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COV

 

COV - Composti Organici Volatili 

 

Il D. Lgs. n. 161/2006, come modificato dal D. Lgs. n 33/2008, obbliga i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'Allegato I (1. Pitture e vernici; 2. Prodotti per carrozzeria) a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tramite le Camere di Commercio, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'Allegato III-bis, riferiti all'anno precedente.

 

Soggetti obbligati 

Soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione COV sono:

  • i produttori;
  • gli importatori;
  • tutta la filiera della distribuzione fino ai rivenditori al dettaglio.

In base a quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. o), del citato D.Lgs. n. 161/2006, per "immissione sul mercato" si intende “qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali [o gli utenti] e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario”.

 

Sono esclusi i soggetti che versano contributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 540 del 29 ottobre 1999, ai quali incombe l’obbligo di comunicare i dati richiesti solo alla Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi e non anche alle Camere di Commercio.

 

Fino al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011), rientrava nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per “gli utenti” o consumatori finali. A seguito delle modificazioni apportate al citato art. 2, comma 1, lett. o, del D. Lgs. 161/2006 dall’art. 40, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, i soggetti che vendono prodotti ai consumatori finali non devono più presentare la dichiarazione C.O.V.

 

Modalità di presentazione 

La comunicazione di immissione sul mercato deve essere effettuata esclusivamente utilizzando l'apposito modello cartaceo.

 

La stessa non è soggetta ad imposta di bollo né al pagamento di diritti di segreteria e va spedita esclusivamente a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

 

Raccolta Dati D.LGS. 161/2006 - Camera di Commercio c/o Ecocerved Scarl

Casella Postale 843

35122 Padova Centro (PD)

 

La comunicazione dovrà essere spedita in busta chiusa sulla quale dovranno essere riportati la dicitura "Raccolta dati articolo 5 D.Lgs. 161 /2006" nonché l'indicazione del codice fiscale, ragione sociale e indirizzo completo dell'impresa mittente.

Ogni busta dovrà contenere la dichiarazione relativa ad un'unica sede legale.

 

Modulistica e istruzioni

La modulistica e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione sono disponibili sui seguenti siti Internet:

 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ecocerved

 

AGGIORNAMENTI

Decreto del Ministero dell’Ambiente 03/10/2012, pubblicato nella G.U. n. 27 del 01/02/13 e recante: “Modifica dell’allegato III del decreto legislativo 27/03/2006, n. 161, in materia di composti organici volatili”

Con questo decreto sono state apportate modifiche all’Allegato III del Decreto Legislativo del 27/03/2006, n. 161, riguardante le limitazioni delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.

L’Allegato III stabilisce in particolare i metodi analitici per la valutazione della conformità del contenuto di Cov dei prodotti elencati nell'allegato I e dei valori limite previsti nell'allegato II del Decreto Legislativo n. 161/2006. 

 

 

 

 

RIFERIMENTI

Rita Conti - sede di Viterbo
Tel. 0761.234463
Paolo Farnia - sede di Viterbo
Tel. 0761.234462
Daniela Accardi - sede di Rieti
Tel. 0746.1898241

Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
metrico@rivt.camcom.it

dati aggiornati al 30 Agosto 2021


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