In questo sito non vengono utilizzati cookies per raccogliere informazioni personali in modo diretto ma alcuni elementi di terze parti potrebbero anche utilizzarli.
Cliccando su "approvo", navigando il sito o scorrendo questa pagina confermi di accettare i cookies (che ricordiamo possono essere sempre disabilitati dalle impostazioni del tuo browser).

Leggi come vengono utilizzati i cookies su questo sito

Distributore

DEFINIZIONE DI DISTRIBUTORE

Si intende la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico.

 

Per “messa a disposizione sul mercato” si intende la fornitura di materiale elettrico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito

Per “immissione sul mercato” si intende la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di materiale elettrico.

 

OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI EX ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 86/2016

I Distributori devono obbligatoriamente:

  • non mettere a disposizione sul mercato il materiale elettrico che non sia conforme agli obiettivi di sicurezza enunciati nell'allegato I, fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il materiale elettrico presenta un rischio, devono informare il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato;
  • verificare che il prodotto rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dalla documentazione richiesta, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana, che il fabbricante e l'importatore abbiano apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione e il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento;
  • conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato;
  • garantire che, mentre il materiale elettrico è sotto la sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità;
  • se ritengono che il materiale elettrico che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme, assicurare che siano prese le misure correttive necessarie per renderlo conforme, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenta un rischio, ne deve informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il materiale elettrico, indicando i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;
  • a richiesta di un'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione, necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico. Cooperando con l'autorità, su sua richiesta, per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da loro messo a disposizione sul mercato.

 

RIFERIMENTI

Rita Conti
Tel. 0761.234463
Paolo Farnia
Tel. 0761.234462

Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
metrico@rivt.camcom.it

dati aggiornati al 21 Aprile 2020


VALUTA QUESTA
PAGINA

VOTA


Chiudi social
SOCIAL E CONTATTI

Condividi su


oppure seguici su

Facebook YouTube
Newsletter
iscriviti alla newsletter
Telefono
chiamaci
oppure vai alla
sezione contatti