Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221) ha introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (startup). La normativa è stata successivamente modificata dal d.l. n. 76/2013 in vigore dal 28 giugno 2013.
La start up innovativa è una società di capitali di diritto italiano, costituita anche in forma di cooperativa, o società europea avente sede fiscale in Italia, che risponde a determinati requisiti e ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente : lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Queste imprese godono di benefici nel caso soddisfino alcuni requisiti e si iscrivono alla sezione speciale del Registro delle Imprese. Possono essere startup innovative sia società nuove, sia società costituite da meno di 4 anni, in particolare secondo l’art. 25, comma 3 del decreto legge 179/2012, convertito nella legge 221/2012, e successive modifiche: “ le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l'Ufficio del Registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti”.
Per mantenere l’iscrizione nella sezione speciale, e mantenere quindi i benefici connessi allo status di start-up innovativa, le imprese debbono comunicare annualmente il mantenimento e aggiornamento dei requisiti con apposita pratica telematica al Registro delle imprese entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio e entro 30 gg dall’approvazione del bilancio di esercizio. Il mancato adempimento, anche tardivo, costituisce presupposto per la perdita del requisito e il Conservatore del Registro delle imprese dispone la cancellazione dalla sezione speciale.
La norma definisce anche l’incubatore certificato di imprese start-up innovative, qualificandolo come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o di una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:
La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché' dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 02643/2021 pubblicata in data 29/3/2021 ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale del Notariato che chiedeva l’annullamento del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016.
Per effetto di tale sentenza ed in attesa di nuove disposizioni normative, non potranno più essere costituite startup innovative online sulla base di uno statuto standardizzato, ma dovranno ricorrere all’atto pubblico redatto di fronte ad un Notaio.
Di conseguenza è sospesa l’attività di assistenza per la costituzione delle startup innovative predisposte ai sensi del DM 17 febbraio 2016, nè potranno essere iscritti atti costitutivi redatti con le predette modalità.
Per ulteriori informazioni sulle start up innovative: http://startup.registroimprese.it/