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Contatori di acqua e di calore (MID)

Il Regolamento recante criteri per l’esecuzione dei controli metrologci successivi sui contatori dell’acqua e sui contatori di calore, emanato ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) ed approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 155, del 30 ottobre 2013, stabilisce che i contatori dell’acqua e di calore, definiti rispettivamente agli allegati MI-001 e MI-004 del D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 22 ed intesi, i primi, come strumenti intesi “a misurare, memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d’acqua pulita, fredda o riscaldata, ad uso residenziale, commerciale o di industria leggera, che passa attraverso il trasduttore di misurazione” (art. 2 c.1 lettera d), ed i secondi come strumenti destinati “a misurare il calore che, in un circuito di scambio termico, è assorbito o rilasciato da un liquido denominato liquido di trasmissione di calore” (art. 2 c.1 lettera e), devono essere sottoposti a verificazione periodica da parte di organismi riconosciuti da Unioncamere.

L’art. 12 di tale decreto stabilisce gli obblighi a carico dei titolari dei contatori dell’acqua e di calore – siano essi persone fisiche o giuridiche titolari della proprietà di detti contatori o che, ad altro titolo, abbiano la responsabilità dell’attività di misura – soggetti all’obbligo di verificazione periodica. Essi devono, pertanto:

  • comunicare entro 30 giorni alla Camera di Commercio competente e all’Unioncamere la data di inizio e di fine dell’utilizzo del contatore, dell’acqua o di calore, e gli altri elementi previsti dall’art.13, comma 2, indicandone l’eventuale uso temporaneo, riportando le informazioni richieste nell’allegato II del decreto;
  • garantire il corretto funzionamento dei contatori conservandone la documentazione a corredo e il relativo libretto metrologico;
  • mantenere l’integrità dell’etichetta apposta in sede di verificazione periodica e di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  • curare l’integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l’applicazione al riparatore.

 

Controlli successivi

I controlli successivi a cui sono sottoposti i contatori dell’acqua e di calore sono:

  • verificazione periodica;
  • controlli metrologici casuali.

 

Verificazione periodica

La periodicità della verificazione periodica è la seguente:

Contatori dell’acqua:

  • meccanici entro 10 anni
  • statici e venturi metrici entro 13 anni.

Contatori di calore:

  • Contatori di calore con portata Qp fino a 3m%u1D9F/h
    - con sensore di flusso meccanico entro 6 anni
    - con sensore di flusso statico entro 9 anni
  • Contatori di calore con portata Qp superiore a 3m%u1D9F/h
    - con sensore di flusso meccanico entro 5 anni
    - con sensore di flusso statico entro 8 anni

Le periodicità di cui sopra decorrono dall’anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare. In sede di prima applicazione l’obbligo è differito di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto citato (23 gennaio 2014).

 

Controlli metrologici casuali

I controlli metrologici casuali sui contatori dell’acqua e di calore sono effettuati, ad intervalli casuali e senza preavviso, dalle Camere di Commercio, alle quali compete anche la vigilanza sugli strumenti in servizio.

 

Normativa di riferimento

  • Decreto 30 ottobre 2013, n.155 (G.U. n. 5 dell’8.01.2014) – Regolamento recante criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell’acqua e sui contatori di calore, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)
  • Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.22, Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura

RIFERIMENTI

Rita Conti
Tel. 0761.234463
Paolo Farnia
Tel. 0761.234462

Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
metrico@rivt.camcom.it
regolazione.mercato@rivt.camcom.it

dati aggiornati al 27 Agosto 2021


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