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Requisiti per l'iscrizione

Personali del titolare

Occorre che l’artigiano:

 

  • sia cittadino italiano o appartenente ad uno degli stati dell’UE. Se cittadino extracomunitario deve essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità (escluso quello concesso per turismo o studio);
  • abbia raggiunto la maggiore età;
  • non abbia con enti pubblici o con privati un rapporto di lavoro subordinato con orario a tempo pieno;
  • non sia già titolare o socio artigiano di altre imprese iscritte all’ Albo Artigiani;

 

Oggetto dell’attività

La normativa che detta la definizione di impresa artigiana prevede che l’impresa artigiana abbia come scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. La definizione non fa alcun riferimento oggettivo o merceologico alla natura dell’attività svolta né ad un elenco specifico di attività artigianali. E’ invece specificato che non possono ritenersi artigiane le attività agricole, la prestazione di servizi commerciali (marketing, consulenza, ecc. …), l’intermediazione nella circolazione dei beni (attività commerciali) e le attività ausiliarie del commercio e le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. La norma, tuttavia, ammette che le attività escluse possano essere esercitate se accessorie e strumentali all’attività artigiana prevalente.

 

Esercizio d’impresa e organizzazione aziendale 

L’artigiano è definito imprenditore dalla normativa e la sua attività è d’impresa. Ne consegue che egli per ottenere l’iscrizione nell’albo deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2082 del CC che dà la definizione di imprenditore. L’artigiano deve quindi svolgere un’attività economica finalizzata alla produzione od allo scambio di beni o servizi, esercitata in modo professionale (nell’accezione di abituale e sistematica) ed organizzato. 

 

Partecipazione al processo produttivo e manualità 

Il titolare (la maggioranza dei soci in caso di società) dell’impresa artigiana deve svolgere il proprio lavoro in maniera prevalente nel processo produttivo, nel senso che per essere qualificato artigiano deve dedicare la maggior parte della propria attività lavorativa all’impresa. L’attività del titolare deve essere anche manuale (partecipazione fisica al processo produttivo) e non solo meramente direttiva o amministrativa.

 

Requisiti tecnico professionali 

Nell’esercizio delle attività che richiedono una particolare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, il titolare o almeno uno dei soci artigiani devono possedere i prescritti requisiti tecnico-professionali (impiantisti, autoriparatori, autotrasportatori, conducenti di veicoli, acconciatori, estetisti, ecc. …).

 

Svolgimento del processo produttivo 

Una caratteristica essenziale dell’impresa artigiana è quella di svolgersi con processi produttivi non in serie oppure anche in serie ma a condizione che non siano completamente automatizzati. Nella produzione non in serie la risorsa umana costituisce il fattore prevalente rispetto alle attrezzature e alle strumentazioni, anche in presenza di macchinari tecnologicamente avanzati e con alti livelli di automazione (ossia non deve essere la macchina svolge l’intera fase del processo produttivo e l’intervento umano non deve limitarsi al solo avvio e spegnimento della macchina o al controllo della funzionalità della stessa e della qualità dei beni prodotti). Per lavorazione in serie non del tutto automatizzata deve intendersi un processo produttivo caratterizzato da alcune singole fasi di lavorazione integralmente automatizzate e da un intervento dell’uomo (comunque determinante) dalla connotazione più propriamente tecnico-funzionale.

 

Limiti dimensionali

L’impresa per essere qualificata artigiana deve rispettare i seguenti limiti relativamente al numero degli occupati, variabili in base al settore di attività e alla modalità di lavorazione: 

  • impresa che non lavora in serie: 18 addetti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il limite può essere elevato fino ad un massimo di 22 dipendenti purché le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 addetti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, il limite può essere elevato fino a 12 purché le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • imprese operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: 32 addetti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16, il limite può essere elevato fino a 40, purché le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • impresa di autotrasporto: 8 dipendenti;
  • imprese di costruzioni edili: 10 addetti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, il limite può essere elevato fino a 14 purché le unità aggiuntive siano apprendisti.

 Per il calcolo dei precedenti limiti occorre poi notare che: 

  • non sono computati per un periodo di 2 anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19.1.55 n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18.12.73 n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;
  • non sono computati i dipendenti con contratto di formazione;
  • non sono computato i dipendenti con contratto di inserimento di cui al D.Lgs. 276/03;
  • non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali;
  • sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230/bis del Codice Civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;
  • sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;
  • sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta 

RIFERIMENTI

Albo Imprese Artigiane
Resp. Lidia Leuzzi
Tel. 199.206.017
registro.imprese@vt.camcom.it 

dati aggiornati al 18 Gennaio 2021


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