Con decreto direttoriale 31 marzo 2021 sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande della legge Marcora
Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 è stato istituito, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.
Tale intervento si affianca a quello previsto dalla legge 27 febbraio 1985 n. 49, cosiddetta legge Marcora, prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nelle quali le società finanziarie – partecipate dal Ministero dello sviluppo economico - assumano, ovvero abbiano assunto, delle partecipazioni ai sensi della predetta legge Marcora.
Le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 4 dicembre 2014 sono state sostituite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, che ha istituito un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative.
Il nuovo intervento agevolativo prevede che la procedura di concessione del finanziamento agevolato a favore delle società cooperative continui ad essere gestita dalle società finanziarie partecipate dal Ministero a cui è affidata l’attuazione degli interventi ai sensi della citata legge n. 49/1985, al fine di assicurare al "piano d'impresa" delle società cooperative un'adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri sia di indebitamento a medio lungo termine.
Con decreto direttoriale 31 marzo 2021 sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e lo svolgimento del monitoraggio delle iniziative agevolate nonché le modalità di regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie a cui è affidata la gestione dell' intervento.
Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 che, come previsto all’ art. 1, comma 1, lettera f) del DM 4 gennaio 2021, siano già partecipate da CFI.
Per la consultazione delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione ai sensi della predetta L. 27 febbraio 1985 n. 49 (c.d. Legge Marcora) si rimanda alla pagina https://www.cfi.it/legge-marcora.php.
I finanziamenti agevolati sono concessi al fine di sostenere, sull’intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai Regolamenti de minimis di volta in volta applicabili, la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
I finanziamenti agevolati:
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le società cooperative proponenti sono tenute a presentare alla Società finanziaria, CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, la seguente documentazione:
I moduli sono disponibili come allegati del decreto 31 marzo 2021.
La richiesta di finanziamento agevolato e la relativa documentazione potranno essere presentate alla società finanziaria partecipata dal Ministero dello sviluppo economico, CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, a partire dal 23 aprile 2021, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c.: cfi@pec.it
Per la consultazione delle modalità di presentazione della domanda di finanziamento si rimanda alla pagina https://www.cfi.it/finanziamento-agevolato-mise.php
Per contatti e informazioni propedeutici alla presentazione delle domande contattare la società finanziaria CFI all’indirizzo di posta: info@cfi.it