DEFINIZIONE DI FABBRICANTE
Si intende la persona fisica o giuridica che fabbrica un D.P.I. o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale.
Un importatore o distributore è ritenuto fabbricante quando immette sul mercato un D.P.I. con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un D.P.I. già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità.
OBBLIGHI DEI FABBRICANTI EX ART. 8 REG UE 2016/425
I Fabbricanti devono obbligatoriamente:
- garantire che i D.P.I. immessi sul mercato siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di essenziali di salute e di sicurezza enunciati nell'allegato II del Reg. UE 2016/425;
- eseguire una valutazione adeguata dei rischi da cui il D.P.I. è destinato a proteggere;
- eseguire o fare eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'art 19 del Reg. UE 2016/425;
- preparare la documentazione tecnica di cui all'allegato III del Reg. UE 2016/425;· redigere una dichiarazione di conformità UE di cui all'allegato IX del Reg. UE 2016/425 e fornirla con il prodotto ovvero indicare il sito internet su cui questa dichiarazione è reperibile;
- apporre sul D.P.I. la marcatura CE;
- apporre sul prodotto un numero di tipo, di lotto o di serie (oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione; oppure, ove ciò non sia possibile per le dimensioni o la natura del materiale elettrico, apporre le informazioni prescritte sull'imballaggio o inserirle in un documento di accompagnamento);
- indicare sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati (oppure, ove ciò non sia possibile, apporle sull'imballaggio o inserirle in un documento di accompagnamento. L'indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato);
- garantire che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili;
- conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data dell'immissione sul mercato del prodotto;
- garantire la predisposizione delle procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. A tal fine i fabbricanti tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate. Ove necessario, in considerazione dei rischi presentati dal prodotto, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori:
- una prova a campione del prodotto messo a disposizione sul mercato;
- esaminano i reclami relativi a D.P.I. non conforme e i richiami di D.P.I.;
- mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio;
- se ritengono che il D.P.I. immesso sul mercato non sia conforme, prendere immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il D.P.I. presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il D.P.I. è stato messo a disposizione sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;
- a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del D.P.I., in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità; cooperare, inoltre, con essa, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal D.P.I. immesso sul mercato.
I fabbricanti, come gli altri operatori di filiera (importatori, mandatari, distributori) devono inoltre indicare alle Autorità di Vigilanza che ne fanno richiesta:
- qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un D.P.I.;
- qualsiasi operatore economico a cui essi abbiano fornito un D.P.I...
Tali informazioni devono essere disponibili per 10 anni dopo che è stato loro fornito un D.P.I. e per 10 anni dopo che essi hanno fornito un D.P.I...