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Deposito degli atti di trasferimento di quote di Srl senza intervento notarile

Dal 15 luglio 2009 i professionisti incaricati, abilitati ai sensi dell’articolo 31, co. 2-quater, Legge 340/2000, sono obbligati, ai sensi dell’articolo 16, co. 10-bis, Legge 2/2009, a chiedere la registrazione per via telematica, degli atti di trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché a disporre il pagamento telematico delle relative imposte autoliquidate.

L’atto di trasferimento delle partecipazioni trasmesso all’Agenzia delle Entrate per la registrazione oltre a soddisfare i requisiti di forma (PDF/A-1) deve essere firmato digitalmente dal professionista incaricato, dalle parti contraenti e deve recare la marcatura temporale apposta al momento dell’ultima firma digitale delle parti.

I professionisti incaricati sono responsabili ai sensi dell’articolo 57, co. 1 e 2, del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

I professionisti sprovvisti dell’abilitazione al servizio telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate devono presentare apposita domanda all’Ufficio Territorialmente competente.

Il professionista incaricato dovrà dichiarare gli estremi di registrazione nella modulistica informatica presentata ai fini dell’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese e dimostrare l’assolvimento dell’imposta di registro allegando la ricevuta di registrazione rilasciata dal competente Ufficio del Registro.

 

Riferimenti normativi

 

Art. 16, co. 10-bis, 10-ter Legge 28/01/2009 n. 2

Gli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 31, co. 2 quater, della legge 24/11/2000 n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all’articolo 36, co. 1-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell’imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell’articolo 57, co. 1 e 2, del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al co. 10-bis.

 

 

Agenzia delle Entrate

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1/4/2009 pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it in data 2/4/2009: Definizione delle modalità e dei termini per l’effettuazione per via telematica degli adempimenti di cui all’art. 16, co. 10-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/01/2009 n. 2.

 

 

 

 

RIFERIMENTI

Registro Imprese
Resp. Lidia Leuzzi
Tel. 199.206.017
registro.imprese@vt.camcom.it

dati aggiornati al 11 Gennaio 2021


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