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Marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 ed Allegato II del Regolamento (CE) n. 765/2008.

 

L’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/425 dispone invece alcune regole specifiche per l’apposizione della marcatura CE sui D.P.I.:

  • La marcatura CE è apposta sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del DPI, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento del DPI.
  • La marcatura CE è apposta sul DPI prima della sua immissione sul mercato.
  • Per i DPI della categoria III, la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario.
  • La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da un pittogramma o da un'altra marcatura con l'indicazione del rischio dal quale il DPI è destinato a proteggere.

 

ATTENZIONE ALLE CONTRAFFAZIONI

La marcatura CE è molto simile al marchio CE contraffatto “China Export”.

RIFERIMENTI

Rita Conti
Tel. 0761.234463
Paolo Farnia
Tel. 0761.234462

Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
metrico@rivt.camcom.it

dati aggiornati al 07 Aprile 2020


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