Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e i modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
Definizioni
Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una parte, quale risulta dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.
Per prodotto s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. Prodotto complesso è quello formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.
Carattere di novità
Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore differisce da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.
Divulgazione
Il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico nei 12 mesi precedenti la registrazione.
Classificazione
Con una stessa domanda può essere richiesta la registrazione fino a 100 disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati od incorporati in oggetti appartenenti alla medesima classe (classificazione internazionale individuata dalle disposizioni di cui all'accordo di Locarno 8.10.1968, e successive modificazioni - vedi Legge n. 348/1974).
Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
Durata
La durata del titolo è quinquennale ed è prorogabile per quinquenni fino ad un massimo di venticinque anni.
Diritto d'autore
I disegni e i modelli che presentino di per sé particolare carattere creativo e valore artistico possono usufruire anche della tutela del diritto d'autore. Questa possibilità, che era negata dalle norme precedenti, comporta un rafforzamento della protezione in quanto il diritto d'autore si estingue 70 anni dopo il decesso del titolare del diritto stesso.
La registrazione del disegno o modello è l'unico strumento veramente efficace per potersi garantire un'esclusiva sui risultati di uno sforzo creativo innovativo a livello estetico ed è, soprattutto, l'unico strumento validamente utilizzabile contro gli imitatori.
Effetti
Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui i documenti vengono resi accessibili al pubblico. Ciò normalmente avviene immediatamente dopo il deposito; è possibile tuttavia chiedere il rinvio dell'accessibilità per un periodo non superiore a 30 mesi.
I diritti di sfruttamento maturano dal momento del deposito ed è possibile estenderli all'estero, con diritto di priorità se il deposito avviene entro 6 mesi da quello italiano.
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