Presso la Camera di Commercio è inoltre possibile depositare ogni atto concernente modificazioni alla domanda originaria di marchi e/o brevetti: trascrizioni, annotazioni, ricorsi, istanze varie.
La domanda può essere depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio, trasmessa on-line all'UIBM , tramite il portale telematico con dispositivo di firma digitale, oppure inviata direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 - 00187 Roma, mediante servizio di posta che ne attesti il ricevimento ( da non compilare con scrittura manuale).
La domanda di trascrizione non è obbligatoria e deve essere presentata quando si intende comunicare e rendere opponibile a terzi la modifica della titolarità di un diritto di proprietà industriale (marchio, brevetto, disegno-modello ecc.), sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.
Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale e dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto (art. 139, Codice della Proprietà Industriale).
Nell'istanza di trascrizione rientrano:
Modulo di domanda
Il modulo di domanda è disponibile esclusivamente on-line in formato PDF editabile e prevede:
Il modulo di domanda è differente a seconda del firmatario, che può essere:
Oppure, in rappresentanza:
Al modulo di domanda vanno allegati eventuali fogli aggiuntivi se lo spazio dedicato all'inserimento dei dati non è sufficiente. Nel modulo indicare il numero di deposito della/e domande a cui la modifica si riferisce (non il numero di registrazione o concessione).
Allegati al modulo di domanda
Casi particolari:
Diritto di segreteria e bolli
Importi
Il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire alternativamente:
Se trattasi di marchi, sarà da ritirare presso l'Ufficio il modello F24 per il pagamento delle tasse di concessione governative (€ 81,00). La tassa deve essere pagata per ogni marchio per il quale deve essere effettuata la trascrizione; alla somma risultante dovrà eventualmente, essere aggiunta la tassa di € 34,00 per la lettera di incarico o procura.
Per i brevetti, sarà da ritirare presso l'Ufficio il modello F24 per il pagamento delle tasse di concessione governative (€ 50,00).
Annotazioni
In caso di cambiamenti che non modificano i diritti relativi al brevetto (cambio ragione sociale e/o natura giuridica, cambio di indirizzo, rinunce, ecc.) deve essere eseguita una apposita annotazione nel registro dei brevetti e quindi si devono presentare alla Camera di Commercio - che redige apposito verbale dietro il versamento dei diritti di segreteria (€ 13,00 per rilascio di copia autentica, oppure € 10,00 senza copia autentica da corrispondere esclusivamente tramite bancomat/carta di credito allo sportello). All'atto del deposito della domanda, è richiesta n. 1 marca da bollo da € 16,00. Nel caso in cui venga richiesta la copia autentica del verbale di deposito, dovrà essere acclusa una terza marca da bollo da € 16.00. Nel caso di lettera di incarico, occorre allegare un'ulteriore marca da bollo da € 16,00.
All'interno del modulo è possibile scegliere una delle seguenti modifiche:
Documenti ed eventuali allegati:
- documento giustificativo della richiesta di annotazione, nelle previste forme legali (il documento che attesta il cambio di ragione sociale, di indirizzo, ecc.);
- lettera di incarico o atto di procura in bollo, se c'è il mandatario, unitamente alla attestazione di versamento della relativa tassa di € 34,00.
Modulo di domanda compilabile e scaricabile online (in bollo) un originale e n. 2 copie.
Quando l'annotazione riguarda più brevetti dello stesso titolare:
I documenti in lingua straniera vanno accompagnati dalla relativa traduzione (come per le trascrizioni).
Diritti di segreteria e bolli
Importi
Il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire alternativamente:
Presso la Camera di Commercio è inoltre possibile depositare
All'interno del modulo è possibile scegliere una delle seguenti modifiche:
Limitazioni delle classi e/o prodotti/servizi per i marchi o limitazioni delle rivendicazioni per brevetti. Le limitazioni devono essere indicate in una dichiarazione allegata al modulo.
SOLO di un titolo di proprietà industriale (marchio, brevetto, ecc…) prima che ne sia stata effettuata la registrazione/concessione.
Unitamente alla domanda dovrà essere presentata un'istanza di limitazione al Ministero.
Correzione o modifica della documentazione presentata, in risposta a specifiche richieste dell'esaminatore o su richiesta del titolare.
Modulo scioglimento di riserva
Inoltro successivo di allegati messi in riserva nella domanda originaria (entro 60 giorni dalla data di deposito della domanda originaria).
Modulo risposta a rilievo - Risposta a rapporto di ricerca
Risposte a specifiche richieste dell'esaminatore (a seguito di richiesta di regolarizzazione, rilievo o rapporto di ricerca). Allegare la documentazione richiesta.
Unitamente alla domanda dovrà essere presentata un'istanza generica al Ministero.
All'interno del modulo è possibile scegliere una delle seguenti modifiche:
Unitamente alla domanda dovrà essere presentata un'istanza generica al Ministero.
Allegati ai modelli
Imposta di bollo (marche da bollo da € 16,00)
Importi
-su originale della domanda: 1 marca da bollo (ogni 4 pagine)
Importo non dovuto per le seguenti domande:
-ricorso
-risposta a rilievo
-risposta a rapporto di ricerca
-scioglimento di riserva
-se richiesta copia autentica (copia conforme all'originale): 1 marca da bollo (ogni 4 pagine)
Nota: per il calcolo delle marche da bollo si devono contare le pagine del modulo e gli eventuali fogli aggiuntivi previsti dalla modulistica ministeriale; nel conteggio delle pagine non sono compresi gli allegati.
-per eventuale lettera di incarico: 1 marca da bollo. Pagamento non dovuto per lettera di incarico allegata in copia (originale già presentato)
Diritti di segreteria
Importi
Il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire alternativamente:
Alle domande andranno allegate n. 2 marche da bollo (una sul modello e una sull'istanza) più un'ulteriore marca da bollo da € 16,00 nel caso in cui venga richiesta la copia conforme.
RICORSI
Il ricorso deve essere redatto in carta semplice e indirizzato "Alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi", via Molise, n. 19 – 00187 Roma.
Quando
Modalità di deposito
Documenti da presentare in Camera di commercio ai fini del ricorso
Modulo di domanda
Disponibile esclusivamente on-line in formato PDF editabile, prevede:
Il modulo di domanda è differente a seconda del firmatario, che può essere
- direttamente il titolare (modulo per richiedente)
oppure, in sua rappresentanza,
- un mandatario abilitato all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale (modulo per mandatario). L'elenco dei mandatari autorizzati è disponibile sul sito www.ordine-brevetti.it;
- un avvocato (modulo per rappresentante).
Al modulo di domanda vanno allegati eventuali fogli aggiuntivi se lo spazio dedicato all'inserimento dei dati non è sufficiente.
Allegati al modulo di domanda
UIBM: Ricorsi -Massimari delle sentenze della Commissione dei Ricorsi
Riferimenti normativi:
Articoli 135 e 136, d. lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale – CPI)
Diritti di segreteria e bolli
Importi
Il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire alternativamente:
Nel caso venga richiesto il rilascio di una copia autentica del verbale di deposito, dovrà essere allegata 1 marca da bollo da € 16,00.
ISTANZA DI DECADENZA
Tale procedura, fatta salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria, consente ai soggetti interessati di richiedere, alla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGTPI-UIBM, di seguito “Ufficio”), l’emanazione di un provvedimento che accerti la decadenza della registrazione di un marchio nazionale o internazionale esteso all’Italia, con effetti dalla data di deposito della istanza di decadenza o, su richiesta del richiedente, di quella anteriore in cui è maturata una delle cause di decadenza.
La decadenza può essere chiesta, ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 2 CPI, esclusivamente per uno o più dei seguenti motivi:
a) Volgarizzazione (sopravvenuta perdita capacità distintiva art. 13, comma 4) CPI): il marchio per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, è divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o ha comunque perduto la sua capacità distintiva;
b) Sopravvenuta ingannevolezza (art. 14, comma 2, lettera a) CPI): il marchio è divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;
c) Non uso (art. 24 CPI): il marchio non ha formato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
Prima di depositare una istanza di decadenza della registrazione di marchio d’impresa, è preferibile verificare che il marchio controverso sia registrato e in corso di validità: la registrazione dura infatti dieci anni a partire dalla data di deposito della (prima) domanda o, se è stato rinnovato, dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione precedente, ai sensi dell’articolo 15 CPI.
Per una ricerca al riguardo, si può utilizzare la banca dati TMView applicando il filtro “Territori: Italia”: in questo modo verranno visualizzate le domande ed i marchi registrati validi in Italia ovvero depositati presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI o WIPO) per i marchi internazionali estesi all’Italia.
La ricerca, oltre che per parole chiave, può anche essere svolta per immagini.
In alternativa, si può anche accedere alle rispettive banche dati: per i marchi nazionali; per i marchi dell’Unione europea; per i marchi internazionali estesi all’Italia.
Modalità di deposito e istruzioni per la presentazione
Per ottenere la decadenza di un marchio d'impresa registrato occorre presentare la domanda, redatta su apposito modulo "MA-DE" compilabile e scaricabile dal sito dell'Ufficio Italiani Brevetti e Marchi (UIBM) (n. 1 originale più una copia), da non compilare con scrittura manuale e a pagine alterne (non fronte-retro).
La domanda può essere depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio, trasmessa on-line all'UIBM , tramite il portale telematico con dispositivo di firma digitale, oppure spedire in un plico chiuso raccomandato l’istanza completa di allegati e quietanza di pagamento (modulo F24) e firmata in originale (una copia se richiede copia autentica dell’istanza depositata) a:
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, DGTPI - UIBM, Divisione V, Via Molise, n. 19, 00187 – Roma. La data di presentazione l’istanza sarà quella in cui l’UIBM riceve il plico postale
Per le istruzioni per la compilazione del modello e gli importi dei pagamenti da effettuare.
Diritti di segreteria e bolli
Importi
Per quanto concerne i diritti di segreteria il pagamento potrà avvenire alternativamente:
All'atto del deposito della domanda, è richiesta n. 1 marca da bollo da € 16,00. Nel caso in cui venga richiesta la copia autentica del verbale di deposito, dovrà essere acclusa una terza marca da bollo da € 16.00. Nel caso di lettera di incarico, occorre allegare un'ulteriore marca da bollo da € 16,00
ISTANZA DI NULLITA'
Tale procedura, fatta salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria, consente ai soggetti interessati di richiedere, alla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGTPI-UIBM), l’emanazione di un provvedimento che dichiari nulla la registrazione di un marchio nazionale o internazionale esteso all’Italia, con effetti dalla data di deposito della domanda di registrazione contestata.
L’istanza di nullità può essere chiesta esclusivamente per uno o più dei seguenti motivi:
a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7 (Oggetto della registrazione), 9 (Marchi di forma e altri segni non registrabili), 10 (Stemmi), comma 1, 13 (Capacità distintiva), commi 1, 2 e 3, 14 (Liceità e diritti dei terzi), comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) CPI, ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 3, lettera a) CPI.
b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 12 (Novità), comma 1, lettere c), d), e) ed f) CPI, ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 3, lettera b) CPI;
c) la domanda di registrazione del marchio d'impresa è stata presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo, ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 3, lettera c) CPI.
Prima depositare una istanza di decadenza della registrazione di marchio d’impresa, è preferibile verificare che il marchio controverso sia registrato e in corso di validità: la registrazione dura infatti dieci anni a partire dalla data di deposito della (prima) domanda o, se è stato rinnovato, dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione precedente, ai sensi dell’articolo 15 CPI.
Per una ricerca al riguardo, si può utilizzare la banca dati TMView applicando il filtro “Territori: Italia”: in questo modo verranno visualizzate le domande ed i marchi registrati validi in Italia ovvero depositati presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI o WIPO) per i marchi internazionali estesi all’Italia. La ricerca, oltre che per parole chiavi, può anche essere svolta per immagini.
In alternativa, si può anche accedere alle rispettive banche dati: per i marchi nazionali; per i marchi dell’Unione europea; per i marchi internazionali estesi all’Italia.
Modalità di deposito e istruzioni per la presentazione
Per ottenere la nullità di un marchio d'impresa registrato occorre presentare la domanda, redatta su apposito modulo "MA-NU" compilabile e scaricabile dal sito dell'Ufficio Italiani Brevetti e Marchi (UIBM) (n. 1 originale più una copia), da non compilare con scrittura manuale e a pagine alterne (non fronte-retro).
La domanda può essere depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio, trasmessa on-line all'UIBM , tramite il portale telematico con dispositivo di firma digitale, oppure spedire in un plico chiuso raccomandato l’istanza completa di allegati e quietanza di pagamento (modulo F24) e firmata in originale ( una copia se richiede copia autentica dell’istanza depositata) a:
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, DGTPI - UIBM, Divisione V, Via Molise, n. 19, 00187 – Roma. La data di presentazione l’istanza sarà quella in cui l’UIBM riceve il plico postale
Per le istruzioni per la compilazione del modello e gli importi dei pagamenti da effettuare.
Diritti di segreteria e bolli
Importi
Per quanto concerne i diritti di segreteria il pagamento potrà avvenire alternativamente:
All'atto del deposito della domanda, è richiesta n. 1 marca da bollo da € 16,00. Nel caso in cui venga richiesta la copia autentica del verbale di deposito, dovrà essere acclusa una terza marca da bollo da € 16.00. Nel caso di lettera di incarico, occorre allegare un'ulteriore marca da bollo da € 16,00
Antonella Gambino - sede di Viterbo
Tel. 0761.234440
Ilaria Lorenzini - sede di Viterbo
Tel. 0761.234466
Fulvio Calmanti - sede di Rieti
Tel. 0746.1898230
Daniela Accardi - sede di Rieti
Tel. 0746.1898241
Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
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