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Società tra Professionisti

In seguito all'entrata in vigore (22/04/2013) del regolamento attuativo che disciplina le società tra professionisti (Decreto n. 34/2013), emanato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 183/2011 ("Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti"), i professionisti iscritti in Ordini e Collegi (architetti, ingegneri, commercialisti, geometri, notai etc…) possono svolgere la propria attività anche in forma societaria.

La società tra professionisti (STP), come previsto dall’art.10 della legge n. 183/2011, può essere costituita in forma di:

  • società semplice,
  • società in nome collettivo,
  • società in accomandita semplice;
  • società per azioni e in accomandita per azioni,
  • società a responsabilità limitata;
  • società cooperativa.

La forma dell’atto costitutivo della società tra professionisti è quella prevista dal tipo societario effettivamente utilizzato, così come il relativo regime pubblicitario.


Particolarità

  • La denominazione sociale deve contenere l'indicazione "società tra professionisti"
  • L’esercizio dell’attività professionale deve costituire l’oggetto esclusivo della società tra professionisti
  • La partecipazione di un socio ad una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione, da parte dello stesso socio, ad altra società tra professionisti
  • Può essere costituita una società tra professionisti "multidisciplinare", per l’esercizio di più attività professionali

Per consentire lo svolgimento in forma societaria dell’attività professionale regolamentata, la società tra professionisti, costituita ai sensi della legge 183/2011, deve iscriversi nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, in cui si iscrivono le società tra avvocati, secondo questo iter:

  • la società tra professionisti si iscrive come società inattiva al Registro delle Imprese;
  • successivamente la società tra professionisti si iscrive nell’albo tenuto dall’Ordine/Collegio di appartenenza. Se la società svolge attività appartenenti a più professioni protette (c.d. ‘società multidisciplinare’) deve iscriversi presso l’albo o il registro dell’Ordine/Collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo; se non risulta un’attività prevalente, la società deve iscriversi in tutti gli albi e registri previsti per le attività esercitate (art. 7 del decreto n. 34/2013);
  • quando la società tra professionisti inizia l’attività economica, deve richiedere l’iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

 

Normativa

  • Art. 10 della legge n. 183/2011, come modificato dall'art. 9-bis del d.l. n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012
  • Decreto n. 34/2013, in vigore dal 22 aprile 2013 (regolamento attuativo)

 

Iscrizione sezione speciale STP

In seguito all'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro Imprese, la società tra professionisti, per poter svolgere la propria attività, deve prima iscriversi in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza (art. 8 del decreto n. 34/2013). 
In caso di società multidisciplinare, la società deve essere iscritta nell’albo tenuto dall’Ordine cui si riferisce l’attività prevalente della società. Se l’atto costitutivo o lo statuto non chiariscono quale sia l’attività prevalente, la società va iscritta in tutti gli albi tenuti dagli Ordini/Collegi cui devono essere iscritti i soci-professionisti. 
In seguito all'iscrizione della società tra professionisti nell'apposito albo professionale tenuto dall'Ordine/Collegio di appartenenza, la società denuncia l'inizio dell'attività professionale, chiedendo contestualmente l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese, con le seguenti modalità.

Modulistica e compilazione

 Se si utilizza il software Fedra o programmi equivalenti

  • Modello S5 di inizio attività, compilato ai riquadri:
  • Data inizio attività impresa, indicando la data di inizio dell'attività economico professionale della società (che non può essere antecedente alla data di iscrizione nell'albo tenuto dall'Ordine/Collegio di appartenenza)
  • A2/Attività esercitata nella sede e D1/Attività prevalente dell’impresa, inserendo la descrizione di tale attività(es.: esercizio in forma associata dell’attività di...")
  • A5/Iscrizioni in albi, ruoli elenchi e registri, indicando il numero di iscrizione della società nell'albo professionale di appartenenza
  • Modello Note, con la richiesta di iscrizione della società tra professionisti nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese

Se si utilizza il software Starweb:

Selezionare l'adempimento "Inizio attività" - "Comunicazione di inizio attività presso la sede", e compilare i riquadri:

 

  • “Attività prevalente dell’impresa” e “Attività esercitate nella sede”, inserendo la descrizione dell'attività economico professionale della società e la data di inizio di tale attività (che non può essere antecedente alla data di iscrizione nell'albo tenuto dall'Ordine/Collegio di appartenenza)
  • "Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri", indicando il numero di iscrizione della società nell'albo professionale di appartenenza
  • "Note", con la richiesta di iscrizione della società tra professionisti nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese.

Termine

30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività

 

Obbligo al deposito

il rappresentante legale della società

 

Allegati

Fotocopia del documento, rilasciato dall’Ordine/Collegio, che attesta l’intervenuta iscrizione della società nell’Albo professionale.

 

Costi

Trattandosi di iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese:

  • Bolli: € 59,00 (società di persone) - € 65,00 (società di capitali)
  • Diritti di segreteria: € 30,00

 

RIFERIMENTI

Registro Imprese
Resp. Lidia Leuzzi
Tel. 199.206.017
registro.imprese@vt.camcom.it 

dati aggiornati al 11 Gennaio 2021


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