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Un prodotto tessile può essere etichettato o contrassegnato con una delle denominazioni di cui all’Allegato III DEL Regolamento (UE) n. 1007/2011 purché sia composto esclusivamente di una fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito, la quale non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamenti o impieghi che l’abbiano danneggiata.
Tuttavia, ci sono delle condizioni che possono consentire la deroga a quanto sopra illustrato:
a)
la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche di cui al paragrafo 1;
b)
la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25 %;
c)
in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un'altra fibra.
L'indicazione della composizione percentuale completa di tale mischia è obbligatoria.
Le fibre estranee nei prodotti sopra indicati, inclusi i prodotti di lana ottenuti mediante il ciclo cardato, non superano lo 0,3 % in peso, sono giustificate come tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risultano da un'aggiunta sistematica.
RIFERIMENTI
Rita Conti Tel. 0761.234463 Paolo Farnia Tel. 0761.234462
Resp. Anna Cecchetti Tel. 0761.234400 metrico@rivt.camcom.it