 40,17.
Tali importi potranno essere pagati in contanti oppure oppure tramite Sistema PagoPa

Per la Carta Officina occorre anche allegare n. 1 marca da bollo da € 16.

 

Officine Autorizzate

E’ possibile consultare l’elenco aggiornato delle officine autorizzate alla installazione e manutenzione dei cronotachigrafi digitali sul sito www.unioncamere.net alla pagina: Tachigrafo digitale  -  Le officine autorizzate.

 

dati aggiornati al 11 Gennaio 2021


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