Le società di capitali e le società cooperative devono (ex art. 2435 C.C.) depositare presso il Registro delle Imprese copia del bilancio di esercizio bilancio entro 30 giorni dalla data in cui ha avuto luogo l’assemblea che ha approvato il bilancio.
Il D.Lgs n. 139/2015 (Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2015, n. 205), che recepisce nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci, ha apportato numerose integrazioni e modifiche agli articoli del codice civile, e di conseguenza ai principi contabili nazionali, che si applicano ai bilanci degli esercizi con inizio dal 1 gennaio 2016 compreso.
L’art. 2435-ter c.c., “Bilancio delle micro imprese”, introduce una nuova classe di imprese, le cosiddette micro-imprese, disciplinandone i contenuti del bilancio di esercizio.
Secondo tale articolo, sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 220.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
- del Rendiconto Finanziario;
- della Nota Integrativa
- quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 c.c., n° 9 (l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale) e n° 16 (l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci);
- dalla relazione sulla gestione
- quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni richieste dall'art. 2428 c.c., n° 3 (il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società) e n° 4 (il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio).
Nelle micro-imprese pertanto il bilancio d’esercizio può essere composto soltanto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, per i quali sono previsti forma, struttura e contenuti uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata.
La domanda di deposito dei bilanci dei bilanci deve essere contenuta nell’apposita modulistica (tradizionale modulo B), approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto ministeriale del 18/10/2013 e contenere come allegati il prospetto contabile (stato patrimoniale , conto economico e nota integrativa in formato XBRL), il verbale di approvazione del bilancio (in formato PDF/A), eventuali relazioni (in formato PDF/A).
Il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato la Circolare n. 3668/C del 27 febbraio 2014, che accompagna le istruzioni per l'utilizzo della nuova modulistica relativa al Registro delle imprese e al REA, approvata con il decreto direttoriale 18 ottobre 2013. Con la nuova Circolare n. 3668/C vengono aggiornate le precedenti istruzioni che sono state emanate con la Circolare n. 3649/C del 18 gennaio 2012.
L'importo dei diritti di segreteria (imposta di bollo resta invariata) nel modo seguente.
Il costo della pratica di deposito è:
- DIRITTI DI SEGRETERIA: 62,50 EURO (per le cooperative sociali 32,50)
- IMPOSTA DI BOLLO: 65 EURO (le cooperative sociali sono esenti dal bollo)
PREVISIONI NORMATIVE
Gli amministratori hanno l’obbligo di convocare l’assemblea dei soci almeno una volta l’anno.
La violazione di tale obbligo comporta, ai sensi dell’art.2631 del codice civile, l’applicazione di sanzioni molto pesanti (da euro 1.032 a euro 6.197 ) a carico degli amministratori e, se presenti, dei sindaci.
L’art.2364 C.C. stabilisce che la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio debba avvenire entro un termine non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o secondo quanto stabilito dallo statuto.
Lo statuto può prevedere un termine superiore, comunque non oltre 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale esclusivamente per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o “quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società”.
Gli amministratori, per non incorrere nelle responsabilità derivanti dal mancato rispetto dei termini, sono tenuti ad illustrare le ragioni che giustificano la convocazione nel termine massimo di 180 giorni (richiamando l’articolo dello statuto che lo prevede) nel verbale di approvazione del bilancio, nella relazione sulla gestione (in caso di bilancio ordinario) e nella nota integrativa (in caso di bilancio in forma abbreviata).
Può inoltre verificarsi che l’assemblea, pur regolarmente convocata nei termini dagli amministratori (120 o 180 giorni), non si riunisca o, se riunita, non riesca a costituirsi validamente (cosiddetta assemblea deserta).
L’art. 2369 C.C., prevede, in questo caso, che debba avvenire una nuova convocazione dell’assemblea che dovrà essere fissata entro 30 giorni dalla data della prima.
Per rispettare i termini di convocazione previsti dalla norma, gli amministratori devono sempre trascrivere regolarmente nel libro delle adunanze la convocazione dell’assemblea anche nel caso in cui i soci non si riuniscano o l’assemblea non raggiunga il quorum costitutivo.
INDICAZIONI OPERATIVE
(in caso di convocazione dell’assemblea dei soci che approva il bilancio con superamento del termine di 120 giorni dalla fine dell’esercizio)
Al fine di evitare l’emissione di un verbale di accertamento della violazione di cui all’art. 2631 C.C. ( superamento dei termini per la convocazione dell’assemblea):
A) In caso di utilizzo del maggior termine (180 giorni) previsto dall’art.2364 codice civile, si raccomanda di:
1. indicare espressamente l’utilizzo del maggior termine e le relative motivazioni nei documenti collegati al bilancio, da allegare alla pratica di deposito del bilancio:
- relazione sulla gestione;
- nota integrativa;
- verbale di approvazione del bilancio.
2. indicare nel modello Note della pratica di deposito del bilancio la seguente precisazione: “Bilancio d’esercizio approvato oltre i 120 giorni dalla fine dell’esercizio, usufruendo del maggior termine di cui all’art.2364 cc”.
B) In caso di avvenuta convocazione, nei termini, di assemblea andata deserta, si raccomanda di fornire in allegato alla pratica di deposito del bilancio la seguente documentazione:
1. copia scansionata del libro adunanze riportante sia il verbale di assemblea di prima convocazione nei termini che il verbale di approvazione del bilancio nella giusta sequenza; 2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante che attesti la veridicità delle copie prodotte;
3. si raccomanda inoltre di indicare nel modello Note della pratica di deposito del bilancio, la seguente precisazione: “Prima assemblea dei soci svoltasi nei termini di legge: si allega documentazione probatoria”.
ATTENZIONE: in presenza del verbale di assemblea deserta allegato nella pratica di bilancio prestare particolare riguardo alla compilazione del modello B in quanto la data del verbale da indicare è quella del verbale che approva il bilancio e non del verbale di assemblea deserta.
E' confermata la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2026 resta la versione “2018-11-04”, la tassonomia è disponibile e scaricabile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale all’indirizzo: https://www.agid.gov.it/it/dati/formati-aperti/xbrl-standard-formato-elettronico-editabile oltre che dal sito di XBRL Italia all’indirizzo: http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/tassonomia-principi-contabili-italiani-2018/
Per gli esercizi, e i bilanci consolidati relativi a periodi precedenti, la codifica avverrà solo con la tassonomia 2015-12-14. Le tassonomie differenti dalle precedenti sono dismesse e non più utilizzabili.
Il deposito del bilancio e dell’elenco soci non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.
Per quanto riguarda la predisposizione e l’invio dei bilanci, sono disponibili le seguenti modalità:
- “DIRE” è il servizio on-line delle Camere di Commercio, raggiungibile al seguente indirizzo: https://dire.registroimprese.it, che permette di compilare e inviare sia pratiche di comunicazione unica, che bilanci. “DIRE” è in grado di garantire un’agevole predisposizione e spedizione della pratica e non richiede l’installazione di software specifico. Il servizio può essere utilizzato per l’invio di tutte le tipologie di bilancio per cui è previsto il deposito presso il Registro Imprese, anche nei casi in cui si debba contestualmente comunicare la riconferma o l’aggiornamento dell’elenco soci.
- “Soluzioni di mercato” realizzate da aziende specializzate nei prodotti gestionali e di automazione d'ufficio e raccolte nell’apposita sezione del Registro Imprese per l’invio pratiche e Comunicazione Unica. Una lista, non esaustiva, di alcune delle principali soluzioni di mercato è presente al seguente indirizzo: https://www.registroimprese.it/pratiche-soluzionimercato
Gli aggiornamenti e le specifiche di funzionamento degli strumenti sono disponibili:
- nella pagina raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.registroimprese.it/deposito-bilanci nella sezione “Quali strumenti sono necessari?”;
- nella sezione Le mie pratiche>Strumenti>Bilanci del portale TELEMACO raggiungibile all’indirizzo https://mypage.infocamere.it.
AVVISOLa domanda di deposito bilancio (distinta fedra del modulo B) può essere presentata dal legale rappresentante, dal professionista incaricato o dal procuratore/delegato.
La domanda di deposito bilancio presentata dal legale rappresentante della società (amministratore, presidente del cda, liquidatore) deve essere firmata digitalmente da quest’ultimo e anche dall’utente telemaco che effettua la spedizione se questi non coincide con il legale rappresentante della società.
Il file del bilancio in Xbrl viene firmato digitalmente dal legale rappresentante e non va apposta nessuna dichiarazione di conformità.
I files contenenti il verbale assemblea e gli altri allegati o sono scansione degli originali o copia di un documento originale informatico, in quest’ultimo caso devono riportare in calce l’attestazione di firma dei soggetti che hanno sottoscritto gli originali documenti cartacei, ad esempio il verbale di assemblea deve riportare in fondo la dicitura “firmato da Tizio in qualità di Presidente dell’assemblea e firmato da Caio in qualità di segretario dell’assemblea” . In entrambi i casi il file viene firmato digitalmente dal legale rappresentante e la conformità all’originale viene resa da quest’ultimo con la seguente dichiarazione : ”Il/la sottoscritto/a ………………………, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”.
La domanda di deposito del bilancio presentata dal professionista incaricato ai sensi dell’articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340 dovrà essere firmata digitalmente da quest’ultimo e dovrà contenere nel Modello XX-NOTE la seguente dichiarazione : “Il sottoscritto…… , iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di …… al n…, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all’assolvimento del presente adempimento”.
Qualora il professionista sia in possesso del certificato di ruolo potrà omettere i dati identificativi della sua iscrizione.
Il file del bilancio in Xbrl viene firmato digitalmente dal professionista incaricato il quale dovrà apporre in calce alla nota integrativa l’attestazione di firma del legale rappresentante e cioè la dicitura “Firmato da (nome e cognome) in qualità di amm.re unico o presidente del cda” e nell’apposito campo previsto in calce alla nota integrativa in formato XBRL nel campo di testo libero denominato "Dichiarazione di conformità" contenuto nella sezione “Nota integrativa parte finale” (tag XBRL "itcc-ci:DichiarazioneConformità") la seguente dichiarazione:
”Il/la sottoscritto/a ………………………, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”.
I file contenenti il verbale assemblea e gli altri allegati o sono scansione degli originali o copia di un documento originale informatico, in quest’ultimo caso devono riportare in calce l’attestazione di firma dei soggetti che hanno sottoscritto gli originali documenti cartacei, ad esempio il verbale di assemblea deve riportare in fondo la dicitura “firmato da Tizio in qualità di Presidente dell’assemblea e firmato da Caio in qualità di segretario dell’assemblea” . In entrambi i casi il file viene firmato digitalmente dal professionista incaricato e la conformità all’originale viene resa da quest’ultimo con la seguente dichiarazione :
”Il/la sottoscritto/a ………………………, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”.
La domanda di deposito del bilancio presentata da un soggetto qualificato come delegato o procuratore deve essere firmata digitalmente da quest’ultimo e deve essere allegato ulteriore file firmato digitalmente dal procuratore contenente scansione del modello di procura con cui viene conferito incarico ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis del D.P.R. 445/2000, sottoscritto in forma autografa dall’amministratore e accompagnato dal documento di identità dello stesso.
Se il file del bilancio in Xbrl viene firmato digitalmente dal procuratore/delegato non occorre nessuna dicitura di conformità in quanto contenuta nel modello di procura e in calce alla nota integrativa va inserita solo l’ attestazione di firma del legale rappresentante e cioè la dicitura “Firmato da (nome e cognome) in qualità di amm.re unico o presidente del cda”.
I files contenenti il verbale assemblea e gli altri allegati o sono scansione degli originali o copia di un documento originale informatico, in quest’ultimo caso devono riportare in calce l’attestazione di firma dei soggetti che hanno sottoscritto gli originali documenti cartacei, ad esempio il verbale di assemblea deve riportare in fondo la dicitura “firmato da Tizio in qualità di Presidente dell’assemblea e firmato da Caio in qualità di segretario dell’assemblea” . In entrambi i casi il file viene firmato digitalmente dal procuratore e non occorre nessuna dicitura di conformità in quanto contenuta nel modello di procura.
Nel caso ( nella pratica rarissimo ) in cui la tassonomia italiana XBRL non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale e quindi il file XBRL differisce in maniera sostanziale al documento cartaceo approvato dall’assemblea, deve essere depositato il prospetto contabile anche in formato PDF/A; in tal caso il legale rappresentante della società ( e non altri soggetti ) in calce alla nota integrativa in formato PDF/A deve appore una dichiarazione di non conformità alla tassonomia XBRL.
Registro Imprese
Resp. Lidia Leuzzi
Tel. 199.206.017
registro.imprese@rivt.camcom.it