Dal 18 settembre 2017 è entrata in vigore la nuova normativa per l'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti metrici regolamentata dal DM 21 aprile 2017 n. 93.
In base alla nuova normativa (art. 6 D.M. 93/2017) la Camera di Commercio svolge attività di sorveglianza sugli strumenti.
Il Decreto stabilisce regole nuove che riguardano i controlli sugli strumenti soggetti a normativa nazionale ed europea che vengono utilizzati per funzioni di misura legale (metrologia legale). Questi strumenti sono quelli comunemente utilizzati nelle transazioni commerciali, nel controllo dei preconfezionati, nella vendita diretta al pubblico ecc..
Il decreto abroga tutte le norme riguardanti le verifiche periodiche precedentemente in vigore.
Si evidenziano di seguito le novità più rilevanti:
La prima novità riguarda l’etichetta verde che riporta la scadenza di validità dell’uso dello strumento. La sua presenza attesta fino alla data indicata (mese e anno) il corretto funzionamento dello strumento secondo le norme di metrologia legale.
Secondo la previgente disciplina, ogni strumento legale entro 60 giorni dalla messa in servizio doveva essere dotato di contrassegno di prima verifica periodica. Questo requisito non è più richiesto, pertanto gli strumenti legali al momento dell’immissione in servizio dovranno avere i sigilli legali e la dichiarazione di conformità ma non il contrassegno verde di scadenza della prima verifica periodica. La verifica periodica e l’apposizione del c.d. bollino verde sono comunque richieste ma vengono regolate diversamente.
La periodicità decorre dalla data di messa in servizio, cioè dal momento in cui l’utente comincia ad utilizzare lo strumento, ed è diversa a seconda del tipo di strumento.
Il mancato rispetto dei termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti dell’utente metrico titolare dello strumento.
La Tabella che segue, estrapolata dal D.M. 93/2017, riporta, in relazione a ciascuna tipologia di strumento, la periodicità con la quale deve essere accertato il corretto funzionamento da parte dei soggetti abilitati su richiesta dell’utente metrico titolare dello stesso.
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Tipo di strumento |
Periodicità della verificazione |
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Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Es. BILANCE) |
3 anni |
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Strumenti per pesare a funzionamento automatico |
Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno Altre tipologie di strumenti: 2 anni |
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Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (Es. EROGATORI DI CARBURANTE) |
2 anni |
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Misuratori massici di gas metano per autotrazione |
2 anni |
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Misure di capacità |
4 anni |
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Pesi |
4 anni |
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Contatori dell'acqua |
Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m3/h: 13 anni |
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Contatori del gas |
A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni |
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Dispositivi di conversione del volume |
Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni |
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Contatori di energia elettrica attiva |
Elettromeccanici: 18 anni Statici a bassa tensione (BT - fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B o C: 15 anni Statici a media e alta tensione (MT - AT > 1000V): 10 anni |
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Contatori di calore |
Con portata Qp fino a 3 m³/h con sensore di flusso meccanico: 6 anni Con portata Qp fino a 3 m³/h con sensore di flusso statico: 9 anni Con portata Qp superiore a 3 m³/h con sensore di flusso meccanico: 5 anni Con portata Qp superiore a 3 m³/h con sensore di flusso statico: 8 anni |
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Indicatori di livello |
2 anni |
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Tassametri |
2 anni |
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Strumenti di misura della dimensione |
3 anni |
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Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati |
3 anni |
Nel caso in cui l’esito del controllo sia negativo, viene apposta sullo strumento una etichetta rossa, che sta ad indicare la non conformità metrologica. Nell’etichetta rossa è indicata la data in cui la stessa viene apposta sullo strumento; pertanto, a decorrere da tale data, lo stesso non può essere utilizzato come strumento di metrologia legale.
La seconda novità riguarda i soggetti che sono abilitati a svolgere la verifica periodica.
Tali soggetti sono esclusivamente gli Organismi o Laboratori accreditati da ACCREDIA ed abilitati da Unioncamere.
Le condizioni di riconoscimento, l’iter procedimentale, la modulistica da utilizzare ai fini della presentazione della SCIA e i relativi versamenti sono indicati nell’ambito del Regolamento di Unioncamere per gli Organismi accreditati che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n. 93, disponibile nella pagina Unioncamere dedicata http://www.unioncamere.gov.it/P42A3606C421S143/regolamento-unioncamere-d-m--93-2017.htm
IMPORTANTE:
L’Elenco degli Organismi accreditati cui rivolgersi per la verificazione periodica degli strumenti di misura in servizio, con l’indicazione delle classi di strumento per le quali l’Organismo stesso può operare, risulta pubblicato ed aggiornato sul sito internet di UNIONCAMERE, di cui ad ogni buon fine si fornisce il link: https://www.metrologialegale.unioncamere.it/verifica-periodica-degli-strumenti/elenco-storico-dei-laboratori-abilitati
Nel caso in cui l’esito del controllo sia negativo, viene apposta sullo strumento una etichetta rossa, che sta ad indicare la non conformità metrologica. Nell’etichetta rossa è indicata la data in cui la stessa viene apposta sullo strumento; pertanto, a decorrere da tale data, lo stesso non può essere utilizzato come strumento di metrologia legale.
La terza novità riguarda i documenti a corredo degli strumenti. Tutti gli strumenti legali devono avere obbligatoriamente un libretto metrologico, che, nel caso non via abbia già provveduto il fabbricante, dovrà essere fornito senza alcun onere da chi esegue la verifica periodica per la prima volta. Il libretto dovrà essere aggiornato ogniqualvolta venga eseguita una attività di verifica periodica o di riparazione che comporti la rottura dei sigilli legali.
La quarta novità riguarda infine gli utilizzatori degli strumenti, che con la nuova disciplina hanno l’obbligo di comunicare all’Ufficio Metrico sia la data di inizio dell’utilizzo dello strumento che quella di fine utilizzo e l’eventuale trasferimento dello stesso.
Gli utilizzatori inoltre devono richiedere la verifica periodica almeno 5 giorni prima della scadenza, ovvero entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico. La verifica dovrà essere effettuata dagli Organismi o Laboratori accreditati ed abilitati entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
I titolari di strumenti metrici devono inoltre:
Rita Conti
Tel. 0761.234463
Paolo Farnia
Tel. 0761.234462
Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
metrico@rivt.camcom.it
regolazione.mercato@rivt.camcom.it