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Srl semplificata

La società a responsabilità limitata semplificata è una forma di s.r.l. la cui costituzione è agevolata dal punto di vista dell’ammontare del capitale sociale necessario (inferiore a € 10.000,00) e dei costi da sostenere e può essere costituita con contratto o atto unilaterale da qualsiasi persona fisica a prescindere dall'età anagrafica (art. 2463 bis c.c.).

 

Con l'imminente entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, meglio noto come decreto sulle liberalizzazioni convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27, il nostro legislatore ha introdotto il nuovo art. 2463 bis c.c. che istituisce la fattispecie della società a responsabilità limitata semplificata con l'obbiettivo di favorire l'accesso dei giovani all'esercizio dell'attività di impresa. Nelle intenzioni iniziali del legislatore la possibilità di accedere alla società a responsabilità limitata semplificata era tuttavia riservata soltanto alle persone fisiche di età inferiore ai 35 anni. La società a responsabilità limitata semplificata è dunque preclusa - nella fase di costituzione della società - alle persone giuridiche, quali società, associazioni o consorzi.

 

Secondo quanto previsto dall'art. 2463 bis c.c., così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, le persone fisiche che non avevano compiuto i trentacinque anni di età alla data di costituzione della compagine sociale potevano costituire una società a responsabilità limitata attraverso la stipulazione di un contratto o di un atto unilaterale. È tuttavia opportuno segnalare che il requisito anagrafico dei 35 anni di età non è più vigente per effetto delle modifiche apportate all'art. 2463 bis c.c. dall'art. 9, co. 13, lett. a) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (pubblicato nella G.U. 28 giugno 2013, n. 150) convertito in legge dall'art. 1, co. 1, della L. 9 agosto 2013, n. 99.

 

Ne discende pertanto che può diventare socio di una s.r.l.s. qualsiasi persona fisica di età superiore od inferiore a 35 anni di età, non essendo più necessario il requisito anagrafico precedentemente vigente ed è dunque stata sancita la libera trasferibilità delle partecipazioni anche per la s.r.l.s. a qualsiasi persona fisica indipendentemente dal requisito dell'età anagrafica, in conformità a quanto previsto dall'art. 2469 c.c. in tema di s.r.l. ordinaria.

 

L'art. 9, co. 13, lett. b), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 ha inoltre abrogato l'art. 2463 bis, co. 2, n. 6 c.c. nella parte in cui prevedeva la possibilità di scegliere gli amministratori della s.r.l.s. soltanto tra i soci. Per effetto dell'intervenuta modifica normativa pertanto l'amministrazione della s.r.l.s. può essere affidata sia ai soci sia anche a soggetti terzi.

 

Alla luce del fatto che la costituzione di tale tipologia societaria può essere concretamente realizzata attraverso un atto unilaterale, si può ritenere, dunque, ammissibile anche la figura della società a responsabilità a responsabilità limitata semplificata unipersonale con un unico socio.

L'atto costitutivo della società dovrà essere comunque redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico che è stato previsto dal “Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della Srl semplificata” di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 23 giugno 2012 n. 138, allegato al Decreto 23 giugno 2012, n. 138, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012.

 

Nessuna specificazione è stata invece formulata dal nostro legislatore in merito alle eventuali modificazioni successive dell'atto costitutivo che, si ritiene, dovranno pertanto avvenire conformemente alle disposizioni generali in materia di società a responsabilità limitata, salvo quanto specificatamente previsto dallo statuto.

 

L'art. 9, co. 13, lett. b bis, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 ha tuttavia previsto che le clausole del modello standard dell'atto costitutivo della s.r.l.s. debbono ritenersi inderogabili. Ciò conferma il fatto della sostanziale immodificabilità delle clausole minime contenute nel modello standard dell'atto costitutivo della s.r.l.s. che potranno venire integrate soltanto dalla disposizioni di legge previste in materia di s.r.l. ordinaria.

 

L’iscrizione dell’atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata nel Registro Imprese è esente dal pagamento sia dell’imposta di bollo che dei diritti di segreteria.

 

Il D.L. n. 76/2013 (art. 9 comma 14), in vigore dal 28/06/2013 e convertito con legge n. 99/2013, con la modifica dell'art. 44 del D.L. n. 83/2012, ha soppresso la SRL a capitale ridotto.
Le SRL a capitale ridotto, iscritte nel Registro delle imprese alla data del 28 giugno 2013, sono qualificate come SRL semplificate (art. 9, comma 15 del D.L. n. 76/2013). 

 

RIFERIMENTI

Registro Imprese
Resp. Lidia Leuzzi
Tel. 199.206.017
registro.imprese@vt.camcom.it

NORMATIVA


Art. 3 L. 27 del 24.03.2012 (conversione del D.L. 24.01. 2012 n. 1): Introduzione nuova SRLS- mediante nuovo art. 2463/bis c.c;.

Decreto Ministeriale "Giustizia" n. 138 del 23.06.2012 (pubblicato in G.U. 189 del 14.08.2012)-in vigore dal 29.08.2012;

Art. 9 D.L. 28/06/2013 n. 76;

Art. 2463-bis c.c.;

 

 Art. 44 D.L. 22/06/2012 N. 83;

dati aggiornati al 11 Gennaio 2021


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