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Risparmio carburante ed emissioni CO2 su autovetture nuove

La Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture, finalizzata ad offrire un'adeguata informazione sui consumi di carburante nei cicli urbano, extraurbano e misto delle autovetture nuove e sulle loro emissioni di anidride carbonica, è curata dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nell'ambito di una iniziativa a livello di Unione Europea correlata alla necessità di ridurre le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. Infatti con il Protocollo di Kyoto del 1990 diverse nazioni stabilirono di porsi l’obiettivo della progressiva e costante diminuzione delle emissioni di anidride carbonica nell’aria.

La Comunità Europea avallando e firmando il protocollo si è impegnata a porre in essere programma di costante riduzione delle emissioni e tra le tante azioni intraprese al riguardo, una è l’adozione della Direttiva 1999/94/CE, riguardante la disponibilità delle informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio) da fornire nella commercializzazione delle autovetture nuove esposte o offerte in vendita o in leasing in modo da favorire comportamenti consapevoli da parte dei consumatori e quindi orientarli verso acquisti ecologicamente sostenibili.

La normativa comunitaria, recepita in Italia con DPR 17 febbraio 2003 n. 84, "Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove", è applicabile alle autovetture nuove appartenenti alla categoria M1 (veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente, con l'esclusione dei veicoli speciali e dei ciclomotori), e individua una serie di adempimenti a carico dei costruttori e dei rivenditori, nonché del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Obblighi del Rivenditore

Il responsabile del punto vendita che espone o offre in vendita o in leasing un’autovettura nuova (incluse le Km zero) deve:

apporre in modo visibile su ciascuna autovettura esposta o nelle sue immediate vicinanze, un’etichetta formato A4 relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dell’autovettura;

esporre in posizione evidente, un manifesto o uno schermo di visualizzazione che contenga l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante ed alle emissioni specifiche di CO2 di tutta la gamma di autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing nel punto vendita;

rendere immediatamente disponibile a richiesta del cliente per consultazione la “Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di Co2”, pubblicata a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dal DPR 17 febbraio 2003 n. 84, sui dati comunicati da tutti i costruttori e per tutte le autovetture nuove commerciate nell’Unione Europea.

ATTENZIONE – Circ. Mi.S.E. n. 288075 del 23/12/2020

Il Regolamento (UE) 2017/1151 ha introdotto una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli leggeri denominata procedura WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure). Tale procedura sostituisce la precedente procedura di cui al Regolamento (CE) n. 692/2008 denominata NEDC (New European Driving Cycle).

Successivamente alla emanazione del Regolamento (UE) 2017/1151, la Commissione europea, con Raccomandazione (UE) 2017/948, ha indicato le modalità e la tempistica per il passaggio dalla precedente procedura NEDC alla nuova procedura WLTP ai fini dell’informazione ai consumatori. La nuova procedura WLTP oltre a fornire dati più realistici sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 per i consumatori, istituisce un quadro globale per le prove sui veicoli e una descrizione completa di un ciclo di prova delle emissioni regolamentate di CO2 e inquinanti in condizioni ambientali standardizzate.

In conseguenza delle nuove disposizioni, fino al 15 febbraio 2021 sarà consentito indicare i valori relativi al consumo di carburante ed emissione di CO2, oltre che con la procedura WLTP, anche con la precedente procedura NEDC.

Fino alla suddetta data del 15 febbraio 2021, anche il manifesto o schermo di visualizzazione e il materiale promozionale, di cui agli articoli 5 e 6 del DPR 17 febbraio 2003 n.84 e relativi allegati III e IV, potranno esplicitare i valori relativi ad entrambe le procedure.
A decorrere dal 16 febbraio 2021 saranno indicati unicamente i valori misurati con il WLTP.

FAC-SIMILE INFORMAZIONI AMBIENTALI (in vigore dal 16/02/2021)

 

Obblighi del Costruttore

Il costruttore che vende nell’Unione Europea autovetture nuove deve:

  1. fornire ai propri concessionari il manifesto o il file per la visualizzazione su schermo da esporre in ogni punto vendita, sul quale devono essere indicati i modelli suddivisi per tipo di carburante e indicati in ordine crescente di emissioni di CO2
  2. deve fornire al Ministero dello Sviluppo Economico entro il 15 dicembre di ogni anno i dati aggiornati sui consumi di carburante e le emissioni di CO2 di tutte le autovetture commercializzate al fine di far redigere una “Guida al Risparmio di Carburante ed alle emissioni di CO2”
  3. per ogni modello deve fornire informazioni su
  • il tipo di alimentazione (benzina, diesel, gpl, metano)
  • il consumo ufficiale di carburante espresso in litri per 100 km (l/100) o chilometri per litro (Km/l)
  • il valore delle emissioni di Co2 espresso in grammi per chilometro (g/Km)

 

Vigilanza

La Camera di Commercio, oltre ad informare periodicamente il Ministero dello Sviluppo Economico, ha il compito di vigilare sugli adempimenti descritti e ad accertare le seguenti violazioni:

  • omessa o incompleta apposizione dell’etichetta
  • omessa o incompleta affissione del manifesto
  • materiale promozionale incompleto o privo dei valori sul consumo ufficiale di carburante ed emissioni Co2
  • divieto di apporre altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante e alle emissioni non conformi sui materiali informativi
  • indisponibilità a fornire gratuitamente la guida al risparmio su richiesta del consumatore

 

Sanzioni

La violazione degli obblighi citati comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 250,00 a un massimo di 1.000,00 Euro.

L'attività di vigilanza sugli adempimenti previsti spetta alle Camere di Commercio competenti per territorio, le quali devono altresì provvedere alla divulgazione della Guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2.

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico, nella apposita sezione.

 

Approfondimenti

 

RIFERIMENTI

Rita Conti
Tel. 0761.234463
Paolo Farnia
Tel. 0761.234462

Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
metrico@rivt.camcom.it
regolazione.mercato@rivt.camcom.it

dati aggiornati al 30 Agosto 2021


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