CODICE DEL CONSUMO
Con l’espressione “Codice del Consumo” si indica il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il riassetto della normativa a tutela del consumatore, in vigore dal 23 ottobre 2005. Le ultime modifiche sono state apportate dalla L. 3 maggio 2019, n. 37 e dalla L. 12 aprile 2019, n. 31.
Il Codice del Consumo è frutto del lavoro di una commissione istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico, in forza della delega contenuta nell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
L’approvazione del Codice segna un traguardo importante nella tutela dei consumatori, soprattutto per il fatto che il legislatore ha voluto dare, utilizzando la tecnica del Testo Unico, una sede normativa unitaria, omogenea e coordinata alle varie disposizioni che, nel corso del tempo, erano intervenute in modo disorganizzato e settoriale, per lo più come recepimento di direttive comunitarie.
L’opera di riassetto normativo ha come filo conduttore le fasi del rapporto di consumo, dalla pubblicità alla corretta informazione, dal contratto alla sicurezza dei prodotti, fino all’accesso alla tutela giurisdizionale e alle associazioni rappresentative di consumatori.
Con l’introduzione dell’art. 140-bis, il Codice si è ulteriormente arricchito della c.d. class action o azione di classe, cioè della procedura dinanzi al Tribunale finalizzata all’ottenimento del risarcimento del danno in capo a ciascun componente del gruppo di consumatori danneggiati da un medesimo fatto.
SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
La Parte IV Titolo I – Artt. da 102 a 113 del Codice del consumo D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (di seguito Codice), costituisce il recepimento nazionale della Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Tale disciplina impone ad ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo un requisito generale di sicurezza (normativa “orizzontale”) e realizza, in combinazione con i requisiti essenziali di sicurezza richiesti dalla legislazione settoriale (normativa “verticale”) l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori
Le disposizioni del Titolo I si applicano a tutti i prodotti definiti dall’art. 103 comma 1 lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell’ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria, le disposizioni del Titolo I si applicano per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti. (art. 102 commi 2 e 3).
Sono esclusi dall’ambito di applicazione: “I PRODOTTI ALIMENTARI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002, DEL 28 GENNAIO 2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO” - Art. 102 comma 6.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di prodotti che non rientrando nelle norme di settore armonizzate ricadono a pieno titolo nel campo di applicazione del Codice:
- mobili per interno ed esterno (sedute, tavoli, letti, culle per uso domestico etc.);
- attrezzature per allenamento (simulatori di corsa, vogatori, cyclette, etc.);
- articoli per puericultura (girelli, succhietti, culle per uso domestico, etc.).
Violazioni e sanzioni
Il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi. [comma 2] Arresto fino ad un anno e ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00
Il produttore o il distributore che immettono sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di immissione in commercio. [comma 1] Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00
Il produttore o il distributore che non ottemperano ai provvedimenti di conformazione emanati per rendere sicuro il prodotto. [comma 3] Ammenda da € 10.000,00 a € 25.000,00
Il produttore o il distributore che non assicurano la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento della vigilanza. [comma 4] Sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 40.000,00
Il produttore che viola le disposizioni di cui all’art. 104 del D.Lgs 206/2005 commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9 Il distributore che viola le disposizioni di cui all’art. 104 del D.Lgs 206/2005 commi 6, 7, 8 e 9. [comma 5] Sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 30.000,00
Legislazione di riferimento
Normative comunitarie
DIRETTIVA 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
REGOLAMENTO 765/2008/CE che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
DECISIONE 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE.
DECISIONE 2010/15/UE recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d’informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all’articolo 12 e all’articolo 11 della Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Normative nazionali
D. Lgs 06/9/2005 n. 206 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229. (Artt. da 102 a 113)
Norme tecniche
Si riportano alcune delle principali norme tecniche che, se applicate volontariamente dal fabbricante, costituiscono elementi per valutare la sicurezza dei prodotti.
CEI 23-50:2007 - Spine e prese per usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni
Generali;
CEI 23-57:2007 - Spine e prese per usi domestici e similari Parte 2: Prescrizioni particolari per adattatori;
CEI EN 61995-2:2010 - Dispositivi per la connessione di apparecchi d'illuminazione per usi domestici e similari Parte 2: Fogli di normalizzazione per DCL;
CEI EN 60799:1999 - Cordoni per connettori e cordoni per connettori di
Interconnessione;
UNI EN 12790:2009 - Articoli per puericultura – Sdraiette;
UNI EN 1273:2005 - Articoli per puericultura – Girelli – Requisiti di sicurezza e metodi di prova;
UNI EN 1400-1:2004 - Articoli per puericultura- Succhietti per neonati e bambini piccoli- Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e informazioni relative al prodotto;
UNI EN 1400-2:2004 - Articoli per puericultura- Succhietti per neonati e bambini piccoli - Parte 2: Requisiti meccanici e prove;
UNI EN 1400-3:2004 - Articoli per puericultura- Succhietti per neonati e bambini piccoli- Parte 3: Requisiti chimici e prove;
UNI EN 1466:2008 - Articoli per puericultura- Sacche porta bambini e supporti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova;
UNI EN 13209-1:2005 - Articoli per puericultura- Zaini porta bambini- Requisiti di sicurezza e metodi di prova- Parte 1: Zaini porta- bambini con telaio;
UNI EN 13209-2:2006 Articoli per puericoltura- Zaini porta bambini- Requisiti di sicurezza e metodi di prova- Parte 2: Zaini di materiale flessibile;
UNI EN 14344:2005 - Articoli per puericultura - Seggiolini per bambini per biciclette - Requisiti di sicurezza e metodi di prova;
UNI EN 14350-1:2005 - Articoli per puericultura- Dispositivi per bere- Parte 1: Requisiti generali e meccanici e prove;
UNI EN 14350-2:2005 - Articoli per puericultura- Dispositivi per bere- Parte 2: Requisiti chimici e prove.
Documenti da consultare
Documento guida sul rapporto tra la Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP) e determinate direttive di settore riportanti norme sulla sicurezza dei prodotti.- (DG SANCO) – novembre 2003 - (http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/guidance_gpsd_it.pdf);
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