DEFINIZIONE DI DISTRIBUTORE
Si intende la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato D.P.I...
OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI EX ART. 11 REG. UE 2016/425
I Distributori devono obbligatoriamente:
- comportarsi con la dovuta diligenza nella messa a disposizione D.P.I. e se ritengono che il D.P.I. non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza enunciati nell'allegato II, non lo mettono a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il D.P.I. presenta un rischio, ne informano il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato;
- verificare:
- che il prodotto rechi la marcatura CE;
- che il prodotto sia accompagnato dalla documentazione richiesta, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana;
- che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alla prescrizione di garantire che sul D.P.I. sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione ed inoltre il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati; oppure, ove ciò non sia possibile, sia apposto sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento.
- garantire che, mentre il D.P.I. è sotto la loro responsabilità, le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità agli obiettivi di salute e di sicurezza;
- se ritengono che il D.P.I. da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al Reg. UE 2016/425, assicurarsi che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il D.P.I. presenti un rischio, i distributori devono informarne immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il D.P.I., indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;
- a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del D.P.I. e cooperare con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal prodotto da essi messo a disposizione sul mercato.
I Distributori, come gli altri operatori di filiera (fabbricanti, importatori, mandatari) devono inoltre indicare alle Autorità di Vigilanza che ne fanno richiesta:
- qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un D.P.I...
- qualsiasi operatore economico a cui essi hanno fornito un D.P.I...
Tali informazioni devono essere disponibili per 10 anni dopo che è stato loro fornito un D.P.I. e per 10 anni dopo che essi hanno fornito un D.P.I...