In questo sito non vengono utilizzati cookies per raccogliere informazioni personali in modo diretto ma alcuni elementi di terze parti potrebbero anche utilizzarli.
Cliccando su "approvo", navigando il sito o scorrendo questa pagina confermi di accettare i cookies (che ricordiamo possono essere sempre disabilitati dalle impostazioni del tuo browser).

Leggi come vengono utilizzati i cookies su questo sito

Controlli Metrologici di strumenti

Dal 18 settembre 2017 è entrata in vigore la nuova normativa per l'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti metrici regolamentata dal DM 21 aprile 2017 n. 93.

In base alla nuova normativa (art. 6 D.M. 93/2017) la Camera di Commercio svolge attività di sorveglianza sugli strumenti.

Il Decreto stabilisce regole nuove che riguardano i controlli sugli strumenti soggetti a normativa nazionale ed europea che vengono utilizzati per funzioni di misura legale (metrologia legale). Questi strumenti sono quelli comunemente utilizzati nelle transazioni commerciali, nel controllo dei preconfezionati, nella vendita diretta al pubblico ecc..

Il decreto abroga tutte le norme riguardanti le verifiche periodiche precedentemente in vigore.

Si evidenziano di seguito le novità più rilevanti:

La prima novità riguarda l’etichetta verde che riporta la scadenza di validità dell’uso dello strumento. La sua presenza attesta fino alla data indicata (mese e anno) il corretto funzionamento dello strumento secondo le norme di metrologia legale.  

Secondo la previgente disciplina, ogni strumento legale entro 60 giorni dalla messa in servizio doveva essere dotato di contrassegno di prima verifica periodica. Questo requisito non è più richiesto, pertanto gli strumenti legali al momento dell’immissione in servizio dovranno avere i sigilli legali e la dichiarazione di conformità ma non il contrassegno verde di scadenza della prima verifica periodica. La verifica periodica e l’apposizione del c.d. bollino verde sono comunque richieste ma vengono regolate diversamente. 

La periodicità decorre dalla data di messa in servizio, cioè dal momento in cui l’utente comincia ad utilizzare lo strumento, ed è diversa a seconda del tipo di strumento.

Il mancato rispetto dei termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti dell’utente metrico titolare dello strumento.

La Tabella che segue, estrapolata dal D.M. 93/2017, riporta, in relazione a ciascuna tipologia di strumento, la periodicità con la quale deve essere accertato il corretto funzionamento da parte dei soggetti abilitati su richiesta dell’utente metrico titolare dello stesso.

Tipo di strumento

Periodicità della verificazione

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Es. BILANCE)

3 anni                            

Strumenti per pesare a funzionamento automatico

Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di    peso/prezzo: 1 anno

Altre tipologie di strumenti: 2 anni

Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (Es. EROGATORI DI CARBURANTE)

2 anni

Misuratori massici di gas metano per autotrazione     

2 anni

Misure di capacità

4 anni

Pesi

4 anni

Contatori dell'acqua        

Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni

Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m3/h: 13 anni                  

Contatori del gas

A pareti deformabili: 16 anni

A turbina e rotoidi: 10 anni

Altre tecnologie: 8 anni          

Dispositivi di conversione del volume                  

Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni              

Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni     

Approvati insieme ai contatori: 8 anni    

Contatori di energia elettrica attiva            

Elettromeccanici: 18 anni  

Statici a bassa tensione (BT - fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B o C: 15 anni 

Statici a media e alta tensione (MT - AT > 1000V): 10 anni                         

Contatori di calore         

Con portata Qp fino a 3 m³/h con sensore di flusso meccanico: 6 anni

Con portata Qp fino a 3 m³/h con sensore di flusso statico: 9 anni

Con portata Qp superiore a 3 m³/h con sensore di flusso meccanico: 5 anni

Con portata Qp superiore a 3 m³/h con sensore di flusso statico: 8 anni

Indicatori di livello       

2 anni                            

Tassametri                  

2 anni                            

Strumenti di misura della dimensione                  

3 anni

Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati   

3 anni                            

 

Nel caso in cui l’esito del controllo sia negativo, viene apposta sullo strumento una etichetta rossa, che sta ad indicare la non conformità metrologica. Nell’etichetta rossa è indicata la data in cui la stessa viene apposta sullo strumento; pertanto, a decorrere da tale data, lo stesso non può essere utilizzato come strumento di metrologia legale.

La seconda novità riguarda i soggetti che sono abilitati a svolgere la verifica periodica.

Tali soggetti sono esclusivamente gli Organismi o Laboratori accreditati da ACCREDIA ed abilitati da Unioncamere.

Le condizioni di riconoscimento, l’iter procedimentale, la modulistica da utilizzare ai fini della presentazione della SCIA e i relativi versamenti sono indicati nell’ambito del Regolamento di Unioncamere per gli Organismi accreditati che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n. 93, disponibile nella pagina Unioncamere dedicata http://www.unioncamere.gov.it/P42A3606C421S143/regolamento-unioncamere-d-m--93-2017.htm 

IMPORTANTE:
L’Elenco degli Organismi accreditati cui rivolgersi per la verificazione periodica degli strumenti di misura in servizio, con l’indicazione delle classi di strumento per le quali l’Organismo stesso può operare, risulta pubblicato ed aggiornato sul sito internet di UNIONCAMERE, di cui ad ogni buon fine si fornisce il link: https://www.metrologialegale.unioncamere.it/verifica-periodica-degli-strumenti/elenco-storico-dei-laboratori-abilitati 

Nel caso in cui l’esito del controllo sia negativo, viene apposta sullo strumento una etichetta rossa, che sta ad indicare la non conformità metrologica. Nell’etichetta rossa è indicata la data in cui la stessa viene apposta sullo strumento; pertanto, a decorrere da tale data, lo stesso non può essere utilizzato come strumento di metrologia legale.

La terza novità riguarda i documenti a corredo degli strumenti. Tutti gli strumenti legali devono avere obbligatoriamente un libretto metrologico, che, nel caso non via abbia già provveduto il fabbricante, dovrà essere fornito senza alcun onere da chi esegue la verifica periodica per la prima volta. Il libretto dovrà essere aggiornato ogniqualvolta venga eseguita una attività di verifica periodica o di riparazione che comporti la rottura dei sigilli legali.

La quarta novità riguarda infine gli utilizzatori degli strumenti, che con la nuova disciplina hanno l’obbligo di comunicare all’Ufficio Metrico sia la data di inizio dell’utilizzo dello strumento che quella di fine utilizzo e l’eventuale trasferimento dello stesso. 

Gli utilizzatori inoltre devono richiedere la verifica periodica almeno 5 giorni prima della scadenza, ovvero entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico. La verifica dovrà essere effettuata dagli Organismi o Laboratori accreditati ed abilitati entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

I titolari di strumenti metrici devono inoltre:

  • curare l’integrità del contrassegno e dei sigilli legali e provvisori applicati dal riparatore;
  • conservare i libretti metrologici e l'eventuale documentazione prescritta;
  • curare il corretto funzionamento degli strumenti non utilizzarli se palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

RIFERIMENTI

Rita Conti
Tel. 0761.234463
Paolo Farnia
Tel. 0761.234462

Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
metrico@rivt.camcom.it
regolazione.mercato@rivt.camcom.it

dati aggiornati al 27 Agosto 2021


VALUTA QUESTA
PAGINA

VOTA


Chiudi social
SOCIAL E CONTATTI

Condividi su


oppure seguici su

Facebook YouTube
Newsletter
iscriviti alla newsletter
Telefono
chiamaci
oppure vai alla
sezione contatti