Quadro normativo
La disciplina legale del settore calzaturiero è contenuta essenzialmente nelle seguenti fonti normative:
• Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, recepita in Italia con Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 aprile 1996.
• Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del Consumo, artt. 102–113.
• Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93.
• Decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE.
• Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190 disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura.
La normativa non si applica :
• alle calzature d'occasione usate;
• alle calzature aventi la caratteristica di giocattoli;
• alle calzature di protezione disciplinate dal D. Lgs. 475/92 (Dispositivi di Protezione Individuale);
• alle calzature disciplinate dal DPR 904/82 (sostanze pericolose).
Definizione di “calzatura”
Sono considerate "calzature" tutti i prodotti dotati di suole, volti a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente, di cui all'allegato I del Decreto 11 aprile 1996.
Le calzature si compongono di tre parti:
a) Tomaia: La tomaia è la superficie esterna dell'elemento strutturale attaccato alla suola esterna.
b) Rivestimento della tomaia e suola interna: Si tratta della fodera e del sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.
c) Suola esterna: Si tratta della superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva e attaccata alla tomaia.
Un elenco esemplificativo di calzature è contenuto all'allegato II del Decreto 11 aprile 1996.
Etichettatura
In Italia possono essere commercializzate esclusivamente calzature etichettate secondo la normativa vigente (D.M. 11/04/1996, modificato dal D.M. 30/01/2001).
L'etichettatura deve fornire informazioni scritte in lingua italiana relative ai materiali di cui sono costituite le tre parti che compongono la calzatura (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna). In alternativa tale informazione può essere rappresentata da SIMBOLI O PITTOGRAMMI. I simboli dei materiali devono figurare vicino ai simboli che si riferiscono alle tre parti della calzatura e devono avere dimensioni tali da essere comprensibili.
L'etichettatura deve indicare il materiale che compone almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna, e della suola esterna. Se nessun materiale raggiunge tale limite, è opportuno che l'etichetta riporti informazioni sulle due componenti principali. Sono consentite inoltre informazioni supplementari in una delle lingue ufficiali comunitarie per chiarire la qualità e le finiture delle calzature.
L'etichetta, apposta su almeno una delle due calzature, può essere stampata, incollata o applicata ad un supporto, in maniera ben visibile, in modo tale che la stessa sia saldamente applicata ed accessibile al consumatore.
Il fabbricante di suole può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa (in lingua Italiana o in altra lingua dell'Unione Europea).
L'etichetta non deve indurre in errore il consumatore. Si tratta di un principio generale di fede pubblica a tutela del consumatore. A tal fine, nei luoghi di vendita deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo dei simboli utilizzati. La mancata esposizione del suddetto cartello costituisce fattispecie sanzionata (sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 ad € 1.000,00).
Soggetti tenuti all’osservanza della normativa relativa all’etichettatura delle calzature
Fabbricante
Il fabbricante, oppure il suo rappresentante con sede nell'Unione Europea, deve apporre l’etichetta ed è personalmente responsabile per l'esattezza delle informazioni in essa contenute. Se né il fabbricante, né il suo rappresentante hanno sede nella Comunità, il responsabile è colui che introduce la merce sul mercato comunitario.
Venditore al dettaglio
Il venditore al dettaglio deve verificare la presenza dell’etichetta sulle calzature e deve esporre un cartello illustrativo relativo alla simbologia utilizzata nelle etichette, in modo che sia visibile al pubblico.
Vigilanza sul settore calzaturiero
La vigilanza del mercato compete al Ministero dello Sviluppo Economico, che la esercita attraverso le Camere di Commercio, competenti per territorio, ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza.
La suddetta funzione ha lo scopo di accertare che i prodotti che beneficiano della libera circolazione all’interno del territorio dell’Unione soddisfino i requisiti di conformità previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea.
L’attività di controllo è finalizzata a verificare:
• la presenza dell’etichetta;
• la correttezza formale delle informazioni, da indicare in etichetta, sulla composizione delle differenti parti delle calzature destinate al consumatore;
• mediante analisi di campione, che la composizione del prodotto sia conforme a quella dichiarata;
• la presenza, nei soli luoghi di vendita al consumatore finale, del cartello illustrativo della simbologia adottata sull’etichetta;
• la presenza delle misure di sicurezza proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto adottate dal Produttore di cui al Codice di consumo (art. 102 e seg.).
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Unioncamere, ha realizzato una Procedura Operativa per disciplinare le attività ispettive di controllo da parte delle Camere di Commercio.
Tale procedura prevede l’effettuazione di:
¥ controlli visivo/formali in relazioni agli obblighi di etichettatura e/o informazione del consumatore
¥ analisi di campione al fine di stabilire la corrispondenza del prodotto alle indicazioni dichiarate in etichetta.
I controlli vengono effettuati presso gli operatori economici indicati dalla normativa vigente sulle calzature presenti:
a. nei luoghi di produzione e/o immagazzinamento;
b. nei luoghi di distribuzione (vendita all’ingrosso ovvero al consumatore finale).
Sicurezza della calzature del settore moda
Le norme relative alla Sicurezza generale dei prodotti, contenute negli artt. 102- 113 del Codice del Consumo si applicano anche calzature del settore Moda che, di conseguenza, non devono presentare rischi per la salute e la sicurezza degli utilizzatori.
Per la sicurezza dei consumatori sono previste le seguenti informazioni obbligatorie da riportare sulle calzature o sul relativo imballaggio:
• I dati identificativi del produttore: identità ed estremi del produttore o dell'importatore (denominazione/ragione sociale/marchio registrato e sede);
• I dati identificativi del prodotto, mediante il riferimento al tipo di prodotto (codice articolo, n. lotto, modello, codice a barre, ecc.) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.
• Ove necessario, le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile delle calzature, se non sono di immediata percezione senza adeguate avvertenze.
• Sulle calzature del settore moda non è prevista l'apposizione della marcatura CE.
DISCIPLINA SANZIONATORIA
In caso di mancanza di etichettatura o di etichettatura non conforme viene assegnato un termine perentorio al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature, o al venditore al dettaglio per la regolarizzazione della non conformità rilevata.
Decorso inutilmente tale termine il Ministero dello Sviluppo Economico emette un decreto motivato di ritiro dal mercato delle calzature.
Il Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190 ha introdotto una disciplina sanzionatoria molto severa per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, come specificati nella seguente tabella riepilogativa:
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Disposizioni sanzionatorie |
Disposizioni violate della Direttiva 94/11/CE |
Responsabile della violazione |
Importi sanzione amministrativa pecuniaria |
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minimo |
massimo |
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Salvo che il fatto costituisca reato, immissione sul mercato di calzature prive di etichetta. |
Art. 4, paragrafo 3 |
Fabbricante/importatore |
€ 3.000,00 |
€ 20.000,00 |
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Salvo che il fatto costituisca reato, immissione sul mercato di calzature aventi composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati nei principali componenti delle calzature indicati nell’All. I della Direttiva 94/11/CE. |
Art. 4, paragrafo 5 |
Fabbricante/importatore |
€ 1.500,00 |
€ 20.000,00 |
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Salvo che il fatto costituisca reato, immissione sul mercato di calzature con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall’art. 4 par. 1, 2, 3 ,4, della Direttiva 94/11/CE, riportate in lingua italiana. |
Art. 4, paragrafi da 1 a 4 |
Fabbricante/importatore |
€ 1.500,00 |
€ 20.000,00 |
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Utilizzo di una lingua diversa da quella italiana o da altra lingua ufficiale dell’Unione europea. |
--- |
Fabbricante/importatore |
€ 1.500,00 |
€ 20.000,00 |
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Salvo che il fatto costituisca reato, messa a disposizione sul mercato di calzature prive di etichetta. |
Art. 4, paragrafo 5 |
Distributore |
€ 700,00 |
€ 3.500,00 |
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Salvo che il fatto costituisca reato, messa a disposizione sul mercato di calzature senza aver informato correttamente il consumatore finale del significato della simbologia adottata sull’etichetta. |
Art. 4, paragrafo 2 |
Distributore |
€ 200,00 |
€ 1.000,00 |
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Salvo che il fatto costituisca reato, mancato ottemperamento del provvedimento di cui all’art. 3, comma 7, decreto n. 190/2017 |
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Fabbricante o suo rappresentante o responsabile della prima immissione sul mercato nazionale |
€ 3.000,00 |
€ 20.000,00 |
GUIDA ALLA CORRETTA COMPILAZIONE DELL'ETICHETTA DELLE CALZATURE
Unioncamere Nazionale ha pubblicato la Guida per la corretta compilazione dell'etichetta delle calzature con lo scopo, da un lato, di illustrare agli operatori del settore come si compila correttamente l'etichetta delle calzature e, dall'altro, di educare i consumatori a saper leggere l'etichetta del prodotto calzaturiero che intendono acquistare.
Rita Conti
Tel. 0761.234463
Paolo Farnia
Tel. 0761.234462
Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
metrico@rivt.camcom.it