DEFINIZIONE DI RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO
Si intende la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti.
Per "immissione sul mercato" si intende la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
Per "messa a disposizione sul mercato" si intende la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
OBBLIGHI DEI RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI EX ART. 4 DECRETO LEGISLATIVO N. 54/2011
I Rappresentanti Autorizzati devono obbligatoriamente:
Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1 posti espressamente a carico del Fabbricante, nonché la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
Rita Conti
Tel. 0761.234463
Paolo Farnia
Tel. 0761.234462
Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
metrico@rivt.camcom.it