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Sezione ordinaria

In questa sezione sono iscritti i soggetti previsti dalla legge ed in particolare:

  • gli imprenditori individuali commerciali non piccoli (art. 2195 del codice civile);
  • tutte le società, ad esclusione delle società semplici, indipendentemente dall’attività esercitata (art. 2200 comma 1 del codice civile);
  • le società cooperative (art. 2511 del codice civile);
  • gli enti pubblici economici che hanno per oggetto esclusivo e principale un’attività commerciale (art. 2201 del codice civile)
  • i consorzi tra imprenditori con attività esterna (art. 2612 del codice civile) e le società consortili (art. 2615 ter del codice civile);
  • i Gruppi europei di interesse economico - GEIE - con sede in Italia (art. 3 del DLgs 23/07/1991 n. 240);
  • le società estere che hanno in Italia la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della loro attività (art. 25 della L. 31/05/1995 n. 218);

Relativamente ai soggetti sopra indicati e diversamente a seconda della struttura soggettiva dell’impresa, devono essere iscritti i fatti di cui agli artt. 2196 e 2197 del codice civile e i seguenti atti:

  • gli atti dei soggetti di cui al punto 2 e seguenti;
  • gli atti delle procedure concorsuali;
  • le cessioni di aziende;
  • le autorizzazioni e le revoche a minori, interdetti ed inabilitati per l’esercizio di imprese commerciali;
  • gli atti di nomina di procuratori ed institori, e le relative modifiche e revoche (art. 2205 - 2206 - 2207 del codice civile);

 

In materia di iscrizione nel registro delle imprese vige il principio della tassatività dei fatti e degli atti da iscrivere, con la conseguenza che non sono ammissibili e quindi soggette a rifiuto, iscrizioni di fatti o atti non previsti dalla legge.

 

RIFERIMENTI

Registro Imprese
Resp. Lidia Leuzzi
Tel. 199.206.017
registro.imprese@rivt.camcom.it

dati aggiornati al 01 Febbraio 2016


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