Le sanzioni amministrative del Registro delle Imprese vengono elevate per le domande di iscrizione al Registro imprese o per le denunce al repertorio economico amministrativo (REA) presentate oltre i 30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento (art. 18 Legge n.340/2000). Il termine è ridotto a 20 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e cooperative.
In particolare:
il termine di 30 giorni è computato a partire dal giorno successivo alla data dell'atto o dell'evento;
se il termine cade di sabato o giorno festivo, la presentazione della domanda è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. 558/99);
La sanzione amministrativa viene notificata a tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda ed anche alla società, in quanto responsabile in solido (art. 14 L. 689/81). Sono soggetti sanzionabili, a seconda dell'atto o dell'evento, l'amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i legali rappresentanti, i liquidatori, i titolari di ditta individuale e i notai.
L’importo della sanzione deve essere pagato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del processo verbale a:
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Tipo violazione |
Ente beneficiario del pagamento |
Modalità di pagamento |
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Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali |
Erario
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Modello F23 reperibile presso le banche, la concessionaria riscossione tributi o gli uffici postali riportando i dati indicati nel verbale |
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Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative |
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Omessa convocazione dell’assemblea dei soci da parte di amministratori e sindaci per le società di capitali nei termini previsti |
Erario
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Modello F23 reperibile presso le banche, la concessionaria riscossione tributi o gli uffici postali riportando i dati indicati nel verbale
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Ritardate o omesse comunicazioni al REA (modelli S5, UL) |
Camera di Commercio
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Tramite pagopa Oppure Direttamente presso lo sportello del Registro delle Imprese |
Al fine di evitare disguidi e, di conseguenza, l'eventuale emissione di ordinanza sanzionatoria l'interessato è invitato a far pervenire immediatamente copia del Mod. F23 o del bollettino postale all’attenzione del funzionario che ha firmato il verbale di accertamento e contestazione, tramite:
Posta ordinaria a Camera di Commercio di Rieti-Viterbo - Registro Imprese - via Rosselli 4 Viterbo (sede di Viterbo), via Paolo Borsellino 16 (sede Rieti);
email all’indirizzo registro.imprese@rivt.camcom.it
presentazione allo sportello.
Il trasgressore può chiedere di essere sentito o inviare memorie o contestazioni in carta semplice al Registro Imprese - Sanzioni, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento e contestazione; in tali ipotesi non deve essere effettuato alcun pagamento.
Se il pagamento della sanzione contestata non avviene entro i prescritti 60 giorni, il Registro Imprese - Sanzioni trasmette il verbale all'Ufficio Sanzioni Amministrative della Camera di Commercio di Viterbo che emetterà i provvedimenti di sua competenza ( emissione della sanzione e notifica dell’ordinanza di pagamento).
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Sintesi delle sanzioni Registro Imprese e REA |
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Tipo di violazione |
Sanzione prevista |
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Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali e notaio |
€ 20,00 per il titolare/per l'institore/per il notaio |
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Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative |
€ 206,00 per ogni soggetto obbligato al deposito |
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Ritardato o omesso deposito bilancio società di capitali, cooperative e situazione patrimoniale per i consorzi |
€ 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito |
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Ritardato o omesso elenco soci per società per azioni |
€ 206,00 per ogni soggetto obbligato al deposito |
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Omessa convocazione dell’assemblea dei soci da parte di amministratori e sindaci per le società di capitali nei termini previsti |
2.064,00 per ogni soggetto obbligato al deposito (in caso di omessa convocazione a seguito di perdite o di richiesta legittima dei soci 2.752,00 ) |
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Ritardate o omesse o non veritiere comunicazioni al REA |
€ 10,00 per ogni soggetto obbligato alla denuncia dal 31° al 60° giorno dalla data evento oppure € 51,33 per ogni soggetto obbligato alla denuncia dal 61° giorno dalla data evento |
L’importo della sanzione pecuniaria prevista, per ciascun obbligato, è maggiorato delle spese del procedimento, pari a € 25, e delle spese di notifica e cancelleria. Gli importi queste ultime voci variano in ragione del tipo di sanzione (Registro imprese o REA) e per il numero degli obbligati.
Registro Imprese
Resp. Lidia Leuzzi
Tel. 199.206.017
registro.imprese@rivt.camcom.it