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Avviso per i conducenti che utilizzano mezzi dotati di tachigrafo digitale - In vigore le novità

Nuovo standard G2V2 e proroga obbligo di adeguamento ai tachigrafi di ultima generazione G2V2



pubblicata il 20/01/2025


Si informa che a decorrere dal 31 dicembre 2024 entra in vigore l'obbligo di dimostrare, nell'ambito dei controlli su strada, l’attività svolta dal conducente nei 56 giorni precedenti (attualmente sono 28 giorni). Tale obbligo ricade su tutti gli operatori che guidano mezzi assoggettati all'uso del tachigrafo, sia analogico che digitale di ogni generazione (Art. 36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall’art. 2 del Regolamento UE 1054/2020).

Le carte conducente omologate da luglio 2023, attualmente emesse dalle Camere di Commercio, sono già conformi alle nuove disposizioni in quanto dotate di memoria in grado di registrare i 56 giorni di attività, non necessitano pertanto di alcuna modifica o documentazione aggiuntiva.
Si forniscono di seguito alcune informazioni di dettaglio per una corretta valutazione sulla eventuale necessità di sostituire la carta di cui si dispone
Le carte tachigrafiche attualmente in circolazione sono di due tipologie e tutte di generazione 2.
La tipologia è riconoscibile attraverso i seguenti codici di omologazione presenti sul retro delle carte:

-le carte G2V1 recano il codice: E 3 1003
-le carte G2V2 (rilasciate a partire dal 21 luglio 2023) recano il codice: E 3 1004

Le carte G2V2, di ultima generazione, garantiscono la registrazione corretta dei dati oggetto del controllo esteso ai 56 giorni di attività.

Anche le carte G2V1 possono consentire la registrazione di 56 o più giorni di attività, ma la situazione può variare in base all’uso che della carta viene fatto dal conducente, in relazione allo svolgimento della sua attività. Infatti, gli eventuali inserimenti manuali di parametri aggiuntivi (ad esempio per attività che comportano la registrazione di spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci), potrebbero diminuire la capacità di memoria della carta e non rendere disponibili i dati per tutte le giornate da documentare. In tal caso sarebbe necessario ricorrere alle stampe dei giorni mancanti per arrivare ai 56 previsti dalla norma.
E’ da precisare, inoltre, che la normativa non prevede un obbligo specifico di adeguamento della Carta al nuovo standard G2V2, ma i Conducenti che dispongono di versioni di Carta precedenti all'attuale modello G2V2, possono volontariamente sostituirla con una di ultimissima generazione presentando una richiesta di rinnovo (barrare la casella “altri casi”) presso la Camera di Commercio competente.
Si rendono disponibili le recenti circolari esplicative del Ministero dell'Interno che si descrivono brevemente:
- Nessun obbligo di sostituzione delle carte tachigrafiche con quelle G2V2; in caso di memoria insufficiente alla registrazione di tutte le attività dei 56 giorni precedenti, obbligo di stampa delle attività di guida al termine di ogni giornata lavorativa da tenere a disposizione delle Autorità di controllo; rimane quindi il suggerimento di verificare la capacità di memoria delle carte conducente prima di valutare qualsiasi necessità di sostituzione.
- Periodo di tolleranza di due mesi (fino a febbraio 2025) dell'obbligo di sostituzione dei tachigrafi analogici e digitali di vecchia generazione con quelli di ultima generazione G2V2. Tale periodo è finalizzato all'adeguamento previsto dalla normativa.
- Documentazione da tenere al seguito a disposizione degli organi di controllo e acquisizione in fase di controllo anche attraverso modalità digitali. La documentazione ha lo scopo di testimoniare l'adempimento dell'obbligo dell'impresa di aver adeguatamente formato i propri conducenti sul corretto utilizzo del tachigrafo.
Si segnala inoltre l'introduzione di una nuova esenzione dall'uso del tachigrafo per i veicoli adibiti al trasporto di denari o di valori (Art. 31 L. 177/2024).

Allegati
Circolare Proroga tachigrafo e deroghe al suo uso

Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 165/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 04 febbraio 2014, per quanto riguarda la presentazione ai funzionari addetti ai controlli delle registrazioni dei tachigrafi fatte nel giorno in corso e nei cinquantasei giorni precedenti nel settore del trasporto di merci e passeggeri.

Decreto legge 16 settembre 2024, n. 132 recante Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Modifica art. 6, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n, 144 in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

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