Si intende la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale.
È ritenuto fabbricante l'importatore o il distributore che immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica materiale elettrico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità.
Per “messa a disposizione sul mercato” si intende la fornitura di materiale elettrico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito
Per “immissione sul mercato” si intende la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di materiale elettrico.
OBBLIGHI DEI FABBRICANTI EX ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 86/2016
I Fabbricanti devono obbligatoriamente:
Rita Conti
Tel. 0761.234463
Paolo Farnia
Tel. 0761.234462
Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
metrico@rivt.camcom.it