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Posta Elettronica Certificata

DOMICILIO DIGITALE/Posta Elettronica Certificata - PEC: obbligo di
iscrizione

QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE LA P.E.C. DA ISCRIVERE AL REGISTRO IMPRESE

L'ndirizzo che le imprese debbono comunicare al Registro Imprese deve essere valido, attivo ed
univocamente riferito all’impresa che ne chiede l’iscrizione  al momento della comunicazione.

IMPRESE OBBLIGATE A COMUNICARE IL DOMICILIO DIGITALE /PEC AL REGISTRO DELLE
IMPRESE 

L’obbligo di comunicazione di un domicilio digitale/PEC al Registro delle imprese ricade su  tutte le
imprese sia individuali (art. 5 Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179 in vigore dal 20 ottobre 2012) che costituite in forma societaria (art. 16, comma 6
del D.L. n. 185/2008, convertito nella L. 2/2009).
Sono pertanto tenute alla comunicazione del domicilio digitale /PEC le società di persone e le società
di capitali comprese anche:
- le società in liquidazione
- le società semplici
- le cooperative in qualsiasi forma costituite
- le società consortili
- le sedi secondarie di società straniere

Dal 1° gennaio 2013 è obbligatorio anche per il curatore fallimentare comunicare il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata, entro dieci giorni dalla nomina. Lo stesso obbligo è previsto anche per il
commissario giudiziale del concordato preventivo, il commissario liquidatore ed il commissario
giudiziale dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 1, comma 19 della
legge n. 228/2012).
Il ritardo nella comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 2194
c.cc. Da precisare che il domicilio digitale /PEC iscritto a cura del curatore/commissario
giudiziale/commissario liquidatore, si riferisce alla procedura concorsuale in atto e non all'impresa e
pertanto non può essere comunicata in sostituzione del domicilio digitale /PEC dell'impresa, ma solo in
aggiunta allo stesso.
La comunicazione del domicilio digitale da parte del curatore è soggetta al pagamento del solo diritto di
segreteria di 10,00 Euro.
La comunicazione del domicilio digitale /PEC da parte del commissario giudiziale e del commissario
liquidatore è soggetta al pagamento del diritto di segreteria di 30,00 Euro e dell'imposta di bollo (Euro
65,00 per società di capitali, Euro 59,00 per società di persone, Euro 17,50 per imprese individuali).
 
SOGGETTI NON OBBLIGATI  
Non hanno l’obbligo di comunicare il domicilio digitale /PEC al Registro delle imprese:
- le società e le imprese individuali che presentano (o hanno presentato) istanza di cancellazione
al Registro Imprese;
- le imprese individuali già iscritte al Registro Imprese alla data del 20/10/2012 (data di entrata in
vigore del decreto legge che ha introdotto l'obbligo), attive ma soggette a procedure
concorsuali.

Hanno la facoltà di comunicare la P.E.C. i seguenti soggetti:
- i consorzi
- i G.E.I.E.
- le associazioni
- le fondazioni
- le aziende speciali (iscritte al RI/REA)
- le unità locali in Italia di società estere.
In questi casi la comunicazione è soggetta al pagamento del relativo diritto di segreteria e dell’imposta di bollo.  
 
COME COMUNICARE/VARIARE IL DOMICILIO DIGITALE /PEC AL REGISTRO IMPRESE 
La comunicazione/variazione del domicilio digitale/ P.E.C. al Registro Imprese avviene attraverso una
pratica telematica di Comunicazione Unica che può essere predisposta utilizzando i seguenti strumenti:
- Comunica Starweb http://starweb.infocamere.it: per imprese individuali e società è una comunicazione di ‘variazione’ dei ‘dati sede’ (dotazione minima necessaria: firma digitale,
contratto Telemaco, carta prepagata);
- modalità semplificata on-line dal sito www.registroimprese.it >Pratica semplice > Iscrizione
PEC. (dotazione minima necessaria: possesso di firma digitale)
o altri software compatibili;
o sportello camerale: clicca qui e prenota appuntamento (solo presso la sede di Viterbo,
accessibile anche alle imprese iscritte a Rieti) 
 
COSA DEVE FARE L'IMPRESA SE IL DOMICILIO DIGITALE /PEC COMUNICATO AL REGISTRO
IMPRESE RISULTA SCADUTO, NON ATTIVO, REVOCATO O CANCELLATO D'UFFICIO
Se il domicilio digitale /PEC comunicata al Registro imprese:
o risulta scaduto e non è rinnovabile/riattivabile (non viene rinnovato/riattivato dal gestore del
servizio)
- è stato revocato dal gestore
- è stato cancellato d'ufficio dal Registro Imprese in quanto risultante revocato, inattivo,
inesistente (procedimento d’ufficio ai sensi della direttiva MISE del 27/04/2015)
occorre comunicare al Registro delle Imprese, secondo una delle modalità sopra descritte, un nuovo
domicilio digitale /PEC valido, attivo ed univoco dopo averlo richiesto ad uno dei gestori abilitati iscritti
nell'elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia per l'Italia Digitale.
Se invece il domicilio digitale /PEC iscritto al Registro Imprese è scaduto/non attivo, ma viene
rinnovato/riattivato dal Gestore del servizio, anche successivamente alla scadenza, non è necessario
effettuare alcuna comunicazione aggiuntiva al Registro Imprese; in questo caso infatti l'indirizzo
rinnovato corrisponde a quello che risulta già iscritto al Registro Imprese.

CANCELLAZIONE D’UFFICIO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEGLI INDIRIZZI PEC
IRREGOLARI
Il Registro Imprese procede periodicamente  a verificare, con modalità automatizzata con la
collaborazione di Infocamere, che i domicili digitali /PEC iscritti nel Registro stesso siano attivi e
riconducibili univocamente all'impresa e di conseguenza a cancellare d'ufficio quelli che risultano
inattivi, revocati dal gestore, non riconducibili ad una sola impresa o appartenenti ad un professionista
(ai sensi della Direttiva del MISE di concerto don il Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015).
L’avvio del  procedimento di cancellazione  e l’elenco delle imprese interessate dalla procedura fornito
da Infocamere vengono pubblicati all’Albo online della Camera di Commercio con l’invito a comunicare
al Registro Imprese il nuovo domicilio digitale /PEC entro il termine di 30 giorni decorrente dal
quindicesimo giorno di pubblicazione all’Albo.
La comunicazione pubblicata all’Albo online della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo costituisce
notifica ai sensi dell’art 8 comma 3 della Legge 241/1990.
In assenza dell’aggiornamento dell’indirizzo l’Ufficio provvede alla cancellazione di quello irregolare.
La notifica del provvedimento di cancellazione del Conservatore avviene mediante pubblicazione del
provvedimento stesso sull’Albo camerale online per sette giorni consecutivi dalla cui scadenza
decorreranno otto giorni per l’eventuale presentazione del ricorso al provvedimento del giudice.
L’ufficio provvederà ad iscrivere la cancellazione del domicilio digitale/PEC e di conseguenza l’impresa
ne risulterà priva fino all’attribuzione, con successivo provvedimento, di un domicilio digitale d’ufficio.
Le imprese interessate dalla procedura  possono in qualsiasi momento comunicare al Registro delle
Imprese un nuovo domicilio digitale/PEC valido ed univoco secondo le modalità indicate in questa
pagina.

COSA SUCCEDE SE L’IMPRESA NON COMUNICA/NON RINNOVA IL DOMICILIO DIGITALE /PEC
AL REGISTRO DELLE IMPRESE?
L’ art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ha stabilito che le imprese che non hanno iscritto
un domicilio digitale valido e attivo sono soggette a:
applicazione di sanzioni: il pagamento in misura in misura ridotta, per le società sarà di 412,00 euro e
per le imprese individuali di 60,00 euro;
attribuzione d'ufficio, dalla Camera di commercio, di un domicilio digitale, così formato:
codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it, attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante
dell’impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore, attraverso la
piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login.
Il domicilio digitale assegnato d’ufficio sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-
PEC, pertanto potrà essere utilizzato per notificare all’impresa vari tipi di atti (es. atti amministrativi da
parte di altre P.A., atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, atti giudiziari ecc.).

RIFERIMENTI

Registro Imprese
Resp. Lidia Leuzzi
Tel. 199.206.017
registro.imprese@rivt.camcom.it

dati aggiornati al 11 Gennaio 2021


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