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Importatori

DEFINIZIONE DI IMPORTATORE

Si intende la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un D.P.I. originario di un Paese terzo.

 

OBBLIGHI DEGLI IMPORTATORI EX ART. 10 REG. UE 2016/425

Gli Importatori devono obbligatoriamente:

  • immettere sul mercato solo D.P.I. conformi; se ritengono che il D.P.I. non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza enunciati nell'allegato II, non lo immettono sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme, e ne informano il fabbricante e le autorità di vigilanza;
  • assicurare che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità;
  • assicurare che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sul D.P.I. siano apposti la marcatura CE, un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione;
  • indicare sul D.P.I. o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. Le informazioni relative al contatto devono essere in lingua italiana;
  • garantire che il D.P.I. sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana;
  • garantire che, per il periodo in cui il D.P.I. è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati allegato II del Reg. UE 2016/425;
  • laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati, eseguire, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, una prova a campione sul D.P.I. messo a disposizione sul mercato; esaminare i reclami dei D.P.I. non conformi e i richiami, mantenendone, se del caso, un registro degli stessi; informare i distributori di tale monitoraggio;
  • se ritengono che il D.P.I. da essi immesso sul mercato non sia conforme al Reg. UE  2016/425, prendere immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale D.P.I., per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il D.P.I. presenti un rischio, ne informano immediatamente le autorità nazionali, competenti degli Stati membri in cui lo hanno messo a disposizione sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;
  • per dieci anni dalla data in cui il D.P.I. è stato immesso sul mercato, mantenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, e garantire inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tali autorità;
  • a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del D.P.I. in una lingua facilmente compresa da tale autorità e cooperare con essa, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal D.P.I.  immesso sul mercato.

Gli Importatori, come gli altri operatori di filiera (fabbricanti, mandatari, distributori) devono inoltre indicare alle Autorità di Vigilanza che ne fanno richiesta:

  • qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un D.P.I.;
  • qualsiasi operatore economico a cui essi abbiano fornito un D.P.I...

Tali informazioni devono essere disponibili per 10 anni dopo che è stato loro fornito un D.P.I. e per 10 anni dopo che essi hanno fornito un D.P.I...

 

RIFERIMENTI

Rita Conti
Tel. 0761.234463
Paolo Farnia
Tel. 0761.234462

Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
metrico@rivt.camcom.it

dati aggiornati al 07 Aprile 2020


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