E' iscrivibile l’imprenditore artigiano che esercita professionalmente, manualmente e in qualità di titolare un’attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, o alla prestazione di servizi e che possiede personalmente i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore per l’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti.
L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale o collettiva attraverso società, anche cooperative, con esclusione delle società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:
a) nelle società in nome collettivo la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo;
b) nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo. In ogni caso i soci accomandanti non possono rivestire la qualità di socio artigiano;
c) nelle società a responsabilità limitata unipersonali il socio unico svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo, rivesta la qualifica di amministratore unico e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
d) nelle società a responsabilità limitata pluripersonali la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la maggioranza nell’organo amministrativo;
e) nelle società cooperative la maggioranza dei soci svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo.
Per tutti i soggetti in possesso dei requisiti di legge iscrizione all’Albo costituisce un obbligo. Solo per le società a responsabilità limitata pluripersonale l’iscrizione ha carattere facoltativo.
Sono iscrivibili anche i consorzi e le società consortili costituiti da sole imprese artigiane. E’ altresì ammessa l’iscrizione per consorzi e società consortili a composizione mista nei quali la presenza di impresa industriali di minori dimensioni (come definite dal DM 18 settembre 1997, “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”) purché almeno i due terzi delle imprese consorziate sia costituito da imprese artigiane e che le stesse rappresentino la maggioranza negli organi deliberanti.
L’iscrizione all’albo è condizione per beneficiare delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla normativa di settore. Ai fini della erogazione delle agevolazioni e degli incentivi di cui sopra, gli effetti dell’iscrizione all’albo decorrono dalla data di adozione del relativo provvedimento.
Diversamente, gli effetti dei provvedimenti di modificazione dell’iscrizione e di cancellazione decorrono rispettivamente dalla data del verificarsi dell’evento modificativo, dalla data di cessazione dell’attività o di perdita dei requisiti.
Con la l. 04/07/1959 n. 463 è stata estesa agli artigiani ed ai loro familiari coadiuvanti l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS). Per quanto attiene i fini previdenziali l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane non ha natura costitutiva ma di accertamento; ne consegue che i contributi previdenziali artigiani sono dovuti per il periodo di effettiva attività del titolare e dei familiari e non per quello di iscrizione all’Albo .
Sono considerati familiari coadiuvanti dell’imprenditore artigiano il coniuge, i parenti sino al 3° grado e gli affini entro il 2° grado del titolare (o del socio artigiano) che lavorano abitualmente e prevalentemente nell’impresa. In proposito si riepiloga di seguito una tabella analitica sui gradi di parentela e affinità:
Parenti
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GRADI |
In linea retta |
In linea collaterale |
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1° |
I genitori ed il figlio |
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2° |
Il nonno o la nonna ed il nipote |
I fratelli e le sorelle |
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3° |
Il bisavolo o la bisavola (bisnonni) e il pronipote |
Lo zio o la zia ed il nipote da fratello o sorella |
Affini
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GRADI |
Affini |
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1° |
I suoceri, con i generi e le nuore. Il patrigno e la matrigna, con i figliastri. |
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2° |
I cognati (il coniuge del cognato non è affine) |
Albo Imprese Artigiane
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