Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 recante attuazione del Reg. (CE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Reg. (CE) n. 842/2006 (G.U. n. 7 del 9 gennaio 2019).
La nuova normativa è in vigore dal 24 gennaio 2019.
Sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese – ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE
Il D.P.R. adegua alle nuove disposizioni del Regolamento (UE) n. 517/2014 il sistema di certificazione istituito con il D.P.R. n. 43/2012. Tale sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese prevede che l’Organismo nazionale italiano di accreditamento, “ACCREDIA”, rilasci un accreditamento agli Organismi di certificazione sulla base di appositi schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell’Ambiente (articolo 4, comma 1 del D.P.R. n. 146/2018).
Con Decreto n. 9 del 29 gennaio 2019, il Ministero dell’Ambiente ha approvato gli schemi di accreditamento A) di persone fisiche addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai Regolamenti di Esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e B) di imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.
Per ottenere la designazione degli Organismi di certificazione da parte del Ministero dell’Ambiente è necessario il possesso del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA e dell’approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente del tariffario applicato per il rilascio dei certificati.
Il rilascio delle attestazioni alle persone che effettuano il recupero di F-gas dagli impianti di condizionamento d’aria da determinati veicoli a motore di cui al Regolamento (CE) n. 307/2008, viene effettuato dagli Organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche, al completamento di un corso di formazione. Tali organismi sono certificati da organismi di valutazione della conformità accreditati per tale specifica attività. In questo caso non è prevista la designazione da parte del Ministero dell’Ambiente dell’organismo accreditato.
Ulteriori informazioni in merito alle procedure di accreditamento sono disponibili sul sito di ACCREDIA e su quello del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Le persone fisiche e le imprese potranno rivolgersi agli Organismi di certificazione/attestazione per ottenere i pertinenti certificati/attestati in regola con le procedure di accreditamento.
Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate
Il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito presso il Ministero dell’ambiente ai sensi dell’articolo 14, del D.P.R., è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma.
Per il Lazio risulta pertanto competente la Camera di Commercio I.A.A. di Roma.
L’articolo 15 del D.P.R conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas, ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a. Sezione degli Organismi di certificazione, degli Organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
b. Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
c. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
d. Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
e. Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
f. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.
Attraverso il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, sarà pertanto possibile:
• consultare l’Elenco degli Organismi di Certificazione e di Attestazione della formazione ai quali le persone e le imprese possono rivolgersi per ottenere i pertinenti certificati/attestati;
• consultare l’Elenco delle persone fisiche e delle imprese alle quali gli operatori/proprietari di apparecchiature contenenti F-gas possono rivolgersi.
L’iscrizione al Registro avviene esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione e l’invio alla Camera di Commercio di Roma delle pratiche contenenti le informazioni previste dalla modulistica pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente (link https://www.minambiente.it/pagina/dpr-n-1462018-recante-attuazione-del-regolamento-ue-n-5172014).
Ulteriori informazioni in merito alle procedure di iscrizione sono disponibili sul sito www.fgas.it, nella sezione Modulistica/Istruzioni.
La Camera di Commercio competente rilascia per via telematica gli attestati di iscrizione al Registro telematico nazionale, gli attestati di esenzione e deroghe nonché gli attestati di riconoscimento dei certificati rilasciati in un altro Stato membro.
Obbligo per le persone fisiche e le imprese di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018.
A) L’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è previsto per le persone fisiche che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018:
a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse:
1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento.
b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento.
c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:
1) installazione;
2) riparazione, manutenzione o assistenza;
3) smantellamento;
4) recupero.
d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.
Tali soggetti dovranno rivolgersi a Organismi di Certificazione che rilasciano un certificato alle persone fisiche previo superamento di un esame teorico e pratico incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate negli allegati dei rispettivi Regolamenti di esecuzione della Commissione Europea (Regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2066 e 2015/2067, Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008).
B) L’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è previsto per le imprese che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018:
1) attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse* di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
2) attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
*Per apparecchiatura fissa si intende un’apparecchiatura che di norma non è in transito durante il suo funzionamento e comprende i sistemi movibili di climatizzazione. Non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 517/2014, le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria usate in tutte le modalità di trasporto ad eccezione delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero.
Tali soggetti dovranno rivolgersi a Organismi di Certificazione che rilasciano un certificato alle imprese previa verifica dei seguenti requisiti: impiego di persone fisiche certificate in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e disponibilità di strumenti e procedure necessarie a svolgere le attività per cui è richiesta la certificazione (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e Regolamento (CE) n. 304/2008).
NOTA BENE: Nel caso di imprese individuali, se il titolare dell’impresa è anche la persona che svolge le attività per le quali è richiesta la certificazione, sia l’impresa che la persona dovranno certificarsi. Infatti, i due certificati vengono rilasciati a fronte del possesso di requisiti distinti: per le persone il certificato viene rilasciato a fronte del superamento di un esame teorico e pratico volto alla verifica del possesso di capacità e conoscenze, mentre per le imprese il certificato viene rilasciato se quest’ultima impiega personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e se dispone di strumenti e procedure adeguate.
C) L’obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è previsto per le persone fisiche che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018:
1) attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.
Tali soggetti dovranno rivolgersi a Organismi di Attestazione della formazione che rilasciano attestati alle persone fisiche a seguito del completamento di un corso di formazione riguardante il recupero dei gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento di aria dei veicoli a motore (Regolamento (CE) n. 307/2008).
Per recupero si intende "la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati a effetto serra provenienti da prodotti, inclusi contenitori, e apparecchiature effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei prodotti o delle apparecchiature". Pertanto le persone fisiche che, nell’ambito dell’attività di autoriparazione, effettuano la mera operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) negli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore non sono disciplinate dal D.P.R. n. 146/2018. Tuttavia, se tale operazione di ricarica è preceduta o seguita dall’attività di recupero degli F-gas contenuti nei citati impianti, indipendentemente dai macchinari utilizzati a tale scopo, è previsto l’obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale per le persone ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. n. 146/2018.
L’elenco degli Organismi di Certificazione e degli Organismi di Attestazione della formazione è disponibile all’interno della sezione A del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate accedendo al sito www.fgas.it, Area registro / consultazione / ricerca organismi.
D) Sono soggette all’iscrizione al Registro telematico nazionale, ma esenti dall’obbligo di certificazione e attestazione, le persone fisiche e le imprese che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018:
a) le persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra;
b) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero di gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature;
c) le imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono;
d) le imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE;
e) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra;
f) le imprese che svolgono attività di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.
Le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività sopra descritte devono iscriversi per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale. All’iscrizione provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, del D.P.R. n. 146/2018.
Obbligo della tenuta dei Registri (art. 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014) e Banca dati (art. 16 del D.P.R. n. 146/2018)
Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli delle perdite, (apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse, di apparecchiature di protezione antincendio e di celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti un carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente) devono conservare registri delle apparecchiature per cinque anni e, su richiesta, metterli a disposizione dell'Autorità nazionale competente o della Commissione europea (art. 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014). In caso di apparecchiature etichettate come "apparecchiature ermeticamente sigillate", i registri sono necessari solo se il carico di refrigerazione è superiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente.
I registri delle apparecchiature devono contenere le seguenti informazioni:
• nome, indirizzo postale, numero telefonico dell'operatore;
• informazioni sulla quantità e il tipo di gas fluorurati installato (se non indicato nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull'etichetta, dovrà essere definito da personale certificato);
• le quantità di gas fluorurati aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a causa di perdite;
• le quantità di gas fluorurati installati che sono state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l'indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, se del caso, il numero di certificato;
• le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
• le date e i risultati dei controlli delle perdite, nonché la causa delle eventuali perdite rilevate;
• qualora l'apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra; • identità dell'impresa/del personale che ha svolto le attività;
• date e risultati dei controlli del sistema di rilevazione delle perdite (se installato);
• altre informazioni pertinenti.
Non è necessario tenere registri per le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria o i veicoli frigorifero diversi da autocarri o rimorchi.
Tutte le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, relative alle attività di controllo delle perdite nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, sono comunicate, per via telematica, alla BANCA DATI di cui all’articolo 16 del citato D.P.R. n. 146/2018. La soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite. A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri è rispettato mediante tale comunicazione, dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.
L’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 prevede inoltre, al paragrafo 3, che tutte le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:
• i numeri dei certificati degli acquirenti;
• b. le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni e, su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.
A partire dal 25 luglio 2019, anche le informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018. Tale comunicazione assolve all’obbligo di tenuta dei registri delle vendite di F-gas e di apparecchiature contenenti tali gas.
Dichiarazione di cui all’art. 16 comma 1 del d.p.r. 43/2012
A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.
Restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.
In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
Disciplina sanzionatoria – d. lgs. n.163/2019
Dal 17 gennaio 2020 è in vigore la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione Europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146. Tale disciplina è stata introdotta dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 (pubblicato in G.U. Serie Generale n.1 del 02-01-2020).
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