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Sanzioni Registro Imprese

Le sanzioni amministrative del Registro delle Imprese vengono elevate per le domande di iscrizione al Registro imprese  o per le denunce al repertorio economico amministrativo (REA) presentate oltre i 30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento (art. 18 Legge n.340/2000). Il termine è ridotto a 20 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e cooperative.

In particolare: 

il termine di 30 giorni è computato a partire dal giorno successivo alla data dell'atto o dell'evento;

 

se il termine cade di sabato o giorno festivo, la presentazione della domanda è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. 558/99);

La sanzione amministrativa viene notificata a tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda ed anche alla società, in quanto responsabile in solido (art. 14 L. 689/81). Sono soggetti sanzionabili, a seconda dell'atto o dell'evento, l'amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i legali rappresentanti, i liquidatori, i titolari di ditta individuale e i notai.

L’importo della sanzione deve essere pagato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del processo verbale a:

Tipo violazione

Ente beneficiario del pagamento

Modalità di pagamento

Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali

Erario

 

 

Modello F23 reperibile presso le banche, la concessionaria riscossione tributi o gli uffici postali riportando i dati indicati nel verbale

Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative

 

Omessa convocazione dell’assemblea dei soci da parte di amministratori e sindaci per le società di capitali nei termini previsti

 

Erario

 

 

Modello F23 reperibile presso le banche, la concessionaria riscossione tributi o gli uffici postali riportando i dati indicati nel verbale

 

 

 

Ritardate o omesse comunicazioni al REA (modelli S5, UL)

 

Camera di Commercio

 

 

 

Tramite pagopa

Oppure

Direttamente presso lo sportello del Registro delle Imprese

 

Al fine di evitare disguidi e, di conseguenza, l'eventuale emissione di ordinanza sanzionatoria l'interessato è invitato a far pervenire immediatamente copia del Mod. F23 o del bollettino postale all’attenzione del funzionario che ha firmato il verbale di accertamento e contestazione, tramite:

Posta ordinaria a  Camera di Commercio di Rieti-Viterbo - Registro Imprese - via Rosselli 4 Viterbo (sede di Viterbo), via Paolo Borsellino 16 (sede Rieti);

email all’indirizzo  registro.imprese@rivt.camcom.it 

presentazione allo sportello.

Il trasgressore può chiedere di essere sentito o inviare memorie o contestazioni in carta semplice al Registro Imprese - Sanzioni, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento e contestazione; in tali ipotesi non deve essere effettuato alcun pagamento.

 

Se il pagamento della sanzione contestata non avviene entro i prescritti 60 giorni, il Registro Imprese - Sanzioni trasmette il verbale all'Ufficio Sanzioni Amministrative della Camera di Commercio di Viterbo che emetterà i provvedimenti di sua competenza ( emissione della sanzione e notifica dell’ordinanza di pagamento).

Sintesi delle sanzioni Registro Imprese e REA

Tipo di violazione

Sanzione prevista

Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali e notaio

€ 20,00 per il titolare/per l'institore/per il notaio

Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative

€ 206,00 per ogni soggetto obbligato al deposito

€ 68,66 per ogni soggetto obbligato al deposito se l'adempimento è effettuato tra il 31° e il 60° giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti

Ritardato o omesso deposito bilancio società di capitali, cooperative e situazione patrimoniale per i consorzi

€ 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito

€ 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito del bilancio se l'adempimento è effettuato tra il 31° e il 60° giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti

Ritardato o omesso elenco soci per società per azioni

€ 206,00 per ogni soggetto obbligato al deposito

€ 68,66 per ogni soggetto obbligato al deposito dell'elenco soci se l'adempimento è effettuato tra il 31° e il 60° giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti

Omessa convocazione dell’assemblea dei soci da parte di amministratori e sindaci per le società di capitali nei termini previsti

 2.064,00 per ogni soggetto obbligato al deposito

(in caso di omessa convocazione a seguito di perdite o di richiesta legittima dei soci  2.752,00 )

Ritardate o omesse o non veritiere comunicazioni al REA

€ 10,00 per ogni soggetto obbligato alla denuncia dal 31° al 60° giorno dalla data evento oppure

€ 51,33 per ogni soggetto obbligato alla denuncia dal 61° giorno dalla data evento

 

L’importo della sanzione pecuniaria prevista, per ciascun obbligato, è maggiorato delle spese del procedimento, pari a € 25, e delle spese di notifica e cancelleria. Gli importi queste ultime voci variano in ragione del tipo di sanzione (Registro imprese o REA) e per il numero degli obbligati.

RIFERIMENTI

Registro Imprese
Resp. Lidia Leuzzi
Tel. 199.206.017
registro.imprese@rivt.camcom.it

dati aggiornati al 11 Gennaio 2021


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