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Etichettatura prodotti connessi all'energia

COSA E’ L’ETICHETTA ENERGETICA?

L’Etichetta Energetica, disciplinata dal D.Lgs. n. 104/2012 di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/30/UE,  è una scheda che ha lo scopo di informare il consumatore sugli aspetti legati ai consumi energetici degli elettrodomestici e di altri prodotti connessi al consumo di energia, indicandone la classe di efficienza energetica.

La normativa di dettaglio in l'applicazione della direttiva è contenuta nei c.d. atti delegati, cioè regolamenti che definiscono norme specifiche etichettatura ed informazione per ogni categoria di prodotto.

 

L'etichetta

Per ogni categoria di prodotto sono individuati per legge i contenuti e la forma grafica dell’etichetta che deve essere apposta sul prodotto in una data posizione.

Le classi energetiche sono 7 ed identificate con le lettere da A a G e rappresentate secondo una scala cromatica dal verde scuro per i dispositivi a maggiore efficienza energetica, al rosso per quelli che consumano di più.

L’etichetta deve essere resa disponibile anche nelle vendite a distanza come quelle on line.

La scheda informativa

Negli opuscoli illustrativi del prodotto e comunque nella documentazione a corredo del prodotto il fornitore inserisce una scheda informativa con contenuti conformi a quanto prescritto dal legislatore per ogni categoria di prodotto.

La documentazione tecnica

Il prodotto deve essere accompagnato anche dalla seguente documentazione tecnica che consente di verificare la correttezza delle informazioni inserite nell’etichetta e nella scheda:

a) la descrizione generale del prodotto;

b) ove disponibili, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;

c) i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni dell'Unione e nelle relative norme nazionali di attuazione;

d) se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli.

 

A QUALI PRODOTTI SI APPLICA?

L’obbligo di apporre l’etichetta energetica si applica agli elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie ecc.) e a tutti quei prodotti che consumano o sono connessi al consumo di energia quali decoder, lettori dvd, ecc.

L’obbligo di etichettatura energetica non si applica invece a tutti i prodotti usati, adibiti a trasporto di cose o persone e la piastrina indicante la potenza del prodotto per motivi di sicurezza

 

QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI?

Gli operatori economici coinvolti ed i rispettivi obblighi sono i seguenti:

Fornitori cioè fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea oppure l'importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione. Questi operatori hanno l’obbligo di apporre agli elettrodomestici più diffusi un'etichetta energetica per  informare i consumatori sul loro consumo di energia in  modo in modo che gli stessi possano scegliere consapevolmente e orientarsi  verso gli elettrodomestici più efficienti

Distributori: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodotti agli utilizzatori finali. Questi operatori hanno l’obbligo di esporre le etichette, in maniera visibile e leggibile e presentano la scheda nell'opuscolo e nella documentazione a corredo del prodotto venduto all’utilizzatore finale.

 

VIGILANZA E CONTROLLI

L’Autorità di vigilanza competente è il Ministero Sviluppo Economico che a tale scopo si avvale del supporto tecnico di ENEA e della collaborazione anche delle Camere di Commercio in quanto deputate istituzionalmente alla tutela del consumatore e della fede pubblica nonché vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti.

I controlli effettuati nel corso delle ispezioni e sopralluoghi possono essere:

  • VISIVI e cioè tesi a verificare che il prodotto sia immesso in commercio con tutte le etichette e le indicazioni obbligatorie;
  • DOCUMENTALI quando la verifica si estende anche all’esame della documentazione tecnica che deve essere necessariamente predisposta dal fornitore;
  • FISICI quando il prodotto viene prelevato e sottoposto a specifiche prove di laboratorio per verificare la veridicità e correttezza delle informazioni e la sicurezza del prodotto.

 

SANZIONI

Art. 13 D.Lgs 104/2012

Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
FORNITORI
a) da 4.000 a 40.000 euro, il fornitore che non ottempera ai provvedimenti adottati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 12, commi da 1 a 3;
b) da 3.000 a 30.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non è tenuta a disposizione o non è messa a disposizione entro i termini stabiliti;
c) da 2.000 a 20.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ovvero prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso;

DISTRIBUTORI

d) da 1.000 a 10.000 euro, il distributore che espone prodotti privi di etichetta oppure prodotti privi della prevista scheda;

e) da 500 a 5.000 euro, il distributore che espone prodotti con etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti sui quali non è apposta la prevista scheda o per i quali tale scheda non è redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

 

Approfondimenti

UNIONCAMERE

http://vigilanzamercato.unioncamere.it/P42A0C50S9/Pubblicazioni-su-l-etichettatura-energetica-per-il-consumatore.htm

http://vigilanzamercato.unioncamere.it/P42A0C0S9/Prodotti-connessi-all-energia.htm

 

ENEA

http://www.enea.it/it/pubblicazioni/pdf-opuscoli/OpuscoloEtichettaEnergetica.pdf

 

 

RIFERIMENTI

Rita Conti
Tel. 0761.234463
Paolo Farnia
Tel. 0761.234462

Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
metrico@rivt.camcom.it

dati aggiornati al 31 Agosto 2017


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